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sabato 29 maggio 2010

Modello di atto di citazione per ripetizione indebito addebitato dalla banca.




GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Atto di citazione

I Sigg.ri Aurelia Lavinia e Massimo Decimo Meridio, rappresentati e difesi dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domiciliano in virtù di procura a margine del presente atto, espongono quanto segue.


Gli istanti hanno intrattenuto con la Banca _____________ SpA, filiale di Salerno, un rapporto bancario contraddistinto con il n. c/c 123456789, e caratterizzato dalle seguenti condizioni:


- Gli assegni versati sono stati accreditati dopo sette giorni lavorativi, che vale a dire, tenuto conto del fine settimana, dopo almeno 9 giorni;


- E’ stata addebitata una commissione di massimo scoperto variabile dallo 0,980% al 2,00%;


- Le somme a debito sono state contabilizzate trimestralmente ad un tasso iniziale del 13,100% successivamente aumentato per atto unilaterale della banca;


- E’ stata applicata una maggiorazione per andamento anomalo del conto pari al 2,50%, senza fornire alcuna indicazione circa le modalità di calcolo.


Tale modo di operare è illegittimo per le ragioni che seguono.


1) INTERESSI AL TASSO ULTRALEGALE.
Nel corso del rapporto, la Banca ha addebitato interessi debitori ultralegali mai validamente pattuiti in violazione, tra l’altro, dell’art. 1284 cc, spese e commissioni non previamente concordate e, comunque, non dovute applicando, inoltre, interessi – sui versamenti e prelevamenti – con valuta diversa da quella effettiva.


La convenuta, nel rapporto de quo, oltre che determinare e variare arbitrariamente il tasso d’interesse creditore, ha illegittimamente variato il tasso d’interesse debitore.


Dette variazioni del tasso di interesse sono illegittime in quanto non consentite dalla legge, non pattuite dalle parti e comunque vessatorie per il correntista.


Gli istanti hanno altresì diritto alla restituzione, nei limiti della competenza per valore ex art. 7 cpc del giudice adito, delle somme corrisposte a titolo di interessi al tasso ultralegale praticatogli sul conto corrente n. 123456789 per assenza di una qualsivoglia determinazione scritta degli stessi, in netta violazione dell’art. 1284 cc.


Invero, nel rapporto di c/c bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera. La mancata espressa pattuizione scritta degli stessi comporta l’applicazione automatica del tasso legale.


La Banca ___________ ha operato variazioni unilaterali delle condizioni iniziali, variazioni senz’altro più sfavorevoli per i correntisti, e la mancata approvazione scritta da parte di questi comporta che dette variazioni siano da ritenersi inefficaci in quanto, se comunicate, come statuisce l’art. 118 del D.L. N. 385/93, i correntisti avrebbero potuto recedere dal contratto.


2) ANATOCISMO.
Gli interessi debitori, unitamente alle spese e commissioni non dovute, sono stati, inoltre, capitalizzati trimestralmente in violazione dell’art. 1283 cc, come si rileva facilmente dagli estratti conto allegati.


La capitalizzazione trimestrale applicata dall’istituto di credito, come riconosciuto dalla prevalente dottrina e giurisprudenza (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. SS. UU. 4 novembre 2004, n. 21095), è illegittima in quanto fondata su usi negoziali e non normativi, dovendosi invece applicare il sistema basato sul calcolo della capitalizzazione semplice (App. Torino, sez. III civ., 21 gennaio 2002, n. 64, Trib. Genova, sent. 22 dicembre 2004).


A norma dell’art. 1283 cc, col concorso dei requisiti stabiliti in detta disposizione, solo gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale: ciò significa che gli interessi di un debito certo, ma non liquido, pur maturando nel corso del giudizio promosso per la sua liquidazione, scadono in senso tecnico, cioè divengono esigibili, solo con la pronuncia giudiziale, e solo da tale data producono interessi (anatocistici).


Dunque, l’anatocismo, o interesse composto, ovvero la produzione indefinita di interessi sugli interessi degli interessi, è consentito solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata presentata specifica domanda giudiziale, oppure sia stata stipulata idonea convenzione posteriore di almeno sei mesi alla loro scadenza.


Nel caso in esame, la convenzione anatocistica, stipulata dalle parti anteriormente alla scadenza degli interessi, è nulla per violazione della norma imperativa dell’art. 1283 cc: infatti tale convenzione anatocistica può essere consentita solo in presenza di un uso normativo che espressamente preveda la capitalizzazione degli interessi scaduti. Allo stato attuale non esiste un uso normativo in tal senso.


Le norme bancarie uniformi, predisposte dall’ABI, non hanno forza normativa (cfr. Cass. 26/10/1968 N. 3572; Cass. 14/12/1971 N. 3638). Le clausole del contratto bancario (che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente), hanno fonte nelle cd norme bancarie uniformi, le quali non costituiscono uso normativo, ma uso negoziale e, quindi, non danno luogo al fenomeno dell’inserzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1374 cc (Cass. 13/06/2002 n. 8442).


In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25, comma 3, D. LGS. 342/1999, dette clausole sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell’art. 1283 cc (Cass. 28/03/2002 n. 4490).


La previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, che contempli la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è nulla perché fondata non su un uso normativo, così come assunto dalla clausola di salvezza disposta dall’art. 1283 cc, ma su un uso inidoneo a fondare la legittimità di una disciplina di maggiore favore per il correntista, rispetto a quella dettata dalla suddetta norma (Cass. 28/03/2002 n. 4490).


Essendo nulla la clausola di previsione dell’interesse anatocistico, gli istanti hanno diritto alla restituzione integrale degli interessi anatocistici corrisposti, anche relativamente a rapporti ormai conclusi (Trib. Torino 14.11.2002), così come condiviso anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Sent. N. 21095/2004).


3) CALCOLO DELLE VALUTE.
La valuta di un’operazione è il giorno a partire dal quale la somma corrispondente produce interessi. Bisogna distinguere, pertanto, la valuta effettiva che è la data, appunto, reale in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme e la valuta bancaria che è quella – più onerosa per il correntista – con cui, di fatto, l’istituto di credito, sottraendo o aggiungendo un certo numero di giorni alla valuta effettiva, percepisce maggiori interessi.


E’ evidente, pertanto, come, con tale prassi, la banca lucri maggiori competenze a tal punto che la differenza di valuta sia nei conti debitori che nei conti creditori rappresenta il credito in più su cui la banca si calcola le competenze senza averlo effettivamente erogato (scopertura fittizia) e, nei conti creditori, una sorta di compenso per la banca sui risparmi che, pur avendoli ricevuti ed utilizzati, non vengono in alcun modo remunerati al cliente (R. Di Napoli, Anatocismo e vizi nei contratti bancari, 2006; R. Cafaro, A. Tanza, La tutela dei consumatori nel credito, nei servizi finanziari e bancari, La Tribuna, 2003).


Infatti, in merito alla questione relativa alla valuta negli accreditamenti, le banche, per acquisire la disponibilità delle somme, si avvalgono di sistemi telematici che consentono di effettuare le operazioni in tempi reali … A ciò si aggiunga … che le aziende di credito intrattengono tra loro conti di corrispondenza, per regolare contabilmente le partite di debito e di credito connesse ai servizi reciprocamente svolti, attraverso i quali le partite di credito e debito si considerano pressoché immediatamente liquide. La diversa e più sfavorevole valuta applicata al cliente e fonte perciò di un lucro per la banca (Trib. Roma, 22 giugno 1987).


Per i motivi innanzi esposti, non esistono valide ragioni giustificatrici all’antergazione o postergazione di valuta: anzi, alla luce della normativa a tutela del consumatore, le clausole che prevedono i cosiddetti giochi di valuta sono da ritenersi di natura vessatoria, in quanto accentuano il già ingiustificato squilibrio esistente tra il forte potere della banca e la debolezza del correntista, costretto ad accettare le condizioni imposte dalla banca solo perché le clausole sono inserite nei moduli predisposti dall’istituto di credito, non suscettibili di negoziazione individuale e la cui accettazione e sottoscrizione non costituisce una libera e spontanea adesione, ma un presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.


Poiché a nulla sono valsi i tentativi di risolvere bonariamente la controversia, gli istanti, come sopra rappresentati, difesi e dom.ti, con ogni più ampia riserva di sviluppare, modificare, integrare e formulare richieste istruttorie all’esito delle deduzioni difensive che assumerà la convenuta,


c i t a n o


la Banca _________ SpA, in persona del LRPT, con sede in Napoli (80121) alla Via Filangieri n. 36, a comparire dinanzi al Giudice di pace di Salerno, all’udienza del giorno 32 Dicembre 2010, locati soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


1) Dichiarare l’invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 123456789, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali, al tasso ultralegale applicato senza previa pattuizione scritta e sul calcolo delle competenze a debito, anch’esso computato trimestralmente, e, per l’effetto;


2) Determinare l’esatto dare-avere tra le parti in base ai risultato del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico–bancaria e sulla base della documentazione in atti;


3) Condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali in favore degli istanti, entro il limite di euro 1.032.00;


4) Condannare al convenuta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


Gli istanti, inoltre, con la presente, fanno espressa richiesta alla Banca _________ SpA, in persona del suo LRPT, ai sensi e per gli effetti dell’art.119 co. 4 D. Lgs. 385/93, di consegnare all’attore in un brevissimo termine ovvero di esibire all’atto della costituzione in giudizio copia del contratto originario di conto corrente, nonché copia degli estratti conto.


In via istruttoria chiedono che l’Ill.mo Giudice adito, in caso di mancata esibizione da parte dell’istituto di credito convenuto, voglia Ordinare l’acquisizione del contratto base e di tutti gli estratti conto e di quanto altro inerente al rapporto bancario impugnato, nonché di un completo rendiconto che indichi, tra l’altro, le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percepiti dalla banca con riferimento all’intero periodo del rapporto, con specificazione dell’interesse anatocistico, del tasso applicato, dei giorni di valuta calcolati e delle commissioni di massimo scoperto praticate; disporsi CTU tecnico-bancaria al fine di determinare l’esatto ammontare delle somme indebitamente percepite e quindi da restituire sulla base dell’intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito.



Si allega documentazione relativa al rapporto di c/c n. 123456789.

Salerno, 29 maggio 2010

Avv. Gennaro De Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Banca ___________ SpA, in persona del LRPT, con sede in Napoli (80121) alla Via ________ n. 36

giovedì 27 maggio 2010

Modello atto di citazione - Richiesta indennizzo a seguito di sospensione della linea adsl.




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Atto di citazione

Il Sig. Caio Roberto, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,

p r e m e s s o

- Che l’istante è titolare di contratto di utenza telefonica con la Telecom Italia SpA, contraddistinta dal numero 089/XXXXXXX;

- Che l’istante ha attivato il servizio denominato Alice 7 Mega, per il quale corrisponde alla Telecom il canone bimestrale di euro 39,90, IVA inclusa;

- A) Che nei seguenti periodi si sono verificate delle frequenti interruzioni al servizio ADSL, rendendo impossibile all’istante di usufruire, in tutto o in parte, sia del collegamento internet che del numero aggiuntivo previsto dal contratto;

- Che le condizioni contrattuali della Telecom, all’art. 27, prevedono che qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio ….. ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile di abbonamento corrisposto dal cliente per ogni giorno solare di sospensione indebita, spetta all’istante la somma di euro 508,47 così determinata: Canone bimestrale Alice 7 Mega = 33,25 + IVA = 39,90; Canone mensile Alice 7 Mega = 39,90 / 2 = 19,95; 50% del Canone mensile Alice 7 Mega = 19,95 / 2 = 9,97; 50% del canone mensile di abbonamento (€ 9,97) corrisposto dal cliente moltiplicato per ogni giorno solare di sospensione indebita: € 9,97 x 51 = 508,47;

- Che, poiché l’art. 27 delle condizioni generali di contratto pubblicizzate da Telecom su internet e su PagineBianche parla genericamente di sospensione del servizio, l’indennizzo ivi contemplato deve intendersi riferito non solo alla linea telefonica abitazione ma anche al servizio denominato Alice 7 Mega;

- Che eventuali clausole contrarie devono ritenersi in contrasto con la normativa di cui al D. LGS. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto non adeguatamente pubblicizzate: infatti, sia l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno più volte ritenuto che, il consumatore deve essere posto nella condizione di avere chiara ed immediata contezza delle caratteristiche dell’offerta pubblicizzata; in caso contrario, qualora le informazioni incomplete siano in grado di raggiungere ampi gruppi di consumatori, attesa la natura delle offerte stesse, nonché la fonte utilizzata per diffonderle (Internet, Elenchi telefonici), queste appaiono tali da limitare significativamente le scelte dei consumatori, inducendoli in errore in ordine alle condizioni economiche dell’offerta. In ogni caso, la valutazione della completezza e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela deve essere compiuta con particolare rigore, in considerazione delle asimmetrie informative notoriamente esistenti tra operatori economici e consumatori;

- Che il tentativo di conciliazione non ha sortito esito positivo;

- Che, l’istante, pertanto, ha diritto al rimborso di € 508,47 per sorta capitale, oltre euro 41,20 per rimborso spese di conciliazione;

- Che l’istante, pertanto, risulta creditore, nei confronti di Telecom Italia, della somma di euro 549,67 per le causali di cui sopra;

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

Telecom Italia SpA in persona del LRPT, con sede in Piazza degli Affari n. 2 – 20123 Milano, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno 16 Settembre 2010, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Dichiarare l’obbligo della convenuta al pagamento dell’indennità per i motivi descritti in narrativa, e per l’effetto,

2) Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 549,67;

3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.


In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sui capi A) che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, preceduto dalle parole “Vero che”, con riserva di indicare i testi alla udienza ex art. 320 cpc.

Si allegano documenti di cui al foliario.

Riserve e salvezze illimitate.

Salerno, 27 maggio 2010

Avv. Gennaro De Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA

Salerno,

Ad istanza come in atto:

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te pt, con sede in Piazza Degli Affari N. 2 - 20123 Milano