CERCA NEL BLOG

giovedì 8 ottobre 2009

RECESSO DA CONTRATTO TELEFONICO





La legge 40/07, art. 3, comma 1°, ha previsto una tutela specifica per tutti coloro che stipulano contratti per adesione (sono quei contratti predisposti dalle società tramite formulari), con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche.

In base a questa norma, gli utenti possono recedere dal contratto senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore; possono inoltre recedere senza un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.

Per di più, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che le suddette tutele vadano applicate anche agli utenti non residenziali, ossia la cosiddetta utenza business o affari.

Infatti, anche questa tipologia di utenza non gode di un sostanziale potere negoziale, in quanto si limita semplicemente a sottoscrivere i contratti predisposti dal contraente cd forte.

Tra questi utenti rientrano molte piccole e medie imprese; tuttavia, nonostante le dimensioni, che talora possono essere notevoli, anche loro sono limitate nella trattativa con i colossi della telefonia e dell’informazione poiché, come il normale consumatore, possono soltanto accettare tutte le clausole contrattuali oppure non aderire al contratto.

Pertanto, come stabilito dall’Autority, anche gli utenti business possono recedere dal contratto con le stesse garanzie previste per il piccolo consumatore.

Chiaramente tali garanzie sono applicabili anche ai lavoratori autonomi, artigiani, professionisti, ecc..

Nessun commento:

Posta un commento