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mercoledì 27 gennaio 2010

Autonomia del processo di cognizione e del relativo processo di esecuzione e Legge Pinto.




La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 24 Dicembre 2009 n. 27348, ha recentemente stabilito che, in tema di violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della Legge Pinto, il processo della cui ragionevole durata si discute deve essere identificato sulla base delle situazioni soggettive controverse azionate, sulle quali il giudice adito deve decidere.

Orbene, poiché il processo di cognizione e quello di esecuzione devono considerarsi tra loro autonomi (V. anche Cass. 22529/2006), le loro durate non possono sommarsi al fine di ottenere l’equa riparazione ai sensi della Legge n. 89/2001.

Pertanto, è in relazione a ciascuno di essi che va computato il periodo di irragionevole durata, senza la possibilità di sommare i tempi occorrenti per la definizione di entrambi i processi.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), invece, considera in modo unitario i tempi del processo di cognizione che decide la controversia sul diritto alla cd equa riparazione che si svolge dinanzi alla Corte d’Appello e di quello successivo di esecuzione resosi necessario a causa dell’inadempimento della PA obbligata a pagare l’indennizzo, poiché, per il principio dell’effettività, l’esecuzione della sentenza deve essere considerata parte integrante del processo (del cd processo ex Legge Pinto), affinché la lentezza eccessiva del ricorso indennitaria non ne comprometta il carattere adeguato (CEDU, Scordino c/ Italia, 29 marzo 2006, req. 36813/97).

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