CERCA NEL BLOG

giovedì 1 ottobre 2009

OMISSIONI NELL’ELENCO TELEFONICO





L’art. 23 delle condizioni generali di abbonamento Telecom stabilisce che “Il Cliente, previo consenso, viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al Servizio Telefonico della rete urbana di appartenenza, con le indicazioni dallo stesso fornite all’atto della richiesta del Servizio… Telecom Italia aggiorna l’elenco telefonico della rete urbana di appartenenza con cadenza annuale…”

Tuttavia, può capitare che, nell’elenco abbonati Telecom, i dati identificativi di qualche abbonato vengano omessi, con i conseguenti ed inevitabili danni a carico del malcapitato.

Cosa si può fare in proposito?

La soluzione la forniscono le stesse condizioni contrattuali della Telecom: esse prevedono, in caso di omissioni nell’elenco telefonico (art. 28, comma 2) un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbonamento corrisposto dal cliente.

In tali casi non bisogna nemmeno provare di avere sofferto un danno, perchè è la stessa Telecom che riconosce il diritto all’indennità al semplice verificarsi della omissione. L’unica prova da fornire è la copia della pagina dell’elenco con il nominativo mancante.

Poiché la Telecom non sempre risponde ai solleciti, prima di rivolgersi al Giudice, a pena di improcedibilità, è necessario esperire il tentativo di conciliazione presso il Corecom o, in mancanza di questo, presso la Camera di Commercio

Nessun commento:

Posta un commento