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domenica 14 novembre 2010

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI




TRIBUNALE DI SALERNO



ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 

L’Avv. Gennaro De Natale, in giudizio ex art. 86 cpc, dom.to presso il suo studio in Salerno alla Via _______________, 

p r e m e s s o 

- Che l'istante, in virtù di decreto ingiuntivo n. _________, RG __________, reso il 5/02/2009 dal Giudice di Pace di Salerno, provvisoriamente esecutivo, munito di apposita formula in data 9/2/2009, notificato con pedissequo precetto, rimasto infruttuoso, il 10/02/2009, risulta creditore del Sig. _____________________ della somma di euro 507,21 oltre rivalutazione ed interessi fino alla data dell’effettivo pagamento, oltre alle spese successive al precetto e agli accessori; 

- Che il debitore Sig._______________________ risulta essere titolare di conto corrente acceso presso la Banca della ____________, Filiale di Salerno, Via _____________________, nonché di libretti di deposito e valori mobiliari tenuti in custodia presso l'indicato Istituto di Credito; 

- Che l'istante intende procedere a pignoramento presso la Banca della _______________, filiale di Salerno, Via ____________________, di tutte le somme da detto terzo dovute e debende in relazione ai rapporti di conto corrente, libretti di deposito, netto ricavo di effetti all'incasso ed allo sconto, nonché valori mobiliari in custodia ed a qualsiasi titolo detenuti dal suddetto Istituto di Credito e, comunque di appartenenza del debitore fino alla concorrenza della somma di €. 2.000,00= (duemila/00), che si ritiene sufficiente in via prudenziale a soddisfare il credito per cui si procede, per capitale, interessi, spese di procedura e successive, salvo conteggi ed esazione; tanto premesso, l'istante, 

c i t a 

1) la Banca della _______________, Filiale di Salerno, in persona del direttore lrpt, con sede in Salerno alla Via _______________ n. 22; 

2) il Sig. _______________, dom.to in (84100) Salerno alla Via _____________n. 123, a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno, all'udienza del GG MM AAAA, locali soliti, ore di rito col prosieguo, quanto al primo perché renda la prescritta dichiarazione ex art. 547 cpc, quanto al secondo perché sia presente alla stessa ed agli atti successivi. 

Invita altresì la Banca della ____________, Filiale di Salerno, Via _______________ n. xx, in persona del direttore lrpt, a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 entro 10 giorni a mezzo raccomandata al creditore procedente. 

Salerno, ______________ 

Avv. Gennaro De Natale 

RELATA DI NOTIFICA 
Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Salerno, visto il titolo esecutivo di cui in premessa, visto l'atto di precetto recante intimazione di pagamento della somma di euro 507,21 oltre accessori, notificato al debitore in data 10/02/2009, 

HO PIGNORATO 

in virtù del titolo richiamato, tutte le somme presenti e future, dovute o detenute a qualsiasi titolo, ragione o causa in conseguenza dei rapporti di conto corrente o libretti di deposito, netto ricavo di effetti all'incasso ed allo sconto, nonché valori mobiliari in custodia ed a qualsiasi titolo detenuti dallo stesso e di appartenenza del Sig. _________________ fino alla concorrenza di €. 2.000,00= che mi viene indicata dall'istante come sufficiente a soddisfare il credito per il quale attualmente si procede, oltre interessi, spese, diritti ed onorari del presente procedimento e successive occorrende, ed a tal fine 

HO INGIUNTO 

ex art. 492 cpc al Sig. _________________ di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito sopra indicato le somme pignorate col presente atto e, contemporaneamente, 

HO INTIMATO 

al terzo pignorato, Banca della __________, Filiale di Salerno, Via ______________ n. xx, in persona del direttore lrpt, di non disporre, senza ordine del Giudice, sin dalla data di notifica del presente atto, delle somme a qualunque titolo detenute ed assoggettate a pignoramento. 

HO AVVERTITO 

Il terzo pignorato che dal giorno della notifica di questo atto è soggetto, relativamente alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. 

Ho, quindi, rivolto al debitore l'invito ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice. 

Ho, altresì, avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 cpc, può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 cpc, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. 

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO 

Nello stesso tempo 

HO NOTIFICATO 

l'atto di citazione che precede a 
1) Banca della _______________, Filiale di Salerno, Via __________________ n. xx, in persona del direttore lrpt; 




2) Sig. ___________________, dom.to in (84100) Salerno alla Via ______________ n. 123


RICORSO PER INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO




TRIBUNALE DI SALERNO


SEZIONE LAVORO 

Il Sig. ______________, nato a _________________ (SA) il ______________, cf _______________, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, espone quanto segue. 


In data 31/03/1996, l’istante presentava all’ASL SA2 di Salerno domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile e la corresponsione dell’indennità di accompagnamento, necessitando di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. 


Nella seduta del 6/06/****, la Commissione Medica di prima istanza riconosceva al ricorrente il 100% di invalidità con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età, negandogli, però, il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. 


A causa delle condizioni di salute che non gli consentono di compiere gli atti quotidiani della vita, il ricorrente ha diritto sia al riconoscimento dell’invalidità che alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento. 


Infatti, il 3° comma dell’art. 6 D. Lgs 23/11/1988 stabilisce che ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (Cass. 27/06/2003, n. 10281; Cass. 7/6/2003, n. 9147). 


Nel caso di specie, il ricorrente rientra perfettamente nella fattispecie prevista dalla citata norma, come d’altronde espressamente accertato dalla stessa Commissione Medica di Prima Istanza, che ha riconosciuto all’istante la qualità di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età, con invalidità pari al 100%, negandogli, però, la corresponsione della indennità di accompagnamento. 


Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to, 


c h ie d e 


che il Sig. Giudice designato del Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, per l’accoglimento delle seguenti 


c o n c l u s i o n i 


1) Accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, dichiarare che il Sig. _____________ ha diritto al riconoscimento dell’invalidità ed alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento; 


2) Condannare l’INPS, in persona del Presidente pt, con sede in Roma - EUR al Piazzale delle Nazioni, alla corresponsione, in favore dell’istante, dell’indennità dovuta così come per legge, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda; 


3) Condannare l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante. 

In via istruttoria chiede nominarsi CTU medico legale per accertare l’esistenza delle infermità richieste dalla legge per il riconoscimento dell’invocata prestazione. 


Si allega documentazione medica. 


Salerno, **/**/2000


Avv. Gennaro De Natale




         

martedì 28 settembre 2010

RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PER DENUNCIARE L'IMPOSSIBILITA' DI ACCELERARE UN PROCESSO IN ITALIA




COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO


presso il Consiglio d'Europa
STRASBURGO - 67075- FRANCIA


Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo PRIMA
dell’esperimento della procedura nazionale di cui alla legge Pinto n.89/2001,
nell’interesse di


Giulio Cesare (codice fiscale AAA BBB CC45VV L581B) nato a Salerno il 10 agosto 1925, cittadino italiano, (sesso maschile), ingegnere, residente in Italia, (84100) Salerno, Piazzetta Garibaldi n. 16, ed elettivamente domiciliato ai fini della procedura in oggetto, in Italia (84100), Salerno, via ___________, (telefono/telefax _________________) presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale del foro di Salerno, (nato a ____________), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente ricorso, ricorrente

Contro

il GOVERNO ITALIANO.
Convenuto

OGGETTO DEL RICORSO:
UNICO MOTIVO) Violazione dell’articolo 13 della Convenzione Europea quanto all’impossibilità di accelerare la procedura litigiosa, la cui durata viola a sua volta l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo quanto al diritto ad un processo entro un termine ragionevole.


Il sig. Giulio Cesare, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore, espone e chiede quanto segue.

II - ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO – SEZIONE DISTACCATA DI EBOLI.


1) Con atto di citazione notificato nel mese di febbraio 2001, Giulio Cesare conveniva in giudizio Muzio Scevola per ottenere il pagamento delle competenze relative a prestazioni professionali svolte nell’interesse del defunto Caio Sempronio.

2) La causa veniva iscritta al numero di RG 1234/1596. Il convenuto resisteva alla domanda.

3) All’esito dell’istruttoria, il Tribunale Civile di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, Giudice dott. XXXXXXXXXX, all’udienza del XX maggio 2006, assegnava la causa a sentenza, con i termini per le note di cui all’articolo 190 cpc (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, più 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).

4) Poiché il Giudice, dott. VVVVVVVV, ha trattenuto il fascicolo del processo, non è stato possibile estrarne copia.

5) Inoltre, il Giudice dott. XXXXXXXXX, è stata successivamente assegnata ad altro incarico, per cui, a tutt’oggi, sono decorsi CIRCA 4 ANNI dall’assegnazione della causa a sentenza, ma quest’ultima non è stata ancora emanata, con una totale stagnazione del processo durante tale periodo.

6) Orbene, ai sensi dell’art. 190 del codice procedura civile, all’udienza della precisazione delle conclusioni inizia a decorrere il termine dei sessanta giorni entro cui le parti possono scambiarsi le memorie conclusionali e l’ulteriore termine di venti giorni per le memorie di replica, e, quindi, l’ulteriore termine di sessanta giorni successivi per il deposito della sentenza che definisce il giudizio.

7) In sostanza, ai sensi degli articoli 190 e 275 del codice di procedura civile, la fissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, comporta che il Tribunale sia obbligato a decidere la causa entro i successivi centoquaranta giorni e poiché il notevole carico dei ruoli gravante sul Tribunale Civile di Salerno, Sezione di Eboli, non consente tale trattazione, il Tribunale è costretto a dilazionare il momento decisorio della causa a quattro/sei anni dalla richiesta delle parti. Tutto ciò è una prassi generalizzata per tutte le cause pendenti davanti al Tribunale Civile di Salerno, Sezione di Eboli. Ed il Governo Italiano, pur consapevole della carenza di organico dei magistrati addetti al suddetto Ufficio Giudiziario, nulla ha fatto per rimediare alla situazione di grave paralisi ivi esistente da tempo. Pertanto, l’odierno ricorrente non può vivere nell’ansia e nell’incertezza della lite per tutto il periodo di stagnazione della stessa, che comporta anche la mancata utilizzazione delle somme chieste a titolo di competenze professionali.

8) Ritenendo tale situazione processuale di stallo incompatibile con la Convenzione Europea, il ricorrente, con il presente ricorso, intende quivi adire la Corte Europea.

III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE’ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.
EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A’ L’APPUI.
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS.


UNICO MOTIVO) Violazione dell’art. l’articolo 13 della Convenzione quanto all’impossibilità di accelerare la procedura litigiosa, la cui durata viola a sua volta l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo quanto al diritto ad un processo entro un termine ragionevole.

Il Ricorrente lamenta di non poter disporre di un ricorso effettivo suscettibile di rimediare alla durata della procedura litigiosa.

Vedi mutatis mutandis, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la sentenza del 25 ottobre 2001 nel caso SAGGIO c. ITALIA – Ricorso n. 41879/98, che ha dichiarato la violazione dell’art. 13 (diniego di accesso ad un tribunale) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4.11.1950, perché le regole fondanti la procedura di amministrazione straordinaria, caratterizzate dalla lunghezza della verifica dello stato dei crediti, hanno ostacolato in maniera ingiustificata il diritto del ricorrente di disporre di un ricorso effettivo per far valere il suo credito davanti ai giudici nazionali.

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, una stagnazione di quattro anni costituisca una violazione dell’art. 6 della Convenzione quanto al termine ragionevole di durata (Ved. Corte Europea, sentenza del 24 maggio 1991, nel caso Vocaturo c. Italia. §17<<>>.


La situazione della durata dei processi civili in Italia è talmente notoria alla Corte europea , da non meritare ulteriore illustrazione.


Certo è che da quando la Corte europea con le sentenze del 28 luglio 1999 rese nei casi BOTTAZZI, A. P. , DI MAURO, e FERRARI c. ITALIA ha accertato che <>, ben scarse sono state le misure di carattere generale adottate dal Governo italiano per porre fine alla violazione generalizzata.

Tutto ciò contrasta con i principi espressi di recente dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, GRANDE CAMERA, caso SEJDOVIC c. ITALIA, Sentenza del 01 marzo 2006, Ricorso n° 56581/00: <<§ 119 La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, le Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte nelle controversie alle quali sono partite, essendo il Comitato dei Ministri incaricato di sorvegliare l'esecuzione di queste sentenze. Ne deriva in particolare che, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non soltanto di versare agli interessati le somme assegnate a titolo di equa soddisfazione prevista dall'articolo 41, ma anche scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se necessario, individuali da integrare nel suo ordinamento giuridico interno per mettere un termine alla violazione constatata dalla Corte e cancellare per quanto possibile le conseguenze. Lo Stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per liberarsi dal suo obbligo giuridico alla luce dell'articolo 46 della Convenzione, sempre che questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (vedere, mutatis mutandis, Scozzari e Giunta c. Italia (GC), N. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000-VIII). § 120. Nel caso Broniowski c. Polonia, la Corte ha ritenuto che quando constata una violazione che deriva da una situazione a carattere strutturale che riguarda un grande numero di persone, possono imporsi misure generali a livello nazionale nel quadro dell'esecuzione delle sue sentenze (Broniowski c. Polonia , no 31443/96, §§ 188-194, CEDH 2004-V). Quest'approccio giurisdizionale adottato dalla Corte per trattare i problemi sistemici o strutturali che appaiono nell'ordinamento giuridico nazionale è designato dall'espressione "procedura di sentenza pilota". Questa ha soprattutto per vocazione di aiutare gli Stati contraenti ad assolvere il ruolo che spetta loro nel sistema della Convenzione risolvendo questo tipo di problemi a livello nazionale, di modo che riconoscano con ciò anche alle persone interessate i diritti e libertà definiti nella Convenzione, come lo vuole l'articolo 1, offrendo loro una riparazione più rapida pur riducendo il carico della Corte che, altrimenti, dovrebbe conoscere di quantità di richieste simili nella sostanza (Broniowski c. Polonia (regolamento amichevole), n. 31443/96, §§ 34-35, 28 settembre 2005).>>
Tutti gli interventi del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa non sono stati sufficienti a risolvere il problema della durata dei processi in Italia, se anche il Commissario per i Diritti Umani, del Consiglio d’Europa, Alvaro Gil-Robles, ha presentato a Strasburgo il 14 dicembre 2005 il suo Rapporto annuale sull’Italia ((CommDH(2005)9), in cui si legge testualmente: <>.

INEFFICACIA DELLA LEGGE PINTO AL FINE DI ACCELERARE I PROCESSI.
Il ricorrente non ha interesse a ricevere, al momento, mediante il ricorso allo strumento interno di cui alla Legge Pinto (n. 89/2001), una riparazione postuma per il ritardo della propria causa, bensì ha interesse di far accertare la mancanza di un rimedio efficace contro il ritardo che si traduce in un diniego di accesso ad un Tribunale ex art. 13 della Convenzione.


Il ricorrente deve ottenere il pagamento di competenze professionali per prestazioni svolte nell’anno 1997.

Il ricorrente deduce che non è sufficiente che la legge Pinto n. 89/2001 preveda un’equa riparazione per il ritardo, laddove non consente alcuna forma di accelerazione del processo.
Questa situazione è stata accertata anche dalla Risoluzione Interinale ResDH(2005)114 che riguarda le sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani e le decisioni del Comitato dei Ministri in 2183 casi contro l'Italia relativi alla durata eccessiva delle procedure giudiziarie (adottata dal Comitato dei Ministri il 30 novembre 2005, nel corso della 948ma riunione dei Delegati dei Ministri).


In questa Risoluzione si legge testualmente: <>.

Il ricorrente eccepisce che la legge Pinto non permette MAI l’accelerazione del processo, di talché la stagnazione forzata di NOVE anni del processo si traduce in un diniego di giustizia. La presente fattispecie integra la violazione dell’art. 13 della Convenzione.

Vedi anche nel caso SOKOLOV v. RUSSIA (ricorso n. 3734/02), la sentenza del 22 Settembre 2005, di Codesta Corte, §§ 45 e 46§.

IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’ART. 5 § 1 DELLA CONVENZIONE.
EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION.
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.


Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui all'art. 35 della Convenzione, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, il ricorrente precisa che la causa è tuttora pendente (in attesa di sentenza), e proprio tale pendenza crea la violazione denunciata per la mancanza di un rimedio effettivo per l’accelerazione del processo.

V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN’EQUA SODDISFAZIONE.
EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE.
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.


Il ricorrente ad oggi chiede alla Corte Europea soltanto l’accertamento della violazione e non intende chiedere alcun risarcimento di natura pecuniaria, perché questo formerà oggetto della procedura nazionale nel quadro della Legge Pinto n. 89/2001.

Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede l’accertamento della Violazione dell’art. 13 della Convenzione quanto all’impossibilità di accelerare la procedura litigiosa, pendente nell’arco di NOVE anni, la cui durata viola a sua volta l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo quanto al diritto ad un processo entro un termine ragionevole.

Il ricorrente, in considerazione della situazione di carattere strutturale, in grado di coinvolgere un largo numero di persone, chiede a Codesta Corte di imporre al Governo convenuto misure generali.

Il ricorrente chiede il rimborso delle spese della presente procedura davanti agli organi della Convenzione, per la cui misura si rimette fin d’ora alla saggezza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

VI ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.
AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE.
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.
Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcuna altra autorità internazionale.

VII ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI .
Tutti in semplice copia fotostatica:
1) Atto di citazione notificato; 2) Comparsa di costituzione; 3) Comparsa conclusionale; 4) Comunicazione di ordinanza pronunciata fuori udienza.
VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.


Considerato che ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lettera a) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: <>, il ricorrente ritiene di aver diritto all’uso della sua lingua italiana in tutti i suoi scritti difensivi e nell’eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a lei inviata dalla Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, degli scritti difensivi e delle difese orali del Governo italiano (durante l’eventuale dibattimento) e delle domande che dovessero essere rivolte dai giudici alla ricorrente e/o al suo difensore. All’uopo chiede fin d’ora l’autorizzazione. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere l’inglese.



IX) DICHIARAZIONE: Dichiaro in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.

Salerno _______________________


avv. Gennaro De Natale





venerdì 17 settembre 2010

RINUNCIA AGLI ATTI ESECUTIVI



TRIBUNALE DI SALERNO


Procedura esecutiva immobiliare n. ______ 


Rinuncia agli atti esecutivi 

Il Condominio di Via ________________ sito in _____________, in persona dell’amministratore pt, rag. ______________, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in forza di mandato a margine del presente atto, 


p r e m e s s o 


- Che l’istante, in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Salerno il ____________, notificato il _____________, munito di formula esecutiva il 18/5/2006, nonché di sentenza emessa dal Giudice di Pace di Salerno il __________, munita di formula esecutiva il 19/4/2006, notificata il 26/5/2006 unitamente a precetti notificati al debitore il 26/5/2006 per euro 814,96 + 521, 56 procedeva, a mezzo ufficiale giudiziario, ad esecuzione mobiliare nei confronti di ____________________; 


- Che l’ufficiale giudiziario pignorava una autovettura del valore approssimativo di euro 300,00; 


- Che il valore irrisorio del bene pignorato non consente di poter soddisfare il credito dell’istante; tanto premesso, il Condominio di Via _______________, in persona dell’amministratore pt, rag. __________________, come sopra rapp.to, difeso e dom.to, 


r i n u n c i a 


alla procedura esecutiva mobiliare n. _______________ intentata nei confronti di ______________, chiedendo contestualmente il rilascio dei titoli esecutivi sopra descritti e degli atti di precetto. 


Salerno, _________________ 


Avv. Gennaro De Natale



RICORSO EX ART. 1129 CC




TRIBUNALE DI SALERNO


Ricorso ex art. 1129 cc


I Sigg.ri _______________ e _____________________, rapp.ti e difesi dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domiciliano in forza di procura a margine del presente atto;


p r e m e s s o


- Che gli istanti sono condomini in quanto proprietari di appartamenti siti nello stabile condominiale sito in ________________ alla via _________________;


- Che il Condominio sopra menzionato è composto da più di quattro condomini, e, pertanto, ai sensi dell'art. 1129 cc, si rende necessaria la nomina dell'amministratore;


- Che l'attuale amministratore, avv. _________________, anch’egli nominato in seguito a ricorso ex art. 1129 cc, ha più volte manifestato la volontà di dimettersi dall'incarico;


- Che nelle assemblee indette per il 19/7/2005, 13/06/2006 e 12/03/2007, non è stato possibile provvedere alla nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea per mancanza del numero legale;


- Che il disinteresse mostrato da alcuni condomini nei confronti della gestione della cosa comune minaccia di paralizzare l'amministrazione ed i servizi dell'edificio; tanto premesso, gli istanti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,


c h i e d o n o


che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale voglia provvedere, ai sensi degli artt. 1129 cc e 737 e segg. cpc, alla nomina di un amministratore per il Condominio sito in ________________________ alla via ______________, emanando, altresì, ogni altro provvedimento opportuno e conseguenziale come per legge.


Si deposita copia della documentazione relativa alle menzionate assemblee, nonché tabelle millesimali.


Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 cpc al numero di fax 089/282192 e/o all’indirizzo di posta elettronica
g.denatale@ordavvsa.it.


Salerno, _________________


Avv. Gennaro De Natale

martedì 14 settembre 2010

PREAVVISO DI DEPOSITO EX ART. 1210 CC




PREAVVISO DI DEPOSITO EX ART. 1210 CC


La Sig.ra _________________, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, presso il quale elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto,


p r e m e s s o


- che, in data 10/01/____, l’istante depositava presso l’UNEP di Salerno istanza di offerta reale del seguente preciso tenore:

ISTANZA DI OFFERTA REALE. La Sig.ra __________________, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, presso il quale elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, premesso - che l’istante, in virtù di contratto di affitto di fondo rustico, è debitrice, nei confronti degli eredi del proprietario del fondo, Sig. ________________________, delle seguenti somme: 1) euro 908,50 quale 50% del ricavo netto della produzione del vino relativa all’annata _____/____; 2) euro 1.216,50 quale 50% del ricavo netto della produzione del vino relativa all’annata ____/____; - che, pertanto, l’istante è debitrice nei confronti degli eredi de Sig. _______________ della complessiva somma di euro 2.125,00;
- che l’istante ha ripetutamente offerto, anche a mezzo del sottoscritto procuratore, la somma dovuta in virtù del suddetto contratto, ma gli eredi del creditore, immotivatamente, hanno sempre rifiutato di accettarla; - che l’istante intende liberarsi di tale obbligazione facendo offerta reale, ai sensi e per gli effetti di legge, della somma dovuta; - che trattandosi di obbligazione solidale dal lato attivo, e non essendo l’istante stata prevenuta con domanda giudiziale da nessuno degli eredi del creditore, sceglie, ai sensi dell’art. 1296 cc, di offrire il pagamento della suddetta somma ad uno degli eredi legittimi di quest’ultimo, ossia a Sig. _______________; tanto premesso, la Sig.ra _________________, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta, chiede all’Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Salerno, di offrire a Sig. ________________, dom.to in ____________ alla via ________________ n. ___, nella qualità di erede legittimo de Sig. ____________, ed ai sensi dell’art. 1296 cc, la somma complessiva di euro 2.225,00, di cui euro 2.125,00 per le causali descritte in narrativa, oltre euro 100,00 a titolo di interessi legali. Salerno, data. Avv. Gennaro De Natale.

- che in data 15/01/____ l’ufficiale giudiziario si recava presso il domicilio del creditore, il quale rifiutava l’offerta reale;


- che la debitrice Sig.ra ________________ intende liberarsi della suddetta obbligazione mediante deposito della somma ai sensi dell’art. 1210 cc; tanto premesso, l’istante, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata,


p r e a v v i s a


il creditore, Sig. ___________________, che in data __________________ alle ore 9,00 la somma di euro 2.225,00, per le descritte causali, sarà depositata presso l’istituto di credito Banca _______________ con sede in _____________ alla Via ___________ n. __; a tal fine



i n v i t a


il creditore ______________________ a comparire ed essere presente alle predette operazioni, con avvertimento che, in caso di mancata comparizione, gli sarà notificato processo verbale di deposito con l’invito a ritirare la cosa depositata.


Salerno, ________________



Avv. Gennaro De Natale


L’ufficiale Giudiziario



ISTANZA DI OFFERTA REALE




ISTANZA DI OFFERTA REALE

La Sig.ra __________________, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, presso il quale elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto,


p r e m e s s o


- che l’istante, in virtù di contratto di affitto di fondo rustico, è debitrice, nei confronti del proprietario del fondo, Sig. __________________, delle seguenti somme:


1) euro 908,50 quale 50% del ricavo netto della produzione del vino relativa all’annata 200_/200_;


2) euro 1.216,50 quale 50% del ricavo netto della produzione del vino relativa all’annata 200_/200_;


- che, pertanto, l’istante è debitrice nei confronti del Sig. _______________ della complessiva somma di euro 2.125,00;


- che l’istante ha ripetutamente offerto, anche a mezzo del sottoscritto procuratore, la somma dovuta in virtù del suddetto contratto, ma il creditore, immotivatamente, ha sempre rifiutato di accettarla;


- che l’istante intende liberarsi di tale obbligazione facendo offerta reale, ai sensi e per gli effetti di legge, della somma dovuta;


- che trattandosi di obbligazione solidale dal lato attivo, e non essendo l’istante stata prevenuta con domanda giudiziale da nessuno degli eredi del creditore, sceglie, ai sensi dell’art. 1296 cc, di offrire il pagamento della suddetta somma ad uno degli eredi legittimi di quest’ultimo, ossia al Sig. ____________; 


tanto premesso, la Sig.ra _____________, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,


c h i e d e


all’Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Salerno, di offrire al Sig. _____________________, dom.to in ______________ alla via ____________________ n. ____, nella qualità di erede legittimo del Sig. ___________, ed ai sensi dell’art. 1296 cc, la somma complessiva di euro 2.225,00, di cui euro 2.125,00 per le causali descritte in narrativa, oltre euro 100,00 a titolo di interessi legali.


Salerno, _________________


Avv. Gennaro De Natale



martedì 7 settembre 2010

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI



GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Ricorso per decreto ingiuntivo


L’avv. Tizio Sempronio, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto,


p r e m e s s o


- Che, in forza di procura speciale rilasciata a margine del ricorso, l’istante ha rappresentato e difeso il Sig. _______________, nella causa da quest’ultimo promossa dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, RG n. 0000/04, contro il Ministero della Salute, definita con sentenza n. 11111/06;



- Che, per le prestazioni professionali relative al suddetto giudizio, il Tribunale di Salerno ha liquidato all’avv. Tizio Sempronio la complessiva somma di euro 1.200,00 oltre IVA e CNAP;


- Che, in data 26/06/2006, è deceduto ab intestato il Sig. ____________;



- Che, pertanto, l’istante è creditore pro-quota, delle somme liquidate nella suddetta sentenza, nei confronti dei figli ed unici eredi del Sig. _____________, Sigg.ri ________________________;


- Che l’avv. Tizio Sempronio intende richiedere, al Sig. ____________, il pagamento del 50% della somma liquidata nella sentenza n. 1234/06 della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno per competenze professionali, pari ad euro 600,00 oltre IVA e CNAP, per un totale di euro 734,40;



- Che, con racc.te n. ______________ del 21/3/2007, l’istante ha richiesto, senza riscontro, il pagamento del dovuto;


- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c h i e d e


che l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Salerno voglia emettere ingiunzione in danno del Sig. __________________, dom.to in _________________ (SA) alla via ____________________, per il pagamento in suo favore della somma di euro 734,40 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le causali dedotte in narrativa, con condanna altresì del debitore Sig. _____________________ al pagamento delle spese e competenze delle presente procedura, come da nota allegata.



Si depositano i seguenti documenti:


1) Copia ricorso al Tribunale di Salerno RG n. __________ con mandato a margine;


2) Copia sentenza n. ____/___ del tribunale di Salerno – Sezione Lavoro;


3) Copia Certificato di morte del Sig. ______________;


4) Copia domanda di accreditamento somme del Sig. ___________;


5) Racc.ta n. _______________;


6) Racc.ta n. ___________;


7) Informativa privacy ex D. Lgs. 196/03;


8) Nota spese.


Salerno, 26 Giugno 2007


Avv. Gennaro De Natale



RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI



GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Ricorso per decreto ingiuntivo

L’avv. Pinco Pallino, nato a Salerno il 12/19/1969, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto,

p r e m e s s o

- Che, in forza di procura speciale rilasciata in calce alla memoria di costituzione, l’istante ha rappresentato e difeso i Sigg.ri __________________ nella causa da questi promossa dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno - Sezione Lavoro, RG n. 0000/05, contro il Ministero della Salute, definita con sentenza n. 0000/06;

- Che le prestazioni professionali svolte nel suddetto giudizio sono documentalmente provate;

- Che, a fronte di tali prestazioni, l’istante ha emesso una proposta di parcella di euro 903,00, oltre IVA e CNAP, per un totale pari ad euro 1.105,27;

- Che le voci riportate in parcella sono conformi ai minimi del tariffario forense, che qui si allega in estratto;

- Che, con racc.te n. 123456789 del 12/1/2007 e n. 987654321 del 21/3/2007, l’istante ha richiesto, senza riscontro, il pagamento del dovuto;

- Che la somma richiesta è dovuta in quanto l’obbligazione di un avvocato è di mezzi e non di risultato;

- Che trattasi di obbligazione solidale dal lato passivo, in quanto, ai sensi dell’art. 1294 cc, i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente;

- Che, nel caso di specie, il titolo è costituito dal mandato ad litem conferito dai Sigg.ri __________ all’avv. Pallino in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di appello;

- Che l’obbligazione solidale non dà luogo a litisconsorzio necessario tra i condebitori (Cass. 11/2/2000 n. 1519), potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l’intero suo credito (Cass. 5/11/1999 n. 12325);

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c h i e d e

che l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Salerno voglia emettere ingiunzione in danno del Sig. ___________________, dom.to in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Camillo Benso Conte di Cavour, per il pagamento in suo favore della somma di euro 1.100,00, con rinuncia all’esubero, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le causali dedotte in narrativa, con condanna altresì del debitore Sig. _________________ al pagamento delle spese e competenze delle presente procedura, come da nota allegata.

Si depositano i seguenti documenti:
1) Copia atto di appello del Ministero della Salute;
2) Copia memoria di costituzione con mandato in calce;
3) Copia sentenza n. 0000/06 della Corte d’Appello di Salerno – Sezione Lavoro;
4) Copia Certificato di morte del Sig. _____________;
5) Racc.ta n. _______________________;
6) Racc.ta n. ______________________;
7) Informativa privacy ex D. Lgs. 196/03;
8) Proposta di parcella;
9) Estratto tariffe forensi;
10) Nota spese.

Salerno, 26 Giugno 2007

Avv. Gennaro De Natale

lunedì 26 luglio 2010

LETTERA PER RISARCIMENTO DANNI CONTRO GRANDI MAGAZZINI





Spett.le

Supermarket
Via Poseidone, 132
________________



Il giorno __________, alle ore 10,30 circa, nei locali del Vs. Supermercato sito in ____________alla Via _________ n. 132, la Sig.ra Angiolina, mentre effettuava acquisti nella corsia dei detersivi, scivolava e cadeva al suolo a causa di una macchia di detersivo liquido trasparente presente sul pavimento.


Immediatamente soccorsa da alcuni clienti, la Sig.ra Angiolina veniva invitata da un Vs. dipendente ad accomodarsi su un carrello mobile.


Appena seduta sul carrello, questo iniziava a muoversi verso la cassa, contro lo spigolo della quale la malcapitata cliente andava a battere la testa riportando ulteriori lesioni.


In seguito ed a causa delle cadute, la Sig.ra Angiolina riportava lesioni refertate dai sanitari dell'Azienda Ospedaliera __________________.


Poiché la responsabilità dell'evento è imputabile esclusivamente a Vs. colpa o negligenza, in nome e per conto della Sig.ra Angiolina, che mi ha conferito incarico, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, chiedo formalmente il risarcimento dei danni subiti dalla mia cliente nell'incidente di cui sopra.


Vi invito, pertanto, a comunicarmi il nome della Compagnia Assicuratrice che, al momento del sinistro, copriva il Vs. supermercato per la RC, con avvertenza che, in mancanza, sarò costretto ad adire le vie legali, con aggravio di spese a Vs. carico esclusivo.


Cordiali saluti


Avv. _______________


domenica 11 luglio 2010

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE




SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata , da valere a tutti gli effetti e conseguenze di legge, tra

1) Il Condominio Alfa, in persona dell'amm.re pt;
2) La Ditta Beta, in persona del legale rapp.te pt;
3) L'avv. Tizio;
4) L'avv. Caio;

premesso

- Che con ricorso del 2/10/2002 la ditta Beta chiedeva al Giudice di Pace di Salerno l'emissione di D.I. in danno del Condominio Alfa onde ottenere il pagamento del corrispettivo dei lavori di straordinaria manutenzione deliberati dall'assemblea condominiale del 14/06/2002;

- Che il Giudice di Pace di Salerno, con D.I. n. 1234/02, ingiungeva al Condominio di Alfa di pagare la somma di €. 1.816,53 oltre le competenze della procedura, che liquidava in €. 294,40 oltre IVA e CAP;

- Che, avverso il monitorio, il Condominio Alfa proponeva opposizione;

- Che, successivamente, con delibera assembleare del 5/5/2004, il Condominio Alfa accettava di addivenire ad una conciliazione della vertenza; tanto premesso,

si stipula e conviene quanto segue:

1) Il Condominio Alfa, in persona dell'amm.re pt, versa alla ditta Beta, in persona del legale rapp.te pt, la somma di € 1.100,00.

2) Il legale rapp.te della ditta Beta, nel ricevere la somma innanzi indicata, dichiara di non aver null'altro a pretendere dal Condominio Alfa per la causale oggetto del predetto decreto ingiuntivo n. 1234/02 del Giudice di Pace di Salerno, oltre la somma di € 1.100,00 convenuta ed accettata sub 1).

3) Il legale rapp.te della ditta Beta si obbliga a rinunciare a porre in esecuzione il DI n. 1234/02 del Giudice di Pace di Salerno.

4) Il Condominio Alfa, in persona dell'amm.re pt, versa all'avv. Caio la somma di € 1.003,92, così determinata: € 980,39 per diritti ed onorari della fase monitoria e di merito; € 19,61 per CNAP; € 200,00 per IVA. Resta inteso che l'amm.re del Condominio Alfa provvederà, nei termini di legge, anche al pagamento della ritenuta d'acconto all'avv. Caio, pari ad € 196,08.

5) L'avv. Caio, nel ricevere le somme convenute ed accettate sub 4) dichiara di non aver null'altro a pretendere dal Condominio Alfa per nessuna causale relativa al DI n. 1234/02 del Giudice di Pace di Salerno ed al relativo giudizio di opposizione.

6) Il Condominio Alfa, in persona dell'amm.re pt, versa all'avv. Tizio la somma di € 501,96, per diritti ed onorari della fase di merito, IVA e CNAP inclusi. Resta inteso che l'amm.re del Condominio Alfa provvederà, nei termini di legge, anche al pagamento della ritenuta d'acconto all'avv. Tizio, pari ad € 98,04.

7) L'avv. Tizio, nel ricevere le somme convenute ed accettate sub 6) dichiara di non aver null'altro a pretendere dal Condominio Alfa per nessuna causale relativa al DI n. 1234/02 del Giudice di Pace di Salerno ed al relativo giudizio di opposizione.

8) Le parti costituite, con la sottoscrizione della presente scrittura, dichiarano di aver transatto, in via definitiva, ogni loro reciproca pretesa in relazione alla vertenza concernente il DI n. 1234/02 del Giudice di Pace di Salerno e relativo giudizio di opposizione.

Salerno,


Atto di citazione per chiedere il risarcimento dei danni provocati dal lavaggio dell'auto.




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Atto di citazione

IL Sig. Pinco Pallo, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,

p r e m e s s o

- Che l’istante è proprietario dell’auto Volkswagen Golf tg XXXXXX;

- A) Che in data 05/01/2010 l’istante lasciava la propria autovettura in deposito presso l’Autolavaggio Alfa, sito in Salerno alla via Romolo, con sede legale in Salerno alla via Remo, per effettuare il lavaggio della stessa;

- B) Che, al ritiro dell’autovettura, il Sig. Pinco constatava l’esistenza di corrosioni ed abrasioni su pneumatici, cerchi in lega, tappi, copribulloni e borchie, dovute all’utilizzo di materiali detergenti non idonei a tale uso;

- Che la responsabilità dell’accaduto è da ascriversi esclusivamente al personale dell’autolavaggio;

- Che, a seguito della condotta del personale dell’autolavaggio, l’auto dell’istante ha riportato danni pari ad euro 1.072,40, come da allegato preventivo;

- Che a nulla sono valsi i tentativi di bonario componimento della vertenza; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

il Sig. Sempronio, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Salerno alla Remo, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno _____________, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Dichiarare la responsabilità del convenuto per i fatti descritti in narrativa, e per l’effetto,
2) Condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 1.032,00;

3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.

In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sui capi A) e B) che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, preceduto dalle parole “Vero che”, con riserva di indicare i testi alla udienza ex art. 320 cpc.

Si allegano documenti di cui al foliario.

Riserve e salvezze illimitate.

Salerno,

Avv. Gennaro De Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Sempronio, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Salerno alla Via Remo


sabato 3 luglio 2010

Ricorso per accertamento tecnico preventivo




TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO

Ricorso per accertamento tecnico preventivo

Il Sig. Tullio Ostilio, nato a Salerno il 10/02/1921, cf TLL STL 21B10 H703M, rapp.to e difeso dall’avv. Tal De Tali, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto, espone quanto segue.

Il ricorrente è proprietario di un locale seminterrato sito nello stabile condominiale di via S. Procopio Martire, in Panicuocolo.

Nel suddetto locale, in cui confluiscono le tubazioni di scarico delle acque del fabbricato, si verificano da molto tempo infiltrazioni di acque luride e maleodoranti. La lamentata situazione, che ha determinato un notevole stato di degrado del locale, come risulta dalla documentazione allegata, crea notevoli disagi al ricorrente.

I ripetuti inviti bonari non hanno sortito nessun effetto, pertanto l’istante ha intenzione di iniziare un giudizio nei confronti del Condominio di via via S. Procopio Martire, in persona dell’amministratore pt, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati dalle suddette infiltrazioni, complessivamente valutabili in euro 21.000,00 (ventunomila/00), come risulta dalla allegata relazione tecnica dell’Ing. Lina Luna.

Poiché nelle more per l’instaurazione del giudizio il ricorrente intende, anche per motivi igienici, provvedere ai necessari interventi di ripristino dello stato dei luoghi,

c h i e d e

che l’Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Salerno, ai sensi dell’art. 696 cpc, ritenuta l’urgenza,

d i s p o n g a

accertamento tecnico preventivo nel locale seminterrato di proprietà degli istanti, adibito a garage, sito nello stabile condominiale di via S. Procopio Martire, nominando persona esperta al fine di :

1) accertare la presenza e la consistenza delle lamentate infiltrazioni;

2) procedere alle necessarie e conseguenti valutazioni in ordine alle cause, alle responsabilità e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Si depositano i seguenti documenti:
1) Racc.ta n. 12898874926-8 del 15/12/2010;
2) Racc.ta n. 12900920934-7 del 10/11/2010;
3) Racc.ta n. 13005896543-1 del 22/03/2010;
4) Perizia giurata dell’Ing. Lina Luna del 15/2/2106;
5) Valutazione dei danni effettuata dall’Ing. Lina Luna nel mese di luglio 2020.

Salerno, 24 Luglio 2020

Avv. Tal De Tali


venerdì 25 giugno 2010

MODELLO DI COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI





TRIBUNALE DI SALERNO 


 Comparsa di costituzione e risposta 


Per il Sig. Pinco Pallino, nato a Salerno il 14/07/1958, cf: PNC PLL 61L28 H703J, rapp.to e difeso dall'avv. ____________, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto; 


 Contro la Sig.ra Letizia Lavinia, rapp.ta e difesa dall'avv. Ludmilla Giorgilla.


 Si ritiene noto e, per brevità, non si ripete il contenuto del ricorso notificato al resistente in data 24/09/2004. 


 Con il presente atto il Sig. Pinco Pallino si costituisce in giudizio e contesta integralmente quanto esposto dalla ricorrente. 


 In particolare, il resistente, contrariamente a quanto riferisce la Sig.ra Letizia Lavinia, si è sempre preso cura dei bisogni della propria famiglia affrontando quotidianamente tutte le spese necessarie per il mantenimento e l'istruzione dei suoi due figli Alexander e Spartacus. 


 Vero è, tuttavia, che da qualche tempo è venuta meno la comunione spirituale dei coniugi e pertanto, non essendo più possibile la prosecuzione della convivenza, il Sig. Pinco Pallino non si oppone alla richiesta avanzata dal coniuge di pervenire ad una separazione consensuale. 


 Tanto premesso, il Sig. Pinco Pallino, come in atti rapp.to, difeso e dom.to, 


 c h i e d e 


 che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione tra i coniugi, voglia: 


 1) Pronunciare la separazione dei coniugi Pinco Pallino e Letizia Lavinia con addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151 cc., e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati; 


 2) Disporre l'affidamento del figlio minore Spartacus in favore del padre, Sig. Pinco Pallino; 


 3) Disporre a carico del marito l'obbligo di versare un importo mensile per il mantenimento della moglie e del figlio minore Ivan nella misura che l'Ill.mo giudicante vorrà determinare, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione del Sig. Pinco Pallino nonché del fatto che il figlio Alexander, già maggiorenne ed occupato, è in grado di poter collaborare attivamente alle spese di gestione della famiglia; 


 4) Disporre l'assegnazione dell'appartamento condotto in locazione, sito in S. Pancrazio Martire (Sa), alla Via Franceschiello n. 18, alla Sig.ra Ludmilla Giorgilla. Resta inteso che il Sig. Pinco Pallino, nel minor tempo possibile, trasferirà altrove la propria residenza ed i propri effetti personali. 


 Riserve e salvezze illimitate. 


 __________, _______________


 Avv. _____________

giovedì 24 giugno 2010

CITAZIONE CONTRO WIND




GIUDICE DI PACE DI SALERNO 

Atto di citazione 

Il Sig. Pinco Pallino, cf PNC PLL 53E20 H703U, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto,

premesso in fatto

- A) che l'istante, in data 26/10/2004, ha stipulato un contratto di utenza telefonica (Happy Italy Affari) con la Wind Telecomunicazioni SpA (denominata anche Infostrada);

- B) che tale tipologia di contratto prevedeva il passaggio a Wind come operatore telefonico esclusivo, con il conseguente distacco dalla linea Telecom ed il pagamento di un'unica bolletta telefonica della Wind;

- che, successivamente, l'istante riceveva una comunicazione dalla Wind, datata 2/12/2004, nella quale si leggeva: siamo spiacenti di comunicarle che il servizio di Infostrada come suo operatore telefonico non può essere attivato subito;

- che, tuttavia, la Wind-Infostrada, nonostante i numerosi solleciti telefonici al call center da parte dell'attore, non ha mai attivato i servizi richiesti;

- che, l'istante, dalla data di stipula del contratto (26/10/2004) sino al 5/01/2009, ha corrisposto il canone, per la medesima utenza telefonica, sia alla Telecom che alla Wind-Infostrada, anche se quest'ultima avrebbe dovuto provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla disdetta del canone Telecom;

- che, in particolare, l'istante, nel periodo dal 26/10/2004 al 5/01/2009, ha corrisposto euro 757,64 alla Telecom, ed euro 312,00 alla Wind-Infostrada;

- che, pertanto, con il presente atto, l'istante intende chiedere alla convenuta la restituzione dei canoni indebitamente corrisposti dalla stipula del contratto, avvenuta in data 26/10/2004, sino al 5/01/2009, pari ad euro 312,00 (26 fatture bimestrali x 12,00 euro, IVA inclusa);

- che il tentativo di conciliazione, esperito presso la CCIAA di Salerno, non ha sortito esito positivo.

D I R I T T O 

La vicenda descritta in narrativa è stata oggetto di studio da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e tale indagine è sfociata nel provvedimento sanzionatorio n. 19679, pubblicato sul bollettino n. 12/2009, di cui si riportano, in corsivo, ampi stralci.

Le segnalazioni pervenute all'Autorità lamentano il fatto che la sottoscrizione di offerte di Wind, che prevedevano il passaggio ad un operatore telefonico unico, non si è tradotta nel venir meno del canone Telecom. Per alcune offerte pubblicizzate sul sito web della Wind-Infostrada, tra cui anche quella per cui è causa, viene chiaramente indicato non paghi più il canone Telecom.

Le condotte contestate a Wind consistono, in particolare, nell’aver indotto in errore i consumatori riguardo alle caratteristiche e alle condizioni economiche delle proprie offerte commerciali, laddove prospetta la possibilità di non dover più sopportare l’onere del canone Telecom, senza adeguatamente informarli che tale circostanza è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni e che, in mancanza di una migrazione alla rete di Wind il consumatore avrebbe diritto solo ad un rimborso, peraltro parziale, del canone Telecom.

La pratica commerciale posta in essere da Wind … consiste nel non aver correttamente informato i clienti finali circa l’effettiva possibilità di interrompere il rapporto commerciale con Telecom. In particolare, Wind nella prospettazione della propria offerta commerciale avrebbe volontariamente confuso, nella dizione “No canone Telecom”, la fine del rapporto contrattuale con l’operatore incumbent e il rimborso, in alcuni casi parziale, del canone dovuto a Telecom per la gestione della linea. Inoltre, nella fase di commercializzazione dei servizi offerti non avrebbe sufficientemente chiarito ai clienti finali se questi avrebbero avuto accesso ai servizi offerti da Wind in modalità ULL o in modalità CPS.

In sostanza, l’ingannevolezza della pratica posta in essere da Wind appare derivare dalle modalità complessive seguite da Wind per ingenerare nel consumatore finale la convinzione di poter accedere immediatamente alla rete dell’operatore telefonico, interrompendo contestualmente il rapporto commerciale con Telecom.

[Si ricorda che su una fattispecie analoga il Tribunale di Torino, Sez. I, con sentenza del 20 novembre 2006, aveva ritenuto scorretto ed in violazione del Codice del Consumo nel testo allora vigente il comportamento di Wind, laddove prometteva genericamente l’accesso diretto ai servizi di Infostrada, accesso che però non era in grado di garantire. Recentemente la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino].

In conclusione, secondo l’orientamento consolidato dell’Autorità relativo al settore della telefonia sia fissa che mobile (maturato sotto l’egida della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui agli articoli 18 e seguenti del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 146/07, che ha introdotto la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette), caratterizzato dal proliferare di offerte promozionali anche molto articolate, nonché da complessi profili tecnici, completezza e comprensibilità delle informazioni si caratterizzano come un onere minino del professionista al fine di consentire la percezione dell’effettiva convenienza della proposta. In questa prospettiva, la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta promozionale pubblicizzata.

Alla luce di tali considerazioni, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge. In particolare, risulta ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto nella sua presentazione complessiva è idonea ad indurre in errore il consumatore circa la reale possibilità di recedere immediatamente dal contratto con Telecom, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale pratica risulta altresì ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Consumo, in quanto omette ovvero presenta in modo non immediatamente comprensibile informazioni rilevanti circa le caratteristiche, condizioni economiche e limitazioni dell’offerta pubblicizzata, di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

- che, in base alle considerazioni innanzi svolte, risulta, pertanto, che l'istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate, pari ad euro 353,00 (€ 312,00 per canoni + € 41,00 per spese di conciliazione), come risulta dalla documentazione allegata.

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. Pinco Pallino, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a 

Wind Telecomunicazioni SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00148) ROMA, alla Via Cesare Giulio Viola n. 48, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno 33 Ottobre 2012, locali soliti ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 353,00 per le causali dedotte in narrativa;

2) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione della prova testimoniale e dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta sulla circostanza di cui ai capi A) e B) di cui alla narrativa del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole Vero che, con riserva di produrre ulteriore documentazione, richiedere ulteriori mezzi istruttori ed indicare i nominativi dei testimoni all’udienza ex art. 320 cpc.

Si allegano: copie fatture e bollettini di pagamento Telecom ed Infostrada per il periodo ottobre 2004 – gennaio 2009; copia documentazione relativa al contratto stipulato con Wind-Infostrada; copia racc.ta del 13/11/2008; documentazione relativa al tentativo di conciliazione presso la CCIAA; provvedimento n. 19679 dell'AGCOM.

Salerno, 8 Giugno 2012

Avv. Gennaro De Natale 

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Wind Telecomunicazioni SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00148) ROMA, alla Via Cesare Giulio Viola n. 48