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sabato 25 luglio 2009

CITAZIONE CONTRO TELECOM PER RESTITUZIONE SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

 

Atto di citazione

 

Il Sig. Ottaviano Augusto, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il quale elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

 

F A T T O

 

L'istante è titolare di contratto di utenza telefonica con la Telecom Italia SpA, contraddistinto dal numero telefonico ____________. Ciascuna fattura bimestrale, tra le voci di spesa pagate dall’utente, elenca anche quella definita "contributo spese di spedizione". Tale importo, pari ad euro ______ per ogni invio di fattura, non é dovuto dal contribuente essendo in palese violazione con la normativa in materia di IVA.

 

L' art.   21 DPR 26/10/1972 n. 633, infatti,  al comma n. 1 recita: "per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura …. La fattura si ha per emessa all' atto della sua consegna o spedizione all'altra parte..." Inoltre, all'ultimo comma è prescritto che "… Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".

 

Dal combinato disposto dei due citati commi, quindi, risulta che la fattura si considera emessa dal momento che esce dalla sfera di controllo della emittente ed entra nella disponibilità del ricevente. Per tale motivo, la Telecom, affinché possa emettere fattura deve stamparla e poi compiere l'adempimento di spedirla  all'utente. In questo caso, quindi,  emissione coincide con spedizione.

 

L'istante, pertanto, ha diritto al rimborso di complessivi euro _______ determinato in ragione di euro _____ x __ fatture per il periodo dal I bimestre ____ al II bimestre ____.

 

La violazione della convenuta é illecito contrattuale ai sensi della normativa di cui agli artt. 1175 cc, art. 1 L. 281/1998, artt. 2, 33 e 34 D. Lgs. 06/09/2005 n. 206. Tali norme, infatti, impongono alla convenuta di comportarsi secondo le regole della correttezza, e riconoscono al consumatore il fondamentale diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità.

 

Poiché la società convenuta ha comunicato il rifiuto a comporre in via conciliativa la questione, la procedura deve intendersi conclusa con esito negativo.

 

D I R I T T O

 

La domanda è fondata e merita accoglimento.

 

1) Legittimazione attiva.

La legittimazione attiva è provata dalle fatture e dai bollettini di conto corrente postale che riportano il nominativo dell’utente, il numero telefonico ed il timbro dell’ufficio postale attestante l’avvenuto pagamento.

 

2) Giurisdizione.

La competenza a decidere in materia spetta al Giudice di Pace (Ved. Ord. Cass. Sez. Un. n. 4896 del 2 febbraio 2006), posto che, ai sensi dell’art. 2, co. 1, del D.lgs. n. 546/92, “ appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie …”. Nel caso di specie, l’attore non contesta il pagamento di un tributo, ma richiede la restituzione di una somma percepita indebitamente dalla convenuta per le spese di spedizione delle fatture, nonostante il divieto dettato dall’art. 21, comma 8, del DPR 633/72 (Conforme Trib. Salerno, sent. 561/08).

 

3) Prescrizione della domanda di ripetizione dell’indebito.

La ripetizione di indebito si prescrive in dieci anni (artt. 2033 e 2946 cc), a nulla rilevando la normativa sui contratti di somministrazione per adesione, in quanto la minore prescrizione ivi prevista si riferisce al solo pagamento dei canoni.

 

4) Interpretazione dell’art. 21 DPR 633/1972.

L’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 espressamente dispone che “le spese di emissione di fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”.

A questo punto, premesso che l’art. 12 delle preleggi riconosce carattere primario all’interpretazione letterale della norma, conferendo carattere sussidiario agli altri criteri ermeneutici, ai quali non è consentito dare ingresso quando la lettera della legge non dà luogo a dubbi, nella fattispecie in esame, l’indagine letterale è chiara. Il legislatore ha, infatti, posto a carico del soggetto che emette la fattura tutte le spese relative agli adempimenti connessi all’emissione della stessa, tra i quali rientrano,  anche “la consegna e la spedizione”, che come tali “…non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”.  Tale dettato normativo è addirittura ovvio se si considera che secondo tale normativa la fattura si considera emessa non quando è semplicemente scritta dal creditore ma quando è portata a conoscenza del debitore. Di conseguenza la fattura non potrebbe considerarsi neppure emessa se non fosse espletato il conseguente adempimento o formalità della spedizione. In altri termini, emissione e spedizione sono ma fatti dello stesso procedimento rientranti in quegli adempimenti e formalità che, per espressa volontà del legislatore, non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

 

Le attività analiticamente descritte dall’art. 21 in esame e dalle norme successive, sono innanzitutto l’emissione propriamente detta, da intendersi come la materiale redazione del documento in due esemplari, recante l’indicazione della prestazione effettuata, il suo costo, la misura dell’imposta applicata, le parti del rapporto, la data etc.; seguono, quindi, l’annotazione, che consiste nella registrazione nei libri contabili dell’emittente, con attribuzione di numerazione progressiva, da effettuarsi a norma dell’art. 23 dello stesso DPR nei quindici giorni successivi all’emissione, nonché la trasmissione di una delle due copie redatte al fruitore della prestazione , mediante consegna o spedizione (art. 21 comma 4). Tre dunque sono i momenti essenziali e gli obblighi della fatturazione: emissione, annotazione e trasmissione al cessionario, e non v’è dubbio che il comma 8 dell’art. 21 si riferisce a tutte loro ed ai loro costi quando vieta che al fruitore della prestazione siano addebitate le spese appunto di emissione e dei conseguenti adempimenti e formalità. Non vi sarebbe ragione altrimenti di ricorrere ai tre vocaboli richiamati, i quali evidentemente non sono sinonimi ed il loro richiamo congiunto non costituisce un’endiadi o una ripetizione, ma vuole fotografare l’intera fase della fatturazione. Che l’annotazione e la spedizione (o consegna) al cliente siano momenti parimenti essenziali ed intimamente connessi alla materiale redazione della fattura, del resto, si ricava dalle diverse conseguenze che da ciascuno di essi discendono: in particolare, il primo comma dell’art. 21 espressamente prevede che La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte, in quanto solo nel momento in cui una delle due copie entra effettivamente nella disponibilità del cessionario, acquirente o fruitore che sia, la fattura si considera giuridicamente emessa. La natura inderogabile della disposizione, del resto, è confermata anche dal suo tenore letterale ed in particolare dalla specificazione “a qualunque titolo”, la quale da sola varrebbe ad escludere che il divieto di attribuzione al cliente delle spese di spedizione possa essere contrattualmente derogato (Cfr. sent. Trib. Rossano Calabro  n. 107/2006, secondo cui la spedizione costituisce adempimento imprescindibile affinché l’attività di emissione della fattura possa ritenersi perfezionata; sent. Trib. Salerno n. 561/08).

 

5) Merita inoltre rilevare che l’obbligo dell’utente, di sostenere le spese inerenti l’invio delle fatture, non può essere neppure desunto dalla norma dettata in tema di obbligazioni dall’art. 1196 cc, a tenore della quale le spese del pagamento sono a carico del debitore. In senso contrario va, infatti, osservato che, nella specie, il costo che la convenuta pretende di addebitare agli utenti non attiene alla prestazione del servizio reso, ma concerne esclusivamente l’invio, presso il domicilio del cliente, della fattura telefonica, e , cioè, un’attività del tutto estranea a quelle esercitata dal gestore.

 

6) Risoluzioni ministeriali.

Le cd interpretazioni ministeriali (provenienti di solito da uffici centrali dell’amministrazione finanziaria, che abbiano potuto avallare il comportamento tenuto da controparte in merito all’addebito delle spese postali), siano esse contenute in circolari o risoluzioni, sono, secondo la definizione della più accreditata dottrina, norme emanate da un’autorità amministrativa in virtù di un potere di supremazia speciale e dirette alle autorità subordinate (Virga); esse, pertanto, non vincolano né i terzi estranei né i giudici, i quali ultimi sono soggetti soltanto alla legge. La Suprema Corte ha giustamente ribadito che non costituiscono fonti di diritto, in quanto esse non sono manifestazione di attività normativa, bensì atti interni della P.A. destinati ad esercitare esclusivamente una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti (Cass. 10/11/2000 n. 14619). In altri termini, le risoluzioni ministeriali, avendo efficacia meramente interna, non determinano il sorgere di nessun vincolo in capo all’attore in quanto non hanno altra forza, nella gerarchia delle fonti delle norme giuridiche, che quella di rappresentare il punto di vista dell’Amministrazione (Cass. 17/01/2005 n. 813; Trib. Salerno n. 561/08).

 

Tanto premesso, l'istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

 

c i t a

 

Telecom Italia SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Piazza degli Affari n. 2 – 20123 - Milano, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno ____________, locali soliti, ore di rito col prosieguo,  per sentir così provvedere:

 

1) Dichiarare priva di titolo, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa della convenuta al pagamento delle somme di emissione/spedizione delle fatture;

 

2) Dichiarare spettante all'attore il rimborso delle spese, non dovute, di emissione/spedizione delle fatture pari ad euro ____;

 

3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro  1.032,00.

 

Si allegano i seguenti documenti: Copie delle fatture e bollettini di cpc dal I bimestre ____ al I bimestre ____

 

Salerno, ________________

Avv. Gennaro De Natale

 

RELAZIONE DI NOTIFICA

 

Salerno,

 

Ad  istanza come in atto:

 

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

 

Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te pt, con sede in Piazza Degli Affari N. 2 - 20123 Milano