CERCA NEL BLOG

venerdì 25 giugno 2010

MODELLO DI COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI





TRIBUNALE DI SALERNO 


 Comparsa di costituzione e risposta 


Per il Sig. Pinco Pallino, nato a Salerno il 14/07/1958, cf: PNC PLL 61L28 H703J, rapp.to e difeso dall'avv. ____________, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto; 


 Contro la Sig.ra Letizia Lavinia, rapp.ta e difesa dall'avv. Ludmilla Giorgilla.


 Si ritiene noto e, per brevità, non si ripete il contenuto del ricorso notificato al resistente in data 24/09/2004. 


 Con il presente atto il Sig. Pinco Pallino si costituisce in giudizio e contesta integralmente quanto esposto dalla ricorrente. 


 In particolare, il resistente, contrariamente a quanto riferisce la Sig.ra Letizia Lavinia, si è sempre preso cura dei bisogni della propria famiglia affrontando quotidianamente tutte le spese necessarie per il mantenimento e l'istruzione dei suoi due figli Alexander e Spartacus. 


 Vero è, tuttavia, che da qualche tempo è venuta meno la comunione spirituale dei coniugi e pertanto, non essendo più possibile la prosecuzione della convivenza, il Sig. Pinco Pallino non si oppone alla richiesta avanzata dal coniuge di pervenire ad una separazione consensuale. 


 Tanto premesso, il Sig. Pinco Pallino, come in atti rapp.to, difeso e dom.to, 


 c h i e d e 


 che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione tra i coniugi, voglia: 


 1) Pronunciare la separazione dei coniugi Pinco Pallino e Letizia Lavinia con addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151 cc., e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati; 


 2) Disporre l'affidamento del figlio minore Spartacus in favore del padre, Sig. Pinco Pallino; 


 3) Disporre a carico del marito l'obbligo di versare un importo mensile per il mantenimento della moglie e del figlio minore Ivan nella misura che l'Ill.mo giudicante vorrà determinare, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione del Sig. Pinco Pallino nonché del fatto che il figlio Alexander, già maggiorenne ed occupato, è in grado di poter collaborare attivamente alle spese di gestione della famiglia; 


 4) Disporre l'assegnazione dell'appartamento condotto in locazione, sito in S. Pancrazio Martire (Sa), alla Via Franceschiello n. 18, alla Sig.ra Ludmilla Giorgilla. Resta inteso che il Sig. Pinco Pallino, nel minor tempo possibile, trasferirà altrove la propria residenza ed i propri effetti personali. 


 Riserve e salvezze illimitate. 


 __________, _______________


 Avv. _____________

giovedì 24 giugno 2010

CITAZIONE CONTRO WIND




GIUDICE DI PACE DI SALERNO 

Atto di citazione 

Il Sig. Pinco Pallino, cf PNC PLL 53E20 H703U, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto,

premesso in fatto

- A) che l'istante, in data 26/10/2004, ha stipulato un contratto di utenza telefonica (Happy Italy Affari) con la Wind Telecomunicazioni SpA (denominata anche Infostrada);

- B) che tale tipologia di contratto prevedeva il passaggio a Wind come operatore telefonico esclusivo, con il conseguente distacco dalla linea Telecom ed il pagamento di un'unica bolletta telefonica della Wind;

- che, successivamente, l'istante riceveva una comunicazione dalla Wind, datata 2/12/2004, nella quale si leggeva: siamo spiacenti di comunicarle che il servizio di Infostrada come suo operatore telefonico non può essere attivato subito;

- che, tuttavia, la Wind-Infostrada, nonostante i numerosi solleciti telefonici al call center da parte dell'attore, non ha mai attivato i servizi richiesti;

- che, l'istante, dalla data di stipula del contratto (26/10/2004) sino al 5/01/2009, ha corrisposto il canone, per la medesima utenza telefonica, sia alla Telecom che alla Wind-Infostrada, anche se quest'ultima avrebbe dovuto provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla disdetta del canone Telecom;

- che, in particolare, l'istante, nel periodo dal 26/10/2004 al 5/01/2009, ha corrisposto euro 757,64 alla Telecom, ed euro 312,00 alla Wind-Infostrada;

- che, pertanto, con il presente atto, l'istante intende chiedere alla convenuta la restituzione dei canoni indebitamente corrisposti dalla stipula del contratto, avvenuta in data 26/10/2004, sino al 5/01/2009, pari ad euro 312,00 (26 fatture bimestrali x 12,00 euro, IVA inclusa);

- che il tentativo di conciliazione, esperito presso la CCIAA di Salerno, non ha sortito esito positivo.

D I R I T T O 

La vicenda descritta in narrativa è stata oggetto di studio da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e tale indagine è sfociata nel provvedimento sanzionatorio n. 19679, pubblicato sul bollettino n. 12/2009, di cui si riportano, in corsivo, ampi stralci.

Le segnalazioni pervenute all'Autorità lamentano il fatto che la sottoscrizione di offerte di Wind, che prevedevano il passaggio ad un operatore telefonico unico, non si è tradotta nel venir meno del canone Telecom. Per alcune offerte pubblicizzate sul sito web della Wind-Infostrada, tra cui anche quella per cui è causa, viene chiaramente indicato non paghi più il canone Telecom.

Le condotte contestate a Wind consistono, in particolare, nell’aver indotto in errore i consumatori riguardo alle caratteristiche e alle condizioni economiche delle proprie offerte commerciali, laddove prospetta la possibilità di non dover più sopportare l’onere del canone Telecom, senza adeguatamente informarli che tale circostanza è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni e che, in mancanza di una migrazione alla rete di Wind il consumatore avrebbe diritto solo ad un rimborso, peraltro parziale, del canone Telecom.

La pratica commerciale posta in essere da Wind … consiste nel non aver correttamente informato i clienti finali circa l’effettiva possibilità di interrompere il rapporto commerciale con Telecom. In particolare, Wind nella prospettazione della propria offerta commerciale avrebbe volontariamente confuso, nella dizione “No canone Telecom”, la fine del rapporto contrattuale con l’operatore incumbent e il rimborso, in alcuni casi parziale, del canone dovuto a Telecom per la gestione della linea. Inoltre, nella fase di commercializzazione dei servizi offerti non avrebbe sufficientemente chiarito ai clienti finali se questi avrebbero avuto accesso ai servizi offerti da Wind in modalità ULL o in modalità CPS.

In sostanza, l’ingannevolezza della pratica posta in essere da Wind appare derivare dalle modalità complessive seguite da Wind per ingenerare nel consumatore finale la convinzione di poter accedere immediatamente alla rete dell’operatore telefonico, interrompendo contestualmente il rapporto commerciale con Telecom.

[Si ricorda che su una fattispecie analoga il Tribunale di Torino, Sez. I, con sentenza del 20 novembre 2006, aveva ritenuto scorretto ed in violazione del Codice del Consumo nel testo allora vigente il comportamento di Wind, laddove prometteva genericamente l’accesso diretto ai servizi di Infostrada, accesso che però non era in grado di garantire. Recentemente la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino].

In conclusione, secondo l’orientamento consolidato dell’Autorità relativo al settore della telefonia sia fissa che mobile (maturato sotto l’egida della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui agli articoli 18 e seguenti del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 146/07, che ha introdotto la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette), caratterizzato dal proliferare di offerte promozionali anche molto articolate, nonché da complessi profili tecnici, completezza e comprensibilità delle informazioni si caratterizzano come un onere minino del professionista al fine di consentire la percezione dell’effettiva convenienza della proposta. In questa prospettiva, la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta promozionale pubblicizzata.

Alla luce di tali considerazioni, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge. In particolare, risulta ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto nella sua presentazione complessiva è idonea ad indurre in errore il consumatore circa la reale possibilità di recedere immediatamente dal contratto con Telecom, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale pratica risulta altresì ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Consumo, in quanto omette ovvero presenta in modo non immediatamente comprensibile informazioni rilevanti circa le caratteristiche, condizioni economiche e limitazioni dell’offerta pubblicizzata, di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

- che, in base alle considerazioni innanzi svolte, risulta, pertanto, che l'istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate, pari ad euro 353,00 (€ 312,00 per canoni + € 41,00 per spese di conciliazione), come risulta dalla documentazione allegata.

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. Pinco Pallino, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a 

Wind Telecomunicazioni SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00148) ROMA, alla Via Cesare Giulio Viola n. 48, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno 33 Ottobre 2012, locali soliti ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 353,00 per le causali dedotte in narrativa;

2) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione della prova testimoniale e dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta sulla circostanza di cui ai capi A) e B) di cui alla narrativa del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole Vero che, con riserva di produrre ulteriore documentazione, richiedere ulteriori mezzi istruttori ed indicare i nominativi dei testimoni all’udienza ex art. 320 cpc.

Si allegano: copie fatture e bollettini di pagamento Telecom ed Infostrada per il periodo ottobre 2004 – gennaio 2009; copia documentazione relativa al contratto stipulato con Wind-Infostrada; copia racc.ta del 13/11/2008; documentazione relativa al tentativo di conciliazione presso la CCIAA; provvedimento n. 19679 dell'AGCOM.

Salerno, 8 Giugno 2012

Avv. Gennaro De Natale 

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Wind Telecomunicazioni SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00148) ROMA, alla Via Cesare Giulio Viola n. 48


lunedì 21 giugno 2010

DENUNCIA CONTRO WIND




Spett.le
Wind Telecomunicazioni SpA
Via C. G. Viola, 48
00148 R O M A

Spett.le
Telecom Italia SpA
Piazza degli Affari, 2
20123 M I L A N O

Spett.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/A
00198 R O M A
06.8582.12.56.

Spett.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Via Isonzo, 21/B
00198 R O M A
06.696.449.26

Spett.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale – Isola B5
80143 N A P O L I
081.750.76.16

Spett.
Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza di Monte Ciborio, 121
00186 R O M A
06.696.777.85



Oggetto: N. Tel. 089/123456 – Codice cliente 123456789



In nome e per conto della Sig.ra Anita Garibaldi, che mi ha conferito espresso incarico ed elettivamente domiciliata presso il mio studio, Vi comunico quanto segue.

Nel mese di febbraio c.a., la Wind Telecomunicazioni SpA ha attivato arbitrariamente i propri servizi sulla linea telefonica della mia assistita, senza nessuna richiesta da parte di quest’ultima, chiedendo contestualmente la disattivazione dei servizi Telecom.

Inoltre, dal mese di maggio c.a. ad oggi, la mia cliente riceve periodicamente fatture, nonché solleciti di pagamento, da parte della suddetta società.

La mia assistita non ha mai sottoscritto nessun abbonamento ai servizi telefonici offerti dalla Wind, né ha mai contattato il relativo call center.

La Wind Telecomunicazioni, pertanto, ha posto in essere una pratica commerciale aggressiva e scorretta ai sensi dell’art. 57 D. Lgs. 206/2005, in quanto ha attivato un servizio sulla linea della Sig.ra Garibaldi senza avere ottenuto il consenso, né esplicito né implicito da parte di essa; ciò ha comportato la disattivazione di tutti i servizi da parte di Telecom Italia sulla suddetta utenza; infine, la conseguente riattivazione della precedente linea telefonica Telecom comporterà l’esborso di una somma a titolo di riallaccio: spesa che non sarebbe stata addebitata se la Wind non avesse attivato abusivamente la propria linea.

Il comportamento della Wind è stato posto in essere secondo modalità contrarie alla diligenza professionale ed idonee ad escludere la libertà di scelta o di comportamento del consumatore.

Inoltre, come se non bastasse, a fronte di una richiesta della Sig.ra Garibaldi di disattivazione del servizio, la Wind ha risposto che le richieste di disdetta vanno indirizzate ad un altro indirizzo (!!!).

Infine, La Wind ha trattato illecitamente e senza consenso i dati personali della Sig.ra Garibaldi.

Con la presente, pertanto, da valere a tutti gli effetti e conseguenze di legge, invito la Wind a disattivare qualsiasi servizio illegittimamente attivato sulla utenza telefonica della mia assistita, con riserva di chiedere la ripetizione delle spese indebitamente sostenute, presenti e future.

Chiedo, infine, agli altri destinatari della presente, di adottare i provvedimenti e le sanzioni opportune, anche al fine di evitare il ripetersi dell’accaduto nei confronti di altri utenti.

In mancanza di un riscontro in tempi brevi, sarò costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per le statuizioni del caso, con aggravio di spese a Vs. carico esclusivo.

Preciso, inoltre, stante la compiuta elezione di domicilio, che qualsiasi comunicazione e/o offerta risarcitoria dovrà essere indirizzata presso il mio studio. Qualsiasi comunicazione inviata ad un domicilio diverso sarà considerata tamquam non esset.

Cordiali saluti.

Avv. Gennaro De Natale

mercoledì 16 giugno 2010

ISTANZA DI RIABILITAZIONE EX ART. 17 L. 108/96




ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SALERNO

Istanza di riabilitazione ex art. 17 L. 108/96


Il Sig. Diego De La Vega, nato a Salerno il 18/07/1959, Codice Fiscale DGD LVG 61H18 H703H, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto;


p r e m e s s o


- Che l’istante in data 13/03/2002 ha subito un protesto su cambiale di £. 2.500.000;


- Che, nei giorni successivi, l’istante ha provveduto al pagamento del suddetto titolo, comprese le spese di protesto ed ogni altro onere connesso; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c h i e d e


Che l’Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Salerno voglia pronunciare la sua riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della Legge 108/96.


L’istante, inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità di non avere ulteriori protesti alla data odierna.


Si Allega:


1) Visura protesti rilasciata dalla Camera di Commercio in data 16/06/2006;


2) Cambiale del 20/11/2001 con scadenza 10/03/2002 di £. 2.500.000, protestata dal Notaio Alessandro Meridio in Pontecagnano (SA) in data 13/03/2002;


3) Quietanza liberatoria del creditore, Sig. Giorgio Ciccio;


4) Copia patente del creditore, Sig. Giorgio Ciccio.


Salerno, 19 giugno 2006


Giorgio Ciccio


Avv. Gennaro De Natale

ATTO DI CITAZIONE C/ FINANZIARIA




GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Atto di citazione


Il Sig. Pinco Pallo, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il quale elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.


A) L’istante, in data 16/11/2005, acquistava, presso l'esercizio commerciale Europips SpA, sito in Salerno alla via Panuozzo, alcuni beni mobili per un importo pari ad euro 438,00, come da contratto allegato.


B) L'istante era intenzionato a pagare tali beni in contanti, ma veniva gentilmente invitato da un commesso ad aderire alla promozione che consentiva il rimborso del prezzo in comode rate mensili a partire dal mese di ottobre 2006, ossia a distanza di un anno dall’acquisto e ad un tasso d’interesse molto conveniente. All'interno dei locali commerciali, infatti, si trovavano alcuni cartelli pubblicitari che reclamizzavano tale promozione su tutti gli acquisti a partire da un certo valore.


C) L'istante, quindi, sottoscriveva un contratto di finanziamento, con la Spartacus Banca SpA, in base al quale avrebbe dovuto rimborsare l'importo di euro 514,20 ripartito in 6 rate mensili da euro 85,70, come descritto sul frontespizio del contratto.


D) Tuttavia, come è rilevabile dalle copie delle ricevute attestanti i pagamenti effettivi, l'istante ha pagato in totale la somma di euro 540,50, ossia euro 26,30 in più rispetto a quanto stabilito sul frontespizio del contratto.


Il contratto sottoscritto dall’istante è affetto da parziale nullità o annullabilità in quanto la convenuta, in violazione delle norme sulla trasparenza, informazione, correttezza, buona fede ed equità, ha illegittimamente addebitato all’istante spese non concordate per un totale di euro 26,30, ed il loro addebito è, quindi, illegittimo per i motivi che seguono.


1) Nella pratica commerciale in oggetto, vi sono rilevanti omissioni informative in merito alla natura ed alle caratteristiche dei finanziamenti offerti nella fase pubblicitaria ed in quella di conclusione del contratto.


I messaggi pubblicitari riconducibili alla campagna commerciale oggetto del presente giudizio e le informazioni contenute sul prospetto del contratto sono idonei a creare nei destinatari l’idea che il finanziamento non comporti altri oneri e spese oltre a quelle reclamizzate, in quanto omettono di informare il consumatore (che viene attratto dall’offerta finanziaria così proposta), della esistenza di ulteriori costi a titolo di bollo contratto, spese e/c cl, bollo e/c cl, spese incasso rata, indennità di anticipazione, saldo profitti e perdite.


Tali costi rappresentano spese vive e non vengono calcolate (come invece dovrebbe avvenire) nel TAEG che, come detto, rappresenta l’indice del costo totale effettivo del credito a carico del consumatore.


A tal fine, si ricorda che l’art. 123 D. LGS. 1/9/93 n. 385 (TU leggi bancarie) impone che in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo debba essere chiaramente indicato il costo complessivo del credito, affinché il consumatore possa disporre di informazioni attendibili sul costo effettivo del credito stesso e omogenee tra le diverse offerte presenti sul mercato e, al contempo, possa raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito.


La conoscenza di tali limitazioni è idonea a modificare la percezione del potenziale acquirente in merito all’esatto contenuto della pubblicità e, quindi, in grado di mitigare fortemente il tenore enfatico delle comunicazioni pubblicitarie.


Infatti, il consumatore è posto nella condizione di conoscere le condizioni contrattuali soltanto nel momento in cui effettivamente riceve il finanziamento, ossia dopo aver rilasciato i propri dati all’addetto per l’inserimento al computer, in quanto tale sistema di compilazione non consente di procedere ad una stampa preventiva del modulo contrattuale utilizzato e, in ogni caso, di conoscere il contenuto del documento di sintesi e delle condizioni generali, prima della effettiva compilazione.


La stampa del modulo contrattuale avviene soltanto se e quando il sistema telematico concede all’operatore l’autorizzazione all’erogazione del credito: in quel momento il contratto viene stampato e viene sottoposto al consumatore per la sottoscrizione, in un clima dominato dalla fretta, dalla confusione e dalla pressione psicologica determinata dalla fila di persone che devono compiere (anch’esse in fretta) la stessa operazione.


Soltanto dopo la sottoscrizione viene consegnata al cliente la copia del contratto.


Del resto, le clausole che il consumatore è chiamato a sottoscrivere, dopo la compilazione informatica del contratto su modulo prestampato, ingenerano confusione in quanto le indicazioni presenti sul frontespizio del contratto sono riportate in forma sintetica, scarsamente esplicativa, con numerosi richiami a clausole contrattuali sul retro del documento non sottoscritto, e con caratteri illeggibili.


Tutto ciò non consente di percepire in forma immediata la natura, le caratteristiche ed i costi del finanziamento oggetto del contratto.


A conferma di tale ambiguità depone la circostanza che al finanziamento in esame sono stati applicati altri oneri economici non espressamente menzionati nel contratto (bollo contratto, spese e/c cl, bollo e/c cl, spese incasso rata, indennità di anticipazione, saldo profitti e perdite).


Tutte queste voci hanno fatto lievitare il costo del finanziamento di 27,39 euro.


Con specifico riferimento alla FASE DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO, la pratica in oggetto configura una fattispecie aggressiva in violazione degli articoli 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo.


La pratica commerciale contestata, infatti, in considerazione della natura della condotta, del luogo e dei tempi che caratterizzano la fase di conclusione del contratto, comporta un indebito condizionamento che appare idoneo a limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole e, pertanto, idoneo ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.


L’indebito condizionamento del consumatore discende, innanzitutto, dalla natura della pratica consistente nella apertura di una linea di credito il cui primo utilizzo coincide con l’acquisto del bene prescelto dal consumatore senza che questi ne sia pienamente consapevole.


Quanto ai TEMPI DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, va evidenziato che il consumatore è posto nella condizione di conoscere le condizioni contrattuali a lui applicate, e le condizioni del finanziamento erogato, soltanto in una fase successiva all’acquisizione, da parte del dipendente addetto, dei dati identificativi del consumatore e alla stampa del modulo già personalizzato, in una fase addirittura successiva alla sottoscrizione del contratto.


Quanto al LUOGO IN CUI È AVVENUTA LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, giova rilevare che il contratto di finanziamento viene stipulato direttamente nel punto vendita, nell’ambito di un contesto ambientale che, in considerazione dell’ampiezza e dell’affollamento del centro commerciale e della sollecitudine con cui, in tali luoghi, si conducono gli acquisti, induce il consumatore (che riceve il modulo contrattuale proprio al momento della sottoscrizione) a non soffermarsi nella lettura delle condizioni generali di contratto o comunque a non richiedere ulteriori informazioni che consentano di chiarire la natura del contratto e le caratteristiche del servizio, in quanto psicologicamente pressato sia dalla fila di persone che attende di poter compiere la stessa operazione, che dalla fretta dell’operatore che deve stipulare il maggior numero possibile di contratti.


La pratica commerciale descritta è, pertanto, per un verso, INGANNEVOLE, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto è caratterizzata da informazioni veicolate con modalità inadeguate o da omissioni informative, poste in essere in tutte le fasi di formazione del consenso all’acquisto: la fase promozionale, quella precontrattuale e quella di conclusione del contratto; per altro verso, aggressiva in violazione del combinato disposto degli articoli 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo, in quanto le modalità di conclusione del contratto non sono tali da garantire una univoca acquisizione del consenso del consumatore alla apertura di una linea di credito e al suo contestuale utilizzo per il finanziamento di un prodotto.


La situazione descritta è idonea a determinare un indebito condizionamento che limita notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole e, pertanto, idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.


D’altronde, la Spartacus è gia stata sanzionata numerose volte dall’AGCM proprio per aver posto in essere gli illegittimi comportamenti descritti in narrativa (V. Provv. n. 19621/2009 AGCM; Provv. n. 17126/2007 AGCM; Provv. n. 18165/2008 AGCM; Provv. 20385/2009 AGCM; Provv. n. 20771/2010 AGCM; Provv. n. 20557/2009 AGCM).


Anche l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/05, ha ritenuto, per quanto di sua competenza, che le pratiche commerciali in esame, per come sono congegnate, risultano scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:


– riguardo alle caratteristiche del servizio offerto il settore finanziario si caratterizza per la forte asimmetria informativa esistente tra gli operatori economici ed i consumatori in ragione della complessità della materia in questione e della sporadicità del ricorso alla fruizione dei servizi complessivamente offerti da una società finanziaria;


– il TAEG, ossia l’indice del costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, assolve, nell'economia complessiva della disciplina del credito al consumo, una funzione essenziale, e la stessa normativa di settore, in particolare l'art. 123 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, impone che in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo debba essere chiaramente indicato il costo complessivo del credito affinché il consumatore possa disporre di informazioni attendibili sul costo effettivo del credito stesso e omogenee tra le diverse offerte presenti sul mercato e, al contempo, possa raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito;


– nel caso di specie, il contratto, nel riportare le indicazioni relative al TAEG, non indica tutti gli elementi da cui ricavare gli esatti costi del finanziamento: in specie, nell'ammontare del TAEG non sono in alcun modo ricompresi i costi specifici del finanziamento, quali ad esempio le spese di tenuta conto e di bollo e le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate mediante bollettini di conto corrente postale o addebito su c/c bancario stabilite dal creditore;


– inoltre, lo stato di bisogno dei soggetti che si rivolgono ad una società finanziaria per ottenere in tempi brevi un finanziamento può comportare la disponibilità a soggiacere a condizioni diverse e più onerose rispetto a quelle offerte e rese particolarmente allettanti dalla scelta di esempi corrispondenti a costi del credito particolarmente bassi o comunque inferiori alla media (V. Provv. n. 19621/2009 AGCM; Provv. n. 17126/2007 AGCM; Provv. n. 18165/2008 AGCM; Provv. 20385/2009 AGCM; Provv. n. 20771/2010 AGCM; Provv. n. 20557/2009 AGCM).


Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l’istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di Bollo contratto, Spese E/C CL, Bollo E/C CL, Spese Incasso Rata, Indennità di Anticipazione (?), Saldo Profitti e Perdite, per un importo pari ad euro 27,39, ovvero, in subordine, alla minore somma di euro 12,77, risultante dallo scomputo della spesa sostenuta a titolo di Bollo Contratto (euro 14,62). Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c i t a


Spartacus Banca SpA, in persona del lrpt, con sede in via Alessandro Pascoli n. 27 – 55555 – FIRENZE, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno 10 febbraio 1985, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


1) Dichiarare priva di titolo, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa della convenuta al pagamento integrale delle spese descritte in narrativa;


2) Condannare la convenuta almeno alla restituzione della somma di euro 27,39, ovvero, in subordine, alla minor somma pari ad euro 12,77;


3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.



In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sui capi A) e B) che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, preceduto dalle parole “Vero che”, con riserva di indicare i testi alla udienza ex art. 320 cpc, nonché interrogatorio formale del LRPT della convenuta sugli stessi capi.


Si allegano i seguenti documenti:
1) Copia Contratto n. 111111111 del 16/11/2005;
2) Copia Fattura Europips SpA;
3) Copia bollettini ccp attestanti i pagamenti;
4) Copia rendiconto di sintesi del 11/05/2007.
Salerno, 16 giugno 2010
Avv. Gennaro De Natale


RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell’atto che precede a:
Spartacus Banca SpA, in persona del lrpt, con sede in via Giovanni Manzoni n. 48 – 55465 – FIRENZE


giovedì 10 giugno 2010

MODELLO DI ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI, IN SEGUITO AD ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO




TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO


Atto di citazione


Il Sig. Franceschiello Pascariello, nato a Salerno il 10/10/1910, cf AAA BBB CCC DDD EEE, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,


p r e m e s s o


- Che il ricorrente è proprietario di un locale seminterrato sito nello stabile condominiale di via Capacchione, in ________;


- Che nel suddetto locale, in cui confluiscono le tubazioni di scarico delle acque del fabbricato, si verificano da molto tempo infiltrazioni di acque luride e maleodoranti;


- Che la lamentata situazione ha determinato un notevole stato di degrado del locale, come risulta dalla documentazione allegata, creando notevoli disagi ai ricorrenti;


- Che, su richiesta degli istanti, il Presidente del Tribunale di Salerno ha disposto accertamento tecnico preventivo;


- Che i ripetuti inviti bonari non hanno sortito nessun effetto; tanto premesso, gli istanti, espongono quanto segue.


Il locale oggetto di ATP si presenta, allo stato attuale, come appurato dai sopralluoghi effettuati, in una situazione ben sintetizzabile da alcuni tratti della stessa relazione del CTU riportati di seguito.


1) Le pareti est e sud presentano delle evidenti macchie di infiltrazioni ormai asciugate; infatti risultano asciutte sia le pareti direttamente contro terra sia le tramezzature che formano la camera d’aria, pertanto le infiltrazioni non sono più in atto, ma si nota come le macchie rimaste sulle pareti delle infiltrazioni siano di colore scuro. Ciò fa concludere che tali infiltrazioni sono state determinate da acqua lurida in quanto non rappresentano un semplice spellicolamento della tinteggiatura o rigonfiamento dell’intonaco.


2) Il soffitto è intonacato con comune intonaco civile a tre strati e tinteggiato con idropittura. Un’ampia fascia del soffitto, che percorre parallelamente l’intera lunghezza della parete ad est, presenta delle evidenti macchie di infiltrazioni dall’alto ormai asciugate, pertanto le infiltrazioni non sono più in atto. Anche in questo caso le macchie delle infiltrazioni rimaste sono di colore scuro e quindi determinate da infiltrazioni di acqua lurida.


3) Al pavimento sono evidenti sconnessioni in alcuni tratti e leggeri avvallamenti, tanto che diverse piastrelle si sono rotte con danneggiamento irreversibile della sigillatura tra le varie mattonelle.


4) L’impianto elettrico, che presenta evidenti anomalie constatabili soprattutto attraverso una presa nella parete est, è stato attraversato da infiltrazioni d’acqua provocando un cattivo funzionamento dello stesso con serio pericolo per i fruitori dello stesso.


Per quanto riguarda le cause dei danni, le infiltrazioni riscontrate al punto 1 sono attribuite dal CTU ad infiltrazioni d’acqua putrida conseguenza di un evento meteorologico eccezionale nel novembre 2005, che hanno causato l’ostruzione delle fogne comunali e le fogne condominiali interrate lungo via Quaglietta, danneggiando queste ultime e consentendo ai liquami di propagarsi attraverso il terreno fino al locale in questione.


Tuttavia, come già documentato nella allegata relazione di parte, il tratto di canalizzazione fognaria condominiale (posta sotto il marciapiede limitrofo al fabbricato), che raccoglieva le acque bianche e nere del fabbricato di Via Quaglietta, presentava delle evidenti lesioni, come si è potuto oggettivamente riscontrare nel momento in cui si sono effettuati i lavori condominiali svolti nel mese di marzo del 2006 - come riferito dall’architetto Muzio Scevola, tecnico dell’impresa che ha eseguito i lavori. Lo stesso tecnico riferiva precisamente che: la rete fognaria condominiale non era costituita da una tubazione, ma da una canalizzazione in Eternit avente la forma di una cunetta - con una base di 30 cm ed un’altezza laterale di circa 30 cm - che si presentava lesionata in più parti ed aveva dei veri e propri punti di rottura, oltre ad essere in alcuni punti del tutto otturata.


In verità, le cause delle infiltrazioni non sono imputabili all’eventuale ostruzione delle fogne comunali, ma alla cattiva condizione della tubazione condominiale.


Infatti, le infiltrazioni non sono cessate in seguito ad un intervento comunale (mai avvenuto) di spurgo delle condotte comunali, ma in seguito alla sostituzione della canalizzazione condominiale che presentava delle reali lesioni, le quali hanno permesso il verificarsi del fenomeno infiltrazione prolungato nel tempo che non avrebbe avuto luogo in presenza di semplice otturazione.


Si sottolinea, inoltre, che tali lesioni non sono imputabili all’otturazione, in quanto non si è in presenza di tubazioni, ma di canalizzazioni (e quindi l’eventuale otturazione non è causa di maggiori pressioni che possono provocare delle lesioni alla tubazione).


Le infiltrazioni riscontrate al punto 2, sono imputate dal CTU come riportate di seguito: il soffitto ha subito infiltrazioni d’acqua putrida dall’alto a seguito di rottura dell’impianto di scarico delle acque nere condominiali, nella giunzione della parte verticale ed orizzontale, in corrispondenza dell’attività commerciale Leonida posizionata in testa al locale oggetto di perizia. Infatti il condominio ha proceduto ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione a dette tubazioni di scarico.


Le infiltrazioni riscontrate al punto 3 e 4 (al pavimento ed all’impianto elettrico) sono dovute alle stesse cause che hanno danneggiato le pareti est e sud ed il soffitto.


Per la quantificazione dei danni, il CTU ha previsto:


- la demolizione e rifacimento dell’intera pavimentazione per la superficie complessiva di 64,00 mq;


- Rimozione degli intonaci ammalorati, alle pareti ed al soffitto;
- Nuovo intonaco delle zone asportate;


- Raschiatura, stuccatura, preparazione del fondo e tinteggiatura di tutti gli intonaci;


- Rifacimento dell’impianto elettrico; il tutto per un importo complessivo del computo metrico estimativo pari ad euro 5.968,56.


Tuttavia, trattandosi di lavori relativi a quantitativi piccoli, il riferimento alle voci del prezzario non rispecchia totalmente la realtà, non offre il giusto importo dell’onere richiesto dalle imprese per le opere da realizzare. In tali casi, infatti, si è soliti adoperare prezzi a corpo proprio in virtù delle piccole quantità in oggetto.


Ciò premesso, si chiede che, rispetto alla quantificazione del C.T.U., vengano aggiunte le seguenti voci da quest’ultimo non computate:


A) Assistenza all’impiantista elettrico per apertura e chiusura tracce: € 250,00;


B) Risanamento - dei travetti e ricostruzione di pignatte spaccate e rovinate in seguito all’infiltrazione - di una parte del soffitto (ormai fatiscente): Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm². Ricostruzione delle pignatte eventualmente spaccate con rete di acciaio inox tipo PER NERVOMETAL, fissata all'intradosso della soletta integra con chiodi ad espansione per i metri quadri effettivamente ricostruiti), € 1.000,00;


C) costo per il parcheggio delle automobili in un garage custodito per tutta la durata dei lavori. (3 automobili e 4 motorini), che si ipotizza di un mese, € (150*3)+(60*4) = 690,00;


D) Spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo € 2.753,13;


E) Costi sostenuti per il consulente tecnico di parte € 1.040,40;


F) Spese legali sostenute per l’accertamento tecnico preventivo € 1.000,00;


TOTALE € 12.702,09.


Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rapp.to, difeso e dom.to,


c i t a


il Condominio di via Pasqualone (SA), in persona dell’amministratore pt, dott. Scipione L’Africano, dom.to in (84100) Salerno alla via Pinco Pallino, a comparire innanzi al Tribunale di Salerno, all’udienza del giorno 18 Giugno 1789, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


Dichiarare il Condominio di via Pasqualone (SA), in persona dell’amministratore pt, unico responsabile delle infiltrazioni descritte in narrativa, e, per l’effetto, cndannarlo al pagamento dei danni subiti dagli istanti, ammontanti ad euro 12.702,09 oltre interessi dal fatto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, e con sentenza provvisoriamente esecutiva.


Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 183 cpc, si invita il convenuto a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge almeno 20 giorni prima della fissata udienza, con avvertenza che, in difetto, sarà dichiarata la sua contumacia e che, in tal caso, l'emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 cpc, per cui non potrà proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, indicare mezzi di prova o produrre documenti.


Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 26.000,00.


Si deposita:


1) Fascicolo relativo al ricorso per accertamento tecnico preventivo RG 1111/88;


2) CTU del Geom. Siscariello;


4) Perizia giurata dell’Ing. Tizio del 11/22/3333;


5) Valutazione dei danni effettuata dall’Ing. Tizio nel mese di luglio 3333.


Salerno, 21 Gennaio 2009


Avv. _____________


VED. MEMORIA DI REPLICA EX ART. 190 CPC            



mercoledì 9 giugno 2010

Modello di atto di citazione per lesioni.




TRIBUNALE DI SALERNO

Atto di citazione

Il Sig. Ciuffo Ciccillo, nato a Guantanamela il 5/05/1955, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,

p r e m e s s o

1) Che il giorno XX/XX/XXXX alle ore 4,30 circa, in Guantanamela (SA), alla Via Pistacchio, il Sig. Ciuffo Ciccillo cadeva a terra sotto il peso di una panchina in ferro alla quale si era appoggiato: la panchina, infatti, non era fissata al suolo e tale circostanza non era né segnalata né visibile;

2) Che, a causa della caduta, l’istante riportava lesioni refertate dal personale medico dell’Ospedale di Mercato S. Severino (SA);

- Che la responsabilità del sinistro è ascrivibile a colpa esclusiva del Comune di Guantanamela, il quale non ha tenuto il comportamento diligente richiesto in relazione alle condizioni del bene di sua proprietà e posto sotto la sua custodia, avendo omesso di verificare se la panchina versasse in condizioni tali da non recare nocumento agli utenti ed altresì di effettuare i necessari lavori di manutenzione in ottemperanza a precisi obblighi di legge;

- Che, in data AA/AA/AA, veniva formulata, nei confronti del Comune di Guantanamela, richiesta di risarcimento danni;

- Che il Comune di Guantanamela trasmetteva la suddetta richiesta alla Compagnia AAFGHGK, che al momento del sinistro copriva il Comune per la RC;

- Che i danni patiti dal Sig. Ciuffo, in base a quanto risulta da valutazione medico-legale del Dott. Napoleone Bonaparte dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d‘Aragona di Salerno, ammontano ad euro 4.096,98, così determinati:

Danno Biologico Permanente
Invalidità del x% (soggetto di 44 anni) = euro *****
Danno Biologico Temporaneo
Inabilità assoluta 10 gg. = euro ****
Inabilità parziale 10 gg. al 50% = euro *****
Inabilità parziale minima 20 gg. al 25% = euro *****
Danno Morale = euro ******
Spese mediche = euro ******;

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, il Sig. Ciuffo Ciccillo, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

il Comune di Guantanamela, in persona del Sindaco lrpt, dom.to per la carica in Guantanamela alla Piazza Municipio n. 1, a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno all’udienza del giorno 25 Giugno 2007, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Guantanamela, in persona del Sindaco lrpt, nel sinistro per cui è causa;

2) Condannare il convenuto a risarcimento, in favore dell’istante, della somma di euro ********, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 183 cpc, si invita il convenuto a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 cpc, con avvertenza che, in difetto, sarà dichiarata la sua contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà le decadenze di cui all’art. 167 cpc, per cui non potrà proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, indicare mezzi di prova o produrre documenti.

In via istruttoria, chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai nn. 1) e 2) del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole “Vero che”, e si indicano a testi i Sigg.ri 1) Gallo Pollastro, dom.to in ___________; 2) Verde Giuseppe, dom.to in _____________. Si depositano i seguenti documenti:

1) Comunicazione del 4/8/2006;
2) Nota del Comune di Guantanamela del 11/8/2006;
3) Referto del PS dell’Ospedale di Mercato S. Severino del ________;
_________________________________
11) Documentazione attestante spese mediche sostenute.

Al fine del versamento del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99, si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro ********.


Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 cpc a mezzo fax al n. 089/282192, oppure all’indirizzo di posta elettronica g.denatale@ordavvsa.it.

Salerno, 22 Gennaio 2007

Avv. Gennaro De Natale


RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell’atto che precede a:
Comune di Guantanamela, in persona del Sindaco lrpt, dom.to per la carica in Guantanamela (SA) alla Piazza Municipio n. 1


domenica 6 giugno 2010

ATTO DI CITAZIONE CONTRO POSTE ITALIANE




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Atto di citazione

L’avv. Gennaro De Natale, in giudizio ex art. 86 cpc, con studio in Salerno alla via Ogliara, n. 36

Premesso

- che l’istante ha ricevuto ha ricevuto incarico dal Sig. Ovidio Tiziano di agire in giudizio nei confronti della ____________, per ottenere la restituzione di somme non dovute;

- che la causa era di valore inferiore ad € 1.032.,00, quindi esente da spese, soprattutto in ordine a quella di notifica, anche per la citazione dei testimoni e, conseguentemente, sia sulla busta contenente l’atto, che sull’avviso di ricevimento, era stata apposta, a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ben visibile, la dicitura “ATTO ESENTE”;

- che da qualche tempo, l’avviso di ricevimento di avvenuta notifica ritorna al mittente con la dicitura “emessa CAD, € 3,40” o “emessa CAN, € 2,80, a cura dell’Ufficio Postale del destinatario dell’atto, laddove CAD è acronimo di Comunicazione di Avvenuto Deposito, mentre CAN, Comunicazione di Avvenuta Notifica;

- che per ritirare tale avviso di ricevimento, l’istante ha dovuto pagare la somma di € 2,80;

- che tale comportamento delle Poste Italiane S.p.A. è assolutamente illegittimo, in quanto in contrasto con l’art. 8, comma 7, legge n. 890 del 20/11/1982 e successive modificazioni, laddove è previsto che “i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell’art. 18 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione delle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti”;

- che la Circolare delle Poste Italiane S.p.A. del 22/06/1999, prot. N. 16780 prevede che, per gli atti esenti, l’avviso inerente alla seconda racc.ta dovrà comunque essere restituito alla parte che richiesto la notifica, ma le spese di tale invio non devono essere poste a carico di detto destinatario (con il sistema della tassa a carico) bensì a carico dell’Erario, con addebito sul conto con pagamento differito intestato all’Ufficio NEP, che ha provveduto all’inoltro della prima raccomandata;

- che sempre secondo la predetta Circolare, tutti gli Uffici NEP provvedono ad apporre sulle buste verdi, concernenti tali atti esenti, un timbro recante la dicitura “ATTO ESENTE”, di guisa che l’operatore postale, che accetterà la racc.ta comunicazione di avvenuto deposito, predisposta dal portalettere per gli atti non potuti recapitare, non dovrà provvedere alla tassazione del relativo avviso di ricevimento, bensì provvederà a farne copia, che tasserà con segnatasse o impronta Hasler per l’importo dovuto e trasmetterà con mod. 77 all’Ufficio Postale che ha accentato l’atto originario, per l’addebito delle relative tasse sul conto differito intestato all’Ufficio NEP mittente;

- che il comma 2 –quater dell’art. 36 l. 28 febbraio 2008, n. 31, che ha convertito con modifiche il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cd. Decreto mille proroghe) ha aggiunto dopo il quinto comma dell’art. 7 della l. 28 novembre 1982, il seguente: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo raccomandata (cosiddetta CAN), ed ha abrogato i commi 3 e4 del predetto art. 7;

- che anche questo secondo tipo di racc.ta segue la disciplina dettata per la CAD;

- che l’istante, in qualità di difensore antistatario, ha pagato € 2,80 per il ritiro della CAD (non dovuto) alla Poste Italiane S.P.A., per poter ritirare l’avviso di ricevimento relativo all’atto giudiziario esente n. 6110/AGP,che si deposita in copia. Tanto premesso l’istante

cita

Poste Italiane S.p.A., in persona LRPT con sede legale in Roma – Viale Europa n. 190, invitandola a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno all’udienza del 30 maggio 2009, locali soliti, ora di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) dichiarare illegittimo il pagamento preteso dalla società convenuta per la causale di cui in premessa;

2) per l’effetto, condannare Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell’attore della somma indebitamente percepita, così come indicata nella premessa del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod. , l’istante dichiara di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 319 cpc, si invita la convenuta a costituirsi in giudizio, con avvertenza che, in difetto , sarà dichiarata la sua contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà la decadenza di cui all’art. 167 cpc, per cui non potrà proporre domanda riconvenzionali, chiamare i terzi in causa, indicar mezzi di prova o produrre documenti.

In via istruttoria, si chiede ammettersi prova testi con riserva di indicare testi e circostanze all’udienza ex art. 320 cpc, in base al comportamento che terrà la convenuta.

Si allegano Copia dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario


Salerno, 12 Marzo 2009

avv. Gennaro de Natale


RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Poste Italiane S.p.A. – in persona del lrpt – con sede legale in Viale Europa, 190 – 00144 Roma




Comparsa conclusionale



Per: *********, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale;

Contro: Poste Italiane SpA.

* * * * * * * * * * * * *
La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.

1) L’attore, nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto, rileva che l’amministrazione della giustizia ha richiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato che, con nota n. 25247 del 24/9/2008, ha risposto che nel caso di notifiche a persone giuridiche, ed in particolare alle società di capitali, vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti elencati dall’art. 145 cpc esaurisce le formalità volute dalla legge.

Pertanto l’emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

2) Quanto alla eccezione di prescrizione del diritto sollevata da parte convenuta, vi è da precisare che alla situazione in esame non può applicarsi la fattispecie prevista dall’art. 2951 cc: tale norma, infatti, stabilisce che si prescrivono in un anno i diritti relativi al contratto di trasporto (il diritto alla spedizione ed il diritto al corrispettivo), mentre nel presente giudizio si verte in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 cc.

L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cc è un'azione soggetta al termine di prescrizione decennale; tale principio è stato anche ribadito dalla giurisprudenza nei seguenti termini: In materia di somme indebitamente corrisposte, l’atto di recupero costituisce ripetizione di indebito oggettivo, come tale sottoposto a prescrizione decennale ex art. 2946 cc (TAR Toscana, 26/04/2005, n. 1874).

La prescrizione stabilita dall’art. 2951, pertanto, cc non è applicabile al caso in esame; qui, infatti, non si verte sui diritti derivanti dal contratto di trasporto, ma si verte in materia di prestazione non dovuta, si chiede la restituzione di una somma che, in base alle leggi vigenti in materia ed illustrate nella documentazione allegata in atti, non doveva essere corrisposta, trattandosi di materia esente da spese.

Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c o n c l u d e

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:

1) Accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 2,80 per le causali dedotte in narrativa;

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Salerno,

sabato 5 giugno 2010

Modello di atto per la nomina di arbitro.




Atto di nomina di arbitro

Il Sig. Marcello Tizio, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto;


p r e m e s s o


- Che l'istante è titolare di n. 2 Polizze Assicurative -Ramo Infortuni- n.ri 123456789 - 987654321; accese presso la BANCA di Pollena Trocchia, C.so Vittorio Emanuele n.172.


- Che, in data 02/03/2003, l'istante rimaneva vittima di un infortunio a causa del quale riportava gravi lesioni con conseguente notevole riduzione della efficienza psico-fisica, come risulta da documentazione medica;


- Che, conformemente a quanto stabilito nelle condizioni generali di polizza, l'istante denunciava l'evento alla Compagnia Assicuratrice chiedendo il risarcimento dei danni subiti;


- Che, con racc.ta del 3/3/2004, l'istante rinnovava la suddetta richiesta senza ottenere alcunché, per cui necessita ricorrere alla presente procedura;


- Che a tanto intende provvedere il Sig. Marcello Tizio nella qualità di cui sopra non essendo addivenuto a tutt'oggi ad una soluzione bonaria della vertenza. Tutto ciò premesso, il Sig. Marcello Tizio, come in atti rapp.to, difeso e dom.to


n o m i n a


quale proprio arbitro il Dott. Leonida, con studio in Salerno alla via S. Crispino, presso l'Azienda Ospedaliera S. Pancrazio, Dipartimento di Medicina Legale e delle Assicurazioni, e, nel contempo, con il presente atto,


invita e diffida


la TRIS Ass.ni SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (20122) Milano, al C.so Turchia n. 23, a compiere la propria elezione di arbitro a norma dell'art. 810 cpc.


Si precisa che il presente atto vale anche come costituzione in mora.


Salerno, 18 Maggio 2004


Avv. Gennaro De Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell’atto che precede a:

TRIS Ass.ni SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (20122) Milano, al C.so Turchia n. 23,

mercoledì 2 giugno 2010

DENUNCIA COMPORTAMENTI AGGRESSIVI DELLE IMPRESE




Spett.
ECR SpA
Via di Città, 43
S I E N A
0577.30.43.78


Spett.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/A
00198 R O M A
06.8582.12.56.


Spett.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Via Isonzo, 21/B
00198 R O M A
06.696.449.26


Spett.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale – Isola B5
80143 N A P O L I
081.750.76.16


Spett.
Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza di Monte Ciborio, 121
00186 R O M A
06.696.777.85




In nome e per conto della Sig.ra Vispa Teresa, che mi ha conferito incarico, ed elettivamente domiciliata presso il mio studio, comunico quanto segue.


In data 14/4/2010, alle ore 15,00 circa, una incaricata della ECR SpA ha telefonato (tramite cellulare n. 346/5819xxx) alla Sig.ra Vispa Teresa, dom.ta in Quarrata (PT) alla via Tresoldi n. 62, e, non trovandola in casa, ha riferito al marito, Sig. Pinco Pallino, che dovevano provvedere immediatamente al pagamento di un presunto debito nei confronti della Fastweb, altrimenti sarebbe stato richiesto in tempi brevi il fermo amministrativo dell’auto.


Orbene, il comportamento della ECR SpA e dei suoi dipendenti è illegittimo per i seguenti motivi.


1) La comunicazione telefonica della incaricata ECR SpA è stata congegnata in maniera subdola, tale da indurre il destinatario a credere che in breve tempo sarebbe stato attivato un procedimento coattivo di esazione del debito. Si precisa che la ECR non è in possesso di nessun titolo esecutivo, né giudiziale né stragiudiziale, e non ha neanche attivato la procedura di conciliazione prevista per le controversie in materia di telecomunicazioni.


Il comportamento posto in essere da ECR risulta oltremodo grave, scorretto e sleale, poiché essa ha prospettato al consumatore un gravissimo pregiudizio come conseguenza dell’inadempimento.
Le modalità utilizzate per reclamare il pagamento dell’importo contestato pregiudicano il diritto dei consumatori alla correttezza ed equità nei rapporti negoziali. Infatti, tali società di recupero crediti non possono assolutamente ottenere il fermo amministrativo dei veicoli di proprietà del debitore. Tali prassi, ormai generalizzate, si basano sull’abuso della buona fede da parte dei consumatori e/o debitori.


2) I suddetti comportamenti sono stati considerati invasivi e lesivi della dignità personale da un provvedimento del 30/11/2005 del Garante per la Privacy, che ha definito illecite le sollecitazioni di pagamento rivolte a persone diverse dal debitore, anche se conviventi.


Per tutto quanto sopra esposto, si chiede alle Autorità destinatarie della presente, anche e soprattutto in considerazione della situazione di carattere generale, in grado di coinvolgere un gran numero di consumatori, di adottare i provvedimenti opportuni, sanzionando gli autori dei summenzionati comportamenti.


Si diffida, infine, la ECR SpA dal reiterare simili condotte, con avvertimento che, in caso di recidiva, si adirà la competente Autorità Giudiziaria per le statuizioni del caso.


Cordiali saluti

avv. Gennaro De Natale