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venerdì 2 settembre 2011

SENTENZA - GIUDICE DI PACE DI SALERNO - CAN E CAD - POSTE - ATTI ESENTI




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO, DR. GIOVANNI SCARPA,

ha pronunciato la seguente sentenza

nella causa civile iscritta al n. 2891/2011 tra ************

contro Poste Italiane S.p.A.

oggetto: ripetizione indebito.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore conveniva in giudizio la società Poste Italiane SpA., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire dichiarare l’illegittimità delle spese addebitate al mittente per l’emissione della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN), operata dalle Poste Italiane.


A sostegno della domanda, l’attore deduceva di avere notificato, tramite il servizio postale fornito da Poste Italiane Spa., un atto indirizzato ad Autostrade per l’Italia SpA.


Detto atto era esente da spese, così come attestato dall’Ufficiale Giudiziario di Salerno.


Ciononostante, la convenuta Poste Italiane aveva emesso comunicazione di avvenuta notifica (CAN), addebitando al mittente, odierno attore, la somma di euro 2,80.


All’udienza fissata, si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta, deducendo l’infondatezza della domanda e l’inammissibilità della stessa.


Instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza.


MOTIVI DELLA DECISIONE.

La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.


In via preliminare, va innanzitutto disattesa l’eccezione di prescrizione della convenuta: infatti, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, come nel caso che ne occupa, l’azione di recupero è sottoposta a prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c..


Nel merito, la legge n. 31 del 28/02/2008 ha dato luogo a qualche dubbio interpretativo circa l’emissione della C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) da parte dell’agente postale, laddove destinatario dell’atto sia una persona giuridica ed in particolare una società di capitali.


Ad una tesi estensiva che ritiene che l’emissione della CAN sia necessaria anche laddove destinatario dell’atto sia una persona giuridica, se ne contrappone una più restrittiva che ritiene che nel dettato normativo, così come novellato, non è richiesta l’emissione della predetta comunicazione.


Tali interrogativi sono stati oggetto d’esame anche da parte della stessa amministrazione della giustizia, la quale ha richiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato che, con nota n. 25247 del 24/9/2008, ha chiarito che nel caso di notifiche a persone giuridiche, ed in particolare alle società di capitali, vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti elencati dall’art. 145 c.p.c. esaurisce le formalità volute dalla legge. Del resto la stessa amministrazione postale ha ritenuto, in più occasioni, di dover condividere tale tesi interpretativa ritenendo soggetta alla nuova disciplina solo le notificazioni dirette alla persona fisica e non agli enti impersonali.


Pertanto l’emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.


Di contro l’emissione della C.A.N. è necessaria laddove la notifica sia diretta alla persona fisica, nella qualità di legale rappresentante della società, e dall’atto risulti la sua residenza, domicilio o dimora, poiché in tal caso la notifica si intende fatta alla persona fisica.


Analogamente l’emissione della C.A.N. è necessaria quando l’atto sia notificato al portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha sede. Se destinatario della notifica è una società di persone anche in tal caso la C.A.N. dovrà essere emessa.


Pertanto, alla luce di quanto esposto, questo Giudice ritiene di dovere accogliere la domanda dell’attore, e condannare le Poste Italiane SpA., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione della somma di euro 2,80 oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta. La sentenza è esecutiva ex lege.


P .Q. M.

il Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando in ordine alla causa n. 2891/2011 rg, così provvede:


- Accoglie la domanda proposta dall’attore e, per l’effetto, condanna la convenuta Poste Italiane SpA, in persona del suo legale rappresentante pt, ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di Salerno, alla restituzione della somma di euro 2,80 in favore dell’attore oltre interessi dalla domanda al soddisfo;


- Condanna la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, che liquida rispettivamente in euro 43,00 per spese, Euro 300,00 per diritti, Euro 100,00 per onorario, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CNAP come per legge, in favore del difensore antistatario.


Così deciso in Salerno, Il Giudice di Pace di Salerno Dr. Giovanni Scarpa

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