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sabato 15 ottobre 2011

EQUA RIPARAZIONE E CONDOMINIO




L’art. 2 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto) stabilisce che Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.


La eccessiva genericità del testo legislativo ha fatto sorgere problemi interpretativi, risolti dalla giurisprudenza, in relazione a situazioni particolari, come ad es., le società ed i condomini.


Per quanto riguarda le persone giuridiche, la Corte di Cassazione ha stabilito che il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, non diversamente da quanto avviene per le persone fisiche, si pone quale conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione CEDU, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (Cass. 3396/2005; Cass. 13504/2004; Cass. 13163/2004; Cass. 15093/2004).


Pertanto, il ricorso per equa riparazione (cd Legge Pinto) può essere proposto, mediante gli amministratori, anche dalle società.


Il condominio, invece, è unicamente un ente di gestione, privo di personalità giuridica, distinto dai singoli condomini, che agisce, tramite l’amministratore, per la tutela ed amministrazione delle sole cose comuni.


Orbene, poiché l’equa riparazione per irragionevole durata del processo riguarda unicamente la sfera privata del singolo individuo, il relativo ricorso non può essere proposto dall’amministratore del condominio.


Quest’ultimo, infatti, può  agire in giudizio esclusivamente per la tutela dei diritti del condominio inteso come collettività, mentre non può agire per questioni diverse da quelle relative alla gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio.


Pertanto, il ricorso per equa riparazione deve essere proposto personalmente dal singolo individuo, in quanto si tratta di un diritto riguardante l’interesse del singolo: in tali situazioni, il patema d’animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini, titolari uti singuli del diritto al risarcimento (Cass. 23 ottobre 2009, n. 22558). 

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