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sabato 19 dicembre 2009

Indennità di lavaggio tuta.




Il DPR 27/4/1955, n. 547 stabilisce testualmente che il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione (tute, camici, ecc.) appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione (Art. 377).


Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo 3^ del presente Titolo (art. 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione (Art. 379).


Analogamente, le disposizioni più recenti nella stessa materia (D. Lgs. 19/9/1994, n. 626, art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) sanciscono, a loro volta, testualmente:


Articolo 40, comma 1 (Definizioni):
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.


Articolo 43, commi 3 e 4, lettera a (Obblighi del datore di lavoro):
- 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.


- 4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie (......).


Pertanto, la idoneità degli indumenti di protezione (ed, in genere, dei dispositivi di protezione individuale), che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (a norma del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 377 e 379, fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma dell'art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore, cit.), deve sussistere non solo nei momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa, in funzione dello scopo di assicurare - mediante la prevenzione della insorgenza e della diffusione di infezioni - la tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (Art. 32 Cost.), con la conseguenza che il lavaggio - indispensabile per il mantenimento in stato di efficienza - degli stessi indumenti di protezione non può che essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo imposto dalle disposizioni in esame (Cass. n. 11139/1998; Cass. n. 9808/1997; Cass. n. 17639/2003; Cass. n. 16686/2004; Cass. 26/6/2006 n. 14712).


Orbene, come stabilito da Cass. 14712/2006, le clausole dei contratti collettivi che pongono a carico dei lavoratori la pulizia di detti indumenti di protezione, pur imponendone la fornitura al datore di lavoro, risultano in palese contrasto con le norme imperative sopra esaminate e, quindi, inficiate (ai sensi dell'art. 1419 c.c.) da nullità parziale e sostituite di diritto dalle stesse norme imperative (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 3932/2001, 645/99, 9762/96, 1965/90, 42/84, 3293/83).


Pertanto, il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14712 del 26/6/2006 è il seguente: i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata ed al rimborso delle spese sostenute - per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro - risultando affetta da nullità parziale - per contrasto con norme imperative (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 377 e 379, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma dell'art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore) - la clausola, in senso contrario, di contratto collettivo, che - sostituita di diritto dalle stesse norme inderogabili - concorre a conformare i contratti individuali di lavoro, sui quali si fondano i prospettati diritti (alla retribuzione, appunto, ed al rimborso spese) dei lavoratori.

mercoledì 9 dicembre 2009

EQUA RIPARAZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE




TABELLA PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI

1ª colonna: Ufficio giudiziario della Corte di Appello ove si è svolto il processo.

2ª colonna: Corte di Appello ove va proposta la domanda di equa riparazione.

Roma Perugia
Perugia Firenze
Firenze Genova
Genova Torino
Torino Milano
Milano Brescia
Brescia Venezia
Venezia Trento
Trento Trieste
Trieste Ancona
Ancona L’aquila
L’aquila Campobasso
Campobasso Bari
Bari Lecce
Lecce Potenza
Potenza Catanzaro
Cagliari Palermo
Palermo Caltanissetta
Caltanissetta Catania
Catania Messina
Messina Reggio Calabria
Reggio Calabria Catanzaro
Catanzaro Salerno
Salerno Napoli
Napoli Roma

sabato 5 dicembre 2009

COMPARSA CONCLUSIONALE PER BOLLETTE ENEL




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Comparsa conclusionale

Per: B. Vincenzo, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale.

Contro: Enel Distribuzione SpA.

La domanda è fondata e merita accoglimento. Le eccezioni della convenuta non sono fondate e devono essere, pertanto, respinte secondo le seguenti argomentazioni.

La società convenuta non ha ottemperato alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), in quanto non ha messo a disposizione degli utenti tutti quei mezzi necessari per non gravarli di ulteriori spese.

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, istituita con legge n. 481/1995, ha come finalità la promozione della concorrenza e l’efficienza della prestazione, dovendo garantire elevati livelli nell’erogazione del servizio e promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (V. art. 1 legge citata).

Inoltre l’art. 2 lettera h) della legge n. 481/1995 stabilisce che l’Autorità suddetta emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37.

Le determinazioni dell’AEEG di cui all’art. 2 lettera h) costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio. L’AEEG ha emanato la delibera n. 200/1999 (V. G.U. serie generale n. 306 del 31/12/1999 suppl. ord. n. 235) la quale regolamenta l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica di cui all’art. 2 comma 12 lettera h) Legge n. 481 del 14 dicembre 1995. Detta delibera, all’art. 6 capoverso n. 6.4, imponeva alla società erogatrice di offrire al cliente almeno una modalità gratuito di pagamento della bolletta. A seguito di violazione di detto obbligo l’Autorità emanava in data 11 maggio 2004 la delibera n. 72, la quale constatava che l’ENEL imponeva sempre ai clienti modalità costose di pagamento delle bollette.

Il TAR della Lombardia, con la sentenza n. 3948/2005, ha rigettato il ricorso dell’Enel avverso la delibera 72/2004 scrivendo quanto segue: Appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento “CONTOWATT” o “pagamento on line” non costituiscono modalità gratuita, visti i costi indotti necessari per usufruire di tali servizi; appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento in questione impongono alla clientela di sostenere una serie di costi, che impediscono di ritenerle gratuite. Per il “CONTOWATT”, consistente nell’addebito della bolletta sul conto corrente bancario del cliente, quest’ultimo si vede costretto a stipulare con un Istituto di credito un contratto di conto corrente bancario, con le conseguenti spese di apertura e di gestione del medesimo; analogamente, per il pagamento con carta di credito, accedendo alla rete Internet, il cliente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per l’acquisto delle attrezzature informatiche, oltre alle spese normalmente sostenute per accedere, tramite il proprio computer, alla rete; anche un eventuale pagamento esclusivamente tramite carta di credito, senza necessità di accedere alla rete Internet, non potrebbe reputarsi gratuito, viste le spese per attivare ed usufruire del servizio della carta di credito, da corrispondersi a favore dell’Istituto di emissione di quest’ultima, che comportano anche spese di gestione di conto con invio degli estratti mensili con spese a carico anche per una singola operazione.

Inoltre, l’ENEL non ha neppure provveduto ad informare il cliente di una modalità gratuita di pagamento, per cui è venuta meno anche all’obbligo di informazione verso il cliente sancito dall’art. 12, comma 1, deliberazione n. 55/2000 dell’Autorità per l’energia (Trib Napoli, 2/11/2007 n. 10221). Infatti, come è stato ritenuto dall’AEEG, nella delibera n. 66/07, non basta garantire all’utente la possibilità di fruire di una modalità di pagamento gratuita, occorre anche che di ciò venga data adeguata informazione in bolletta, il che costituisce uno specifico obbligo da parte dell’esercente, obbligo correlato ma distinto dal primo e la cui inosservanza ha una sua autonoma rilevanza sul piano sanzionatorio. Ciò significa che l’Enel avrebbe dovuto indicare con precisione (ossia identificare esattamente nella fattura) gli sportelli presso i quali poter pagare la bolletta senza ulteriori aggravi. Sempre l’AEEG, nella medesima delibera, ha ritenuto che l’indicazione di una simile informazione, stante la sua importanza per l’utente finale, è condizione necessaria proprio per garantire “la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti”, ossia lo scopo che si propone di realizzare la direttiva disciplinando la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità.

Appare chiaro, pertanto, che la convenuta non ha adempiuto alla prescrizioni dell’AEEG; infatti, se è vero che ha formalmente stipulato convenzioni, nella sostanza queste si sono rivelate inutili in quanto la stipula è avvenuta in epoca di gran lunga successiva alla pubblicazione delle delibere; a queste convenzioni, poi, non è stata data nessuna pubblicità, specie in relazione alla esatta individuazione ed ubicazione degli sportelli (se effettivamente esistenti) ove poter pagare gratuitamente.

Non è vero, inoltre, come afferma la convenuta, che le delibere dell’AEEG non hanno effetto sui rapporti contrattuali di diritto privato fra l’utente e la società. Tale assunto è sfornito di fondamento giuridico. Al contrario, che le deliberazioni dell’Autorità (regolamenti – atti amministrativi) siano inseriti ex art. 1339 c.c. nel contratto di somministrazione lo ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione n. 19531 del 29/09/2004, secondo la quale il termine "legge", secondo l'opinione prevalente in dottrina, deve intendersi, atecnicamente, in senso ampio, onde è riferibile a qualsiasi norma avente valore di legge in senso sostanziale e, quindi, non soltanto ai provvedimenti muniti della veste formale di atti legislativi ma altresì ai regolamenti e, financo, agli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia predeterminando i criteri direttivi ed i limiti di massima per il suo esercizio, onde la lettera del medesimo art. 1339 sembra consentire il ricorso a fonti diverse dalla legge, argomentando, tra l'altro, dal fatto che la sua formulazione originaria prevedeva anche le norme corporative, le quali costituiscono una fonte oggi esaurita (di massima) ma il cui richiamo appare indicativo di una tendenza legislativa a tener conto di altre fonti che possono con forza vincolante emanare disposizioni in materia.

Lo stesso orientamento è stato seguito dal TAR Lombardia e dal Consiglio di Stato, secondo i quali nell'ambito delle direttive che l'autorità per l'energia elettrica e il gas può emanare ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. h) l. 14 novembre 1995 n. 481, possono rientrare anche prescrizioni che incidono sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza … Le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all'erogazione e ai livelli di qualità, dettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. h), l. 14 novembre 1995 n. 481, sono suscettibili di tradursi, se guardate sotto il profilo dell'adempimento delle prestazioni del rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell'ottica dell'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto (TAR Lombardia Milano, sez. II, 20 novembre 2002 , n. 4515).

Nell'ambito delle direttive dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, concernenti la produzione e l'erogazione del gas, possono rientrare anche prescrizioni che incidono precipuamente sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza, e ciò in quanto le prescrizioni attinenti alla produzione, all'erogazione o ai livelli di qualità sono per loro natura chiamate a tradursi in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza se guardate sotto il profilo dell'esenzione delle prestazioni del rapporto obbligatorio ... Nell'ambito, delle direttive concernenti la produzione ed erogazione dei servizi, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 12 lett. h), l. 14 novembre 1995 n. 481, e con cui vengono definiti anche i livelli di qualità generali e specifici delle prestazioni, possono rientrare anche prescrizioni che incidono sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza, trattandosi di previsioni che, delineando specifici comportamenti da assumere nella fase esecutiva del rapporto, non possono non incidere, a monte, anche sull'assetto prefigurato dal singolo contratto, costituendone altrettante disposizioni integrative (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2003, n. 6628).

Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to

c o n c l u d e

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:
1) accogliere la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti dedotti in narrativa;
2) condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di Euro 00,00, a titolo di risarcimento del danno in favore dell’attore dovuto all’inottemperanza dell’Enel alle deliberazioni dell’AEEG;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, come da allegata nota spese.
Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 cpc al numero di fax 089/282192 e/o all’indirizzo di posta elettronica g.denatale@ordavvsa.it.
Salerno, 19 Maggio 2008
Avv. Gennaro De Natale