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mercoledì 28 settembre 2011

AVVISI AGGRESSIVI DELLE SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI



Oggi ci occupiamo di un caso particolarmente interessante, caratterizzato dalle modalità ingannevoli ed aggressive con cui spesso e volentieri viene attuato.


Alcune società di recupero crediti, infatti, al fine di rendere più incisivo l'avviso di pagamento, cercano di dargli, per così dire, una veste diversa, facendolo apparire come un atto giudiziale.


Riportiamo un tipico avviso di pagamento, che potrebbe presentarsi così:


PREAVVISO DI VENDITA GIUDIZIARIA


Si avverte che, ai sensi degli artt. 483 e 633 cpc e ss., si promuoverà procedimento monitorio e, accolta la domanda ex art. 641 cpc, procedimento esecutivo avanti il Tribunale contro:


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nell’abitazione sita in                             Via ***************, 13
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 per la vendita forzata ai sensi degli artt. 517 e 513 cpc di danaro contante, oggetti preziosi, mobili e autoveicoli di Vs. proprietà rinvenuti nell’abitazione e nelle sue adiacenze.


Si comunica che previo ordine del Tribunale si procederà all’asporto dei suddetti beni, se necessario con l’intervento della forza pubblica e forzando la porta in caso di assenza.


E’ CONSENTITO SOSPENDERE LA PROCEDURA N. ******


con versamenti, entro 5 giorni da oggi, di acconti sul Vs. debito.

Prendere immediatamente contatto con Sig.**********


Napoli, 10.01.2007

Cofactor (firmato)



Un caso simile a questo è stato affrontato e risolto, qualche anno fa, dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, 11 marzo 2003, Corriere Giuridico, 9/2003, 1195).


In quel periodo, una società di recupero crediti aveva inviato delle comunicazioni congegnate in modo  da far credere ai destinatari (debitori) che di lì a poco sarebbe iniziato un vero e proprio procedimento coattivo di esazione del debito:  in parole povere, un pignoramento.

Fra l’altro, la società aveva chiesto, in aggiunta al credito originario, una maggiorazione di spese a titolo di costi di esazione, che avevano fatto quasi decuplicare il credito.

Il Tribunale, in primo luogo,  ha ritenuto  scorretta la mancata indicazione, nelle comunicazioni inviate dalle società di recupero crediti, di tutti quegli elementi idonei ad individuare il credito del debitore, ad es: l’importo esatto, l’epoca di maturazione, gli estremi del contratto intercorso, l’indicazione del creditore, ecc.

La mancata indicazione di questi elementi, infatti,  rende molto difficile al debitore la possibilità di verificare l’esatta portata delle somme richieste e fornire la prova dell’eventuale avvenuto pagamento (anche parziale).

In secondo luogo, Il Tribunale di Roma ha affermato che non possono essere accollati al debitore i costi del contratto di cessione del credito: quindi, se una società si rivolge ad una società di recupero per la riscossione dei crediti, i costi sostenuti da quest’ultima devono essere pagati dalla società che le ha affidato l’incarico e non dal debitore/consumatore.

In tutti questi casi, il comportamento del creditore è congegnato in modo tale da prospettare un pregiudizio grave come conseguenza dell’inadempimento e da indurre il destinatario dell’avviso al pagamento di importi ben superiori a quelli dovuti in forza del contratto originario.

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