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giovedì 15 settembre 2011

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO SU CAN, CAD ED ATTI ESENTI




REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Il Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa Veronica La Mura, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ******** RG trattenuta in decisione il **** avente ad oggetto

RISARCIMENTO DANNI

TRA

De Natale Gennaro ……..

contro

Poste Italiane Spa, ………….

CONCLUSIONI RAPPRESENTATE DALLE PARTI

Come da atti introduttivi e comparse conclusionali. Vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore conveniva in giudizio la società Poste Italiane spa in persona del legale rappresentante pt, per sentir dichiarare l’illegittimità delle spese addebitate al mittente per l’emissione della cosiddetta CAN, operata dalle Poste Italiane.

A sostegno della domanda, l’attore deduce di aver notificato, tramite il servizio postale fornito da Poste Italiane spa, un atto indirizzato a Telecom Italia spa. Detto atto era esente da spese, così come attestato dall’Ufficiale Giudiziario di Salerno. Ciononostante, la convenuta Poste Italiane emetteva comunicazione di avvenuta notifica, in acronimo CAN, addebitando al mittente, odierno attore, la somma di € 2,80.

All’udienza fissata si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione, deducendo l’infondatezza dell’avversa tesi e l’inammissibilità della domanda.

Instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione.

Sulle avverse conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In limine litis, va premesso, anzitutto che non è stato possibile, per l’indisponibilità delle parti in causa, addivenire alla conciliazione della lite.

La domanda è fondata, pertanto merita accoglimento.

La legge n. 31 del 28/02/08 dopo un anno dall’entrata in vigore restano ancora dubbi interpretativi circa l’emissione della CAN, ovvero comunicazione di avvenuta notifica.

Detti dubbi interpretativi sono stati oggetto di esame anche da parte della stessa amministrazione della giustizia la quale ha chiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, con nota n. 25247 del 24/09/2008, ha chiarito dicendo che nel caso di notifiche a persone giuridiche, ed in particolare alle società di capitali vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti indicati nell’art. 145 cpc, esaurisce le formalità volute dalla legge.

Del resto la stessa Amministrazione postale ha ritenuto in più occasioni di dover condividere tale tesi interpretativa ritenendo soggetta alla nuova disciplina solo le notificazioni dirette alla persona fisica e non agli enti impersonali.

Ciò posto, l’emissione della CAN non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

Di contro l’emissione della CAN è necessaria laddove la notifica sia diretta alla persona fisica nella qualità di legale rappresentante della società e dall’atto risulti la sua residenza, domicilio o dimora, poiché in tal caso la notifica si intende fatta alla persona fisica.

Analogamente, l’emissione della CAN è necessaria quando l’atto sia notificato al portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha la sede, anche se il destinatario della notifica è una società di persone il CAN dovrà essere emesso.

Alla luce di quanto innanzi esposto, si perviene all’accoglimento della domanda dell’attore ed alla condanna delle Poste Italiane spa in persona del legale rappresentante, alla restituzione della somma di € 2,80 oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Salerno nella persona della dr Veronica La Mura definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

nel merito

accoglie

la domanda e condanna la convenuta Poste Italiane spa in persona del legale rappresentante, ed elettivamente domiciliata presso la filiale di Salerno, alla restituzione della somma di € 2,80 in favore dell’attore con i relativi interessi.

Oltre la refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi €250,00 di cui 30,00 per spese, oltre spese forfetarie IVA e CPA come per legge in favore del procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Salerno lì 15/10/2009

Il Giudice di Pace

Dr Veronica La Mura

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