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lunedì 5 ottobre 2009

SERVIZIO TELEFONICO NON ATTIVATO





Un utente Telecom stipula un contratto di utenza telefonica (Happy Italy Affari) con la Wind Telecomunicazioni SpA (denominata anche Infostrada).

Tale tipologia di contratto prevedeva il passaggio a Wind come operatore telefonico esclusivo, con il conseguente distacco dalla linea Telecom ed il pagamento di un'unica bolletta telefonica della Wind.

Successivamente, questa persona riceveva una comunicazione dalla Wind nella quale si spiegava che il servizio di Infostrada come operatore telefonico non poteva essere attivato subito.

La Wind-Infostrada, nonostante i numerosi solleciti telefonici al call center non ha mai attivato i servizi richiesti.

Il povero utente, dalla data di stipula del contratto (26/10/2004) sino al 5/01/2009, ha corrisposto il canone, per la medesima utenza telefonica, sia alla Telecom che alla Wind-Infostrada, anche se quest'ultima avrebbe dovuto provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla disdetta del canone Telecom.

La suddetta vicenda, a conferma del fatto che non si tratta di un caso isolato, è stata oggetto di studio da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e tale indagine è sfociata nel provvedimento sanzionatorio n. 19679, pubblicato sul bollettino n. 12/2009, di cui riportiamo ampi stralci.

Le segnalazioni pervenute all'Autorità lamentano il fatto che la sottoscrizione di offerte di Wind, che prevedevano il passaggio ad un operatore telefonico unico, non si è tradotta nel venir meno del canone Telecom.
Per alcune offerte pubblicizzate sul sito web della Wind-Infostrada, tra cui anche quella per cui è causa, viene chiaramente indicato non paghi più il canone Telecom.

Le condotte contestate a Wind consistono, in particolare, nell’aver indotto in errore i consumatori riguardo alle caratteristiche e alle condizioni economiche delle proprie offerte commerciali, laddove prospetta la possibilità di non dover più sopportare l’onere del canone Telecom, senza adeguatamente informarli che tale circostanza è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni e che, in mancanza di una migrazione alla rete di Wind il consumatore avrebbe diritto solo ad un rimborso, peraltro parziale, del canone Telecom.

La pratica commerciale posta in essere da Wind … consiste nel non aver correttamente informato i clienti finali circa l’effettiva possibilità di interrompere il rapporto commerciale con Telecom. In particolare, Wind nella prospettazione della propria offerta commerciale avrebbe volontariamente confuso, nella dizione “No canone Telecom”, la fine del rapporto contrattuale con l’operatore incumbent e il rimborso, in alcuni casi parziale, del canone dovuto a Telecom per la gestione della linea. Inoltre, nella fase di commercializzazione dei servizi offerti non avrebbe sufficientemente chiarito ai clienti finali se questi avrebbero avuto accesso ai servizi offerti da Wind in modalità ULL o in modalità CPS.

In sostanza, l’ingannevolezza della pratica posta in essere da Wind appare derivare dalle modalità complessive seguite da Wind per ingenerare nel consumatore finale la convinzione di poter accedere immediatamente alla rete dell’operatore telefonico, interrompendo contestualmente il rapporto commerciale con Telecom.

[Si ricorda che su una fattispecie analoga il Tribunale di Torino, Sez. I, con sentenza del 20 novembre 2006, aveva ritenuto scorretto ed in violazione del Codice del Consumo nel testo allora vigente il comportamento di Wind, laddove prometteva genericamente l’accesso diretto ai servizi di Infostrada, accesso che però non era in grado di garantire. Recentemente la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino].

In conclusione, secondo l’orientamento consolidato dell’Autorità relativo al settore della telefonia sia fissa che mobile (maturato sotto l’egida della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui agli articoli 18 e seguenti del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 146/07, che ha introdotto la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette), caratterizzato dal proliferare di offerte promozionali anche molto articolate, nonché da complessi profili tecnici, completezza e comprensibilità delle informazioni si caratterizzano come un onere minino del professionista al fine di consentire la percezione dell’effettiva convenienza della proposta. In questa prospettiva, la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta promozionale pubblicizzata.

Alla luce di tali considerazioni, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge.

In particolare, risulta ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto nella sua presentazione complessiva è idonea ad indurre in errore il consumatore circa la reale possibilità di recedere immediatamente dal contratto con Telecom, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Tale pratica risulta altresì ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Consumo, in quanto omette ovvero presenta in modo non immediatamente comprensibile informazioni rilevanti circa le caratteristiche, condizioni economiche e limitazioni dell’offerta pubblicizzata, di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

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