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mercoledì 14 ottobre 2009

RECUPERO CREDITI E PRIVACY





Nel mese di Agosto 2006, TIZIO sottoscrive un contratto di finanziamento con la Finanziaria ALFA, per un piccolo acquisto di beni mobili.

Nel mese di novembre 2008, a causa di un disguido determinato da motivi di salute, il consumatore paga in ritardo due rate del suddetto prestito.

Pochi giorni dopo la scadenza dell’ultima rata, una funzionaria (così qualificatasi) della società DELTA, incaricata da ALFA per il recupero del credito vantato nei confronti di Tizio, telefona all’abitazione di quest’ultimo, comunicando alla figlia ed al genero (di Tizio) che il padre era insolvente e che doveva pagare immediatamente le rate scadute altrimenti sarebbero scattati i pignoramenti e l’iscrizione al CRIF.

Il comportamento della funzionaria, naturalmente, crea notevole imbarazzo all’istante, nonché grave disagio nell’ambiente familiare, ed è da considerarsi illegittimo.

Infatti, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento del 30/11/2005, ha prescritto, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30/06/2003 n.196) ai titolari di trattamenti di dati personali, nell’ambito dell’attività di recupero crediti, le misure necessarie ed opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

All’Autorità garante per la privacy sono pervenute numerose segnalazioni concernenti illegittimi trattamenti di dati personali (e comportamenti) posti in essere a danno dei debitori in occasione dello svolgimento di attività di recupero crediti.

Le risultanze hanno evidenziato l’esistenza di alcune prassi finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale.

In particolare, le modalità di ricerca, presa di contato, sollecitazione, o altrimenti connesse all’esazione della somma dovuta, si manifestano nelle forme più varie: sollecitazioni su utenze di telefonia fissa o mobile, con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto della chiamata; in tali casi, l’attività preordinata al recupero crediti, coinvolge non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest’ultimo (ad esempio, familiari, conoscenti o vicini di casa).

Al fine di rendere conformi alla legge i trattamenti effettuati nell’ambito dell’attività di recupero crediti, il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c.), del Codice, ha prescritto ai titolari del trattamento l’adozione delle misure necessarie di seguito specificamente indicate, evidenziando che il creditore deve comunque adoperarsi affinché i principi richiamati nel provvedimento del 30 novembre 2005 siano rispettati nell’attività materiale di recupero crediti, anche se affidata terzi, e che gli interessati, ove i comportamenti tenuti in sede di recupero crediti integrino un illecito civile (per quanto attiene al profilo del risarcimento del danno eventualmente subito) o penale (in quanto suscettibili di integrare fattispecie di reato quali le molestie o le minacce), possano ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza.

Principio di liceità di trattamento.
Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività di recupero crediti deve osservare il principio di liceità nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento (attuato da taluni operatori economici) consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi, rispetto al debitore, (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta).

Principio di correttezza nel trattamento.
In occasione dello svolgimento delle attività di recupero crediti deve altresì essere osservata la clausola generale di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice): in base ad essa sono preclusi, sia in fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi), comportamenti suscettibili di incidere sulla dignità, qui riguardata sul solo piano della disciplina di protezione dei dati personali.


Sono pertanto illecite le operazioni di trattamento consistenti nel sollecitare il pagamento con modalità che palesino ad osservatori esterni il contenuto della comunicazione.


Attesa la natura delle informazioni trattate e l’elevato rischio di diffusione a terzi di informazioni personali relative al debitore, è pertanto necessario che le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza del solo debitore, ricorrendo a plichi chiusi, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente, prive di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione; mai, quindi, attraverso comunicazioni telefoniche a terzi, anche se conviventi.

Dalle considerazioni sopra esposte, risulta che, qualora vengano violate tali norme, si ha diritto al risarcimento del danno morale causato dalla lesione della riservatezza e della dignità personale.


Il danno è costituito dalle sofferenze e mortificazioni della sfera emotiva per il sentimento di vergogna provato a causa delle illegittime comunicazioni della società a terzi, nonché per il sentimento di preoccupazione ingenerato dalla falsa e subdola comunicazione della società congegnata in modo tale da indurre il destinatario a credere che da lì a poco sarebbe stata attivata una procedura coattiva di esazione del debito.

Tali comportamenti, tra l’altro, sembrano anche contrari al disposto della direttiva 2005/29/CEE, che sanziona proprio le cd pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, tra le quali rientra anche quella attuata dalla società di recupero crediti nel caso in esame.

Nei fatti innanzi descritti si dovrebbe ravvisare violazione e lesione dei diritti alla riservatezza ed alla dignità personale, diritti costituzionalmente garantiti da norme immediatamente precettive.

La suddetta situazione ben può ritenersi sensibilmente pregiudizievole della dignità della persona: costituisce, infatti, conseguenza che rientra nell’id quod plerumque accidit che una persona in una simile circostanza sia lesa nella sua dignità, reputazione ed immagine, che vengono inevitabilmente offuscate da (ed in) simili situazioni.

2 commenti:

  1. Si, ma in conclusione, se si denuncia uno del recupero credito che va a dire in giro che mi sta cercando per farmi un pignoramento in quanto non ho pagato dei debiti, che sucede al sudetto? Lo condannano a risarcirmi, lo mettono in galera o che fanno?
    Grazie
    Federico

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  2. Caro Federico,
    nei casi più gravi, la legge(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/03196dl.htm#1) prevede anche sanzioni penali per questi comportamenti illeciti.
    In ogni caso, può tutelare i suoi diritti o con ricorso al Garante per la Protezione dei dati Personali (qui trova le informazioni http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1086982) o dinanzi all’Autorità Giudiziaria.
    Si rivolga ad un avvocato della sua città per farsi consigliare la migliore strategia. Saluti.

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