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sabato 19 dicembre 2009

Indennità di lavaggio tuta.




Il DPR 27/4/1955, n. 547 stabilisce testualmente che il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione (tute, camici, ecc.) appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione (Art. 377).


Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo 3^ del presente Titolo (art. 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione (Art. 379).


Analogamente, le disposizioni più recenti nella stessa materia (D. Lgs. 19/9/1994, n. 626, art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) sanciscono, a loro volta, testualmente:


Articolo 40, comma 1 (Definizioni):
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.


Articolo 43, commi 3 e 4, lettera a (Obblighi del datore di lavoro):
- 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.


- 4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie (......).


Pertanto, la idoneità degli indumenti di protezione (ed, in genere, dei dispositivi di protezione individuale), che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (a norma del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 377 e 379, fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma dell'art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore, cit.), deve sussistere non solo nei momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa, in funzione dello scopo di assicurare - mediante la prevenzione della insorgenza e della diffusione di infezioni - la tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (Art. 32 Cost.), con la conseguenza che il lavaggio - indispensabile per il mantenimento in stato di efficienza - degli stessi indumenti di protezione non può che essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo imposto dalle disposizioni in esame (Cass. n. 11139/1998; Cass. n. 9808/1997; Cass. n. 17639/2003; Cass. n. 16686/2004; Cass. 26/6/2006 n. 14712).


Orbene, come stabilito da Cass. 14712/2006, le clausole dei contratti collettivi che pongono a carico dei lavoratori la pulizia di detti indumenti di protezione, pur imponendone la fornitura al datore di lavoro, risultano in palese contrasto con le norme imperative sopra esaminate e, quindi, inficiate (ai sensi dell'art. 1419 c.c.) da nullità parziale e sostituite di diritto dalle stesse norme imperative (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 3932/2001, 645/99, 9762/96, 1965/90, 42/84, 3293/83).


Pertanto, il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14712 del 26/6/2006 è il seguente: i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata ed al rimborso delle spese sostenute - per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro - risultando affetta da nullità parziale - per contrasto con norme imperative (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 377 e 379, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma dell'art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore) - la clausola, in senso contrario, di contratto collettivo, che - sostituita di diritto dalle stesse norme inderogabili - concorre a conformare i contratti individuali di lavoro, sui quali si fondano i prospettati diritti (alla retribuzione, appunto, ed al rimborso spese) dei lavoratori.

mercoledì 9 dicembre 2009

EQUA RIPARAZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE




TABELLA PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI

1ª colonna: Ufficio giudiziario della Corte di Appello ove si è svolto il processo.

2ª colonna: Corte di Appello ove va proposta la domanda di equa riparazione.

Roma Perugia
Perugia Firenze
Firenze Genova
Genova Torino
Torino Milano
Milano Brescia
Brescia Venezia
Venezia Trento
Trento Trieste
Trieste Ancona
Ancona L’aquila
L’aquila Campobasso
Campobasso Bari
Bari Lecce
Lecce Potenza
Potenza Catanzaro
Cagliari Palermo
Palermo Caltanissetta
Caltanissetta Catania
Catania Messina
Messina Reggio Calabria
Reggio Calabria Catanzaro
Catanzaro Salerno
Salerno Napoli
Napoli Roma

sabato 5 dicembre 2009

COMPARSA CONCLUSIONALE PER BOLLETTE ENEL




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Comparsa conclusionale

Per: B. Vincenzo, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale.

Contro: Enel Distribuzione SpA.

La domanda è fondata e merita accoglimento. Le eccezioni della convenuta non sono fondate e devono essere, pertanto, respinte secondo le seguenti argomentazioni.

La società convenuta non ha ottemperato alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), in quanto non ha messo a disposizione degli utenti tutti quei mezzi necessari per non gravarli di ulteriori spese.

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, istituita con legge n. 481/1995, ha come finalità la promozione della concorrenza e l’efficienza della prestazione, dovendo garantire elevati livelli nell’erogazione del servizio e promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (V. art. 1 legge citata).

Inoltre l’art. 2 lettera h) della legge n. 481/1995 stabilisce che l’Autorità suddetta emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37.

Le determinazioni dell’AEEG di cui all’art. 2 lettera h) costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio. L’AEEG ha emanato la delibera n. 200/1999 (V. G.U. serie generale n. 306 del 31/12/1999 suppl. ord. n. 235) la quale regolamenta l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica di cui all’art. 2 comma 12 lettera h) Legge n. 481 del 14 dicembre 1995. Detta delibera, all’art. 6 capoverso n. 6.4, imponeva alla società erogatrice di offrire al cliente almeno una modalità gratuito di pagamento della bolletta. A seguito di violazione di detto obbligo l’Autorità emanava in data 11 maggio 2004 la delibera n. 72, la quale constatava che l’ENEL imponeva sempre ai clienti modalità costose di pagamento delle bollette.

Il TAR della Lombardia, con la sentenza n. 3948/2005, ha rigettato il ricorso dell’Enel avverso la delibera 72/2004 scrivendo quanto segue: Appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento “CONTOWATT” o “pagamento on line” non costituiscono modalità gratuita, visti i costi indotti necessari per usufruire di tali servizi; appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento in questione impongono alla clientela di sostenere una serie di costi, che impediscono di ritenerle gratuite. Per il “CONTOWATT”, consistente nell’addebito della bolletta sul conto corrente bancario del cliente, quest’ultimo si vede costretto a stipulare con un Istituto di credito un contratto di conto corrente bancario, con le conseguenti spese di apertura e di gestione del medesimo; analogamente, per il pagamento con carta di credito, accedendo alla rete Internet, il cliente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per l’acquisto delle attrezzature informatiche, oltre alle spese normalmente sostenute per accedere, tramite il proprio computer, alla rete; anche un eventuale pagamento esclusivamente tramite carta di credito, senza necessità di accedere alla rete Internet, non potrebbe reputarsi gratuito, viste le spese per attivare ed usufruire del servizio della carta di credito, da corrispondersi a favore dell’Istituto di emissione di quest’ultima, che comportano anche spese di gestione di conto con invio degli estratti mensili con spese a carico anche per una singola operazione.

Inoltre, l’ENEL non ha neppure provveduto ad informare il cliente di una modalità gratuita di pagamento, per cui è venuta meno anche all’obbligo di informazione verso il cliente sancito dall’art. 12, comma 1, deliberazione n. 55/2000 dell’Autorità per l’energia (Trib Napoli, 2/11/2007 n. 10221). Infatti, come è stato ritenuto dall’AEEG, nella delibera n. 66/07, non basta garantire all’utente la possibilità di fruire di una modalità di pagamento gratuita, occorre anche che di ciò venga data adeguata informazione in bolletta, il che costituisce uno specifico obbligo da parte dell’esercente, obbligo correlato ma distinto dal primo e la cui inosservanza ha una sua autonoma rilevanza sul piano sanzionatorio. Ciò significa che l’Enel avrebbe dovuto indicare con precisione (ossia identificare esattamente nella fattura) gli sportelli presso i quali poter pagare la bolletta senza ulteriori aggravi. Sempre l’AEEG, nella medesima delibera, ha ritenuto che l’indicazione di una simile informazione, stante la sua importanza per l’utente finale, è condizione necessaria proprio per garantire “la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti”, ossia lo scopo che si propone di realizzare la direttiva disciplinando la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità.

Appare chiaro, pertanto, che la convenuta non ha adempiuto alla prescrizioni dell’AEEG; infatti, se è vero che ha formalmente stipulato convenzioni, nella sostanza queste si sono rivelate inutili in quanto la stipula è avvenuta in epoca di gran lunga successiva alla pubblicazione delle delibere; a queste convenzioni, poi, non è stata data nessuna pubblicità, specie in relazione alla esatta individuazione ed ubicazione degli sportelli (se effettivamente esistenti) ove poter pagare gratuitamente.

Non è vero, inoltre, come afferma la convenuta, che le delibere dell’AEEG non hanno effetto sui rapporti contrattuali di diritto privato fra l’utente e la società. Tale assunto è sfornito di fondamento giuridico. Al contrario, che le deliberazioni dell’Autorità (regolamenti – atti amministrativi) siano inseriti ex art. 1339 c.c. nel contratto di somministrazione lo ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione n. 19531 del 29/09/2004, secondo la quale il termine "legge", secondo l'opinione prevalente in dottrina, deve intendersi, atecnicamente, in senso ampio, onde è riferibile a qualsiasi norma avente valore di legge in senso sostanziale e, quindi, non soltanto ai provvedimenti muniti della veste formale di atti legislativi ma altresì ai regolamenti e, financo, agli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia predeterminando i criteri direttivi ed i limiti di massima per il suo esercizio, onde la lettera del medesimo art. 1339 sembra consentire il ricorso a fonti diverse dalla legge, argomentando, tra l'altro, dal fatto che la sua formulazione originaria prevedeva anche le norme corporative, le quali costituiscono una fonte oggi esaurita (di massima) ma il cui richiamo appare indicativo di una tendenza legislativa a tener conto di altre fonti che possono con forza vincolante emanare disposizioni in materia.

Lo stesso orientamento è stato seguito dal TAR Lombardia e dal Consiglio di Stato, secondo i quali nell'ambito delle direttive che l'autorità per l'energia elettrica e il gas può emanare ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. h) l. 14 novembre 1995 n. 481, possono rientrare anche prescrizioni che incidono sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza … Le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all'erogazione e ai livelli di qualità, dettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. h), l. 14 novembre 1995 n. 481, sono suscettibili di tradursi, se guardate sotto il profilo dell'adempimento delle prestazioni del rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell'ottica dell'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto (TAR Lombardia Milano, sez. II, 20 novembre 2002 , n. 4515).

Nell'ambito delle direttive dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, concernenti la produzione e l'erogazione del gas, possono rientrare anche prescrizioni che incidono precipuamente sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza, e ciò in quanto le prescrizioni attinenti alla produzione, all'erogazione o ai livelli di qualità sono per loro natura chiamate a tradursi in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza se guardate sotto il profilo dell'esenzione delle prestazioni del rapporto obbligatorio ... Nell'ambito, delle direttive concernenti la produzione ed erogazione dei servizi, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 12 lett. h), l. 14 novembre 1995 n. 481, e con cui vengono definiti anche i livelli di qualità generali e specifici delle prestazioni, possono rientrare anche prescrizioni che incidono sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza, trattandosi di previsioni che, delineando specifici comportamenti da assumere nella fase esecutiva del rapporto, non possono non incidere, a monte, anche sull'assetto prefigurato dal singolo contratto, costituendone altrettante disposizioni integrative (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2003, n. 6628).

Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to

c o n c l u d e

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:
1) accogliere la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti dedotti in narrativa;
2) condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di Euro 00,00, a titolo di risarcimento del danno in favore dell’attore dovuto all’inottemperanza dell’Enel alle deliberazioni dell’AEEG;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, come da allegata nota spese.
Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 cpc al numero di fax 089/282192 e/o all’indirizzo di posta elettronica g.denatale@ordavvsa.it.
Salerno, 19 Maggio 2008
Avv. Gennaro De Natale


venerdì 27 novembre 2009

CITAZIONE C/ ENEL PER SPESE BOLLETTA




GIUDICE DI PACE DI SALERNO



Atto di citazione



Il Sig. B. Vincenzo, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,



p r e m e s s o



- che l'istante ha stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con l'E.N.E.L. Distribuzione SpA, numero cliente xxxxxxxxx, come risulta da copia dei bollettini di pagamento allegati;



- che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), istituita con L. 481/95, ha emanato la Delibera n. 200/99 pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31.12.99 supp. Ord. N. 235, attualmente vigente;



- che l’art. 6.4 di detta delibera contempla l’obbligo, per l’esercente, di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta;



- che l’art 12.1 della successiva deliberazione n. 55/00 stabilisce che la bolletta deve riportare le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente, fra le quali, in virtù del comma 6.4 della deliberazione n. 200/99, almeno una gratuita;



- che, in data 11 maggio 2004, con deliberazione n. 72, l’Autorità per l’energia ha accertato la violazione, da parte della società Enel Distribuzione spa, del citato art. 6.4 della Delibera n. 200/99;



- che il TAR della Lombardia con la sentenza n. 3948/2005 ha rigettato il ricorso dell’Enel avverso la delibera 72/2004 statuendo che la deliberazione dell'AEEG n. 200/1999 deve essere interpretata nel senso che la gratuità non consiste solo nell'assenza di oneri diretti a favore del distributore all'atto del pagamento, dovendosi tenere conto anche dei costi che l'utente è costretto a sopportare in via indiretta, come quelli derivanti dalla necessaria apertura di un conto corrente bancario per l'addebito sul medesimo (modalità Contowatt) o per l'acquisto e l'utilizzo delle attrezzature informatiche per il pagamento on-line con carta di credito (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 9 novembre 2005, n. 3948);



- che l’accertata violazione determina la lesione dei diritti del consumatore-utente ai sensi della L. 281/98 art. 1 lett. c) ed e);



- che, a tutt’oggi, la convenuta società, nonostante l’obbligo imposto dall’Autorità garante, non ha mai dato attuazione alla delibera n. 200/99, privando l’utente del diritto di pagare i bollettini senza costi aggiuntivi mediante l’apertura di uno sportello per la riscossione delle bollette, a discapito della buona fede dell’utente, che, invece, ha provveduto regolarmente a pagare, rispettando i propri impegni contrattuali e sobbarcandosi al costo del servizio ed ai disagi di lunghe file ed estenuanti attese negli uffici;



- che, con delibera n. 66/07, l’Autorità ha condannato l’Enel Distribuzione al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), L. 481/95 per inosservanza degli obblighi posti dal comma 12.1 della deliberazione n. 55/00;



- che l’Enel, fino al mese di marzo 2007, non ha neppure provveduto ad informare l’istante circa l’esistenza di una modalità gratuita di pagamento, per cui è venuta meno all’obbligo di informazione verso il cliente sancito dall’art. 12.1 deliberazione n. 55/2000 dell’Autorità per l’energia;



- che, in base alle considerazioni innanzi svolte, risulta, pertanto, che l'istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate, pari ad euro xxxxx, come risulta dai bollettini di pagamento allegati (Tribunale di Napoli, X sezione civile 02/11/2007, n. 10221).
Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. _______, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,



c i t a



l'E.N.E.L. Distribuzione SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, alla Via Ombrone n. 2, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno gg mm aaaa, locali soliti ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:



1) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro xxxx per le causali dedotte in narrativa;



2) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.



Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.





Si allegano copie fatture e bollettini di pagamento Enel.



Salerno, 18 Novembre 2007



Avv. Gennaro De Natale


lunedì 23 novembre 2009

COMPARSA CONCLUSIONALE PER PALI TELECOM




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Comparsa conclusionale

Per: Vincenzo B.e Carmela P., rapp.ti e difesi dall’avv. Gennaro De Natale.
Contro: Telecom Italia SpA.


La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.

1) Legittimazione attiva.
La legittimazione attiva è stata provata mediante la produzione del titolo di proprietà allegato in atti.

2) Giurisdizione.
La questione trattata nel presente giudizio è certamente di diritto soggettivo, atteso che gli istanti chiedono, con l’accertamento dell’inesistenza del diritto della convenuta ad occupare il terreno, il risarcimento dei danni causati dalla condotta illegittima di quest’ultima (Tar Campania Napoli, 27/2/2004, n. 2452).
Appunto in applicazione di tali principi è stato, in particolare, già affermato da queste Sezioni Unite che la proponibilità, davanti al giudice ordinario, della domanda del privato contro la Società concessionaria del servizio telefonico, per la rimozione di una linea telefonica appoggiata alla proprietà privata senza alcun provvedimento autoritativo impositivo di servitù, non può trovare ostacolo, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, nella sola circostanza che la utilizzazione di detto bene sia stata effettuata dalla concessionaria medesima per il perseguimento delle finalità pubbliche ad essa demandate, atteso che il divieto per il giudice ordinario di condannare l'amministrazione ad un "facere", sancito della citata norma, non opera riguardo al comportamento materiale dell'amministrazione stessa ancorché indirizzato a scopi pubblici, ove non risulti che questo si ricolleghi ad una valutazione autoritativa, compiuta nella competente sede amministrativa, circa la indispensabilità del sacrificio imposto al privato rispetto al fine pubblico perseguito (v. sent. 26 gennaio 1978 n. 355; 22 ottobre 1980 n. 5679) (Cass. SS. UU. 16/1/1986, n. 207).

Inoltre, si legge nella medesima sentenza, gli artt. 185, 231, 233 e 234 del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dispongono tra l'altro: che gli impianti di telecomunicazione non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati preventivamente approvati dall'Amministrazione, che la loro approvazione importa dichiarazione di pubblica utilità, ed infine che per l'acquisizione dei beni immobili e per la costituzione delle servitù occorrenti per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione e delle relative opere accessorie, necessarie alla loro funzionalità, in mancanza del consenso dei proprietari dei fondi, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni.

Da qui la conseguenza che, nella fattispecie in esame, la giurisdizione del giudice ordinario non può essere negata nè in relazione ai suoi limiti esterni, connessi alla particolare consistenza di diritto soggettivo che - in difetto di provvedimenti ablatori - deve essere riconosciuta alla causa petendi della pretesa dedotta in giudizio, nè in relazione ai suoi limiti interni, che fanno divieto al giudice ordinario di emettere pronunce di condanna ad un facere al cospetto di attività amministrative da salvaguardare, direttamente o indirettamente riferibili alla pubblica amministrazione, rendendo improponibili le relative domande: trattandosi appunto della tutela di posizioni di diritto soggettivo, compresse di fatto da un comportamento materiale tenuto dalla S.I.P. che - non risultando sorretto nè direttamente nè indirettamente dall'intervento neppure implicito di provvedimenti autoritativi riferibili al concreto esercizio della sua attività di concessionaria secondo le norme che sono state innanzi richiamate - non è suscettibile come tale di essere ricondotto nell'ambito dell'attività dalla stessa prestata per conto e quale longa manus della amministrazione concedente (Cass. SS. UU. 16/1/1986, n. 207).

Ancora, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 6962 del 26/07/1994, ha statuito che per costante giurisprudenza, qualora la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti sul fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto fondo di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto-soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (Cass., sez. un., 16 gennaio 1986 n. 207 ex plurimis).

Infine sulla questione è intervenuta, in via definitiva, nuovamente, la Cassazione a S.U. statuendo che nelle controversie aventi ad oggetto fattispecie di occupazione c.d. usurpativa – nelle quali, mancando una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’occupazione del fondo, non si realizza della c.d. accessione invertita, ma soltanto un fatto illecito generatore del danno- sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica (Cass. n. 9139/2003).

Nel caso di specie, la SIP-Telecom ha installato i cavi telefonici sulla proprietà degli istanti in mancanza del consenso di questi ultimi e senza previo provvedimento ablativo: va dichiarata, pertanto,la giurisdizione del giudice ordinario.

3) Competenza.
Non si può considerare causa che sorge da un rapporto obbligatorio avente ad oggetto un immobile quella nella quale il proprietario o possessore tende ad ottenere un risarcimento dal terzo che ha materialmente danneggiato il suo immobile o ha limitato il godimento ... La domanda con cui l'attore ha chiesto di essere risarcito del danno subito per avere la Telecom infisso sul suo fondo pali a sostegno di una linea telefonica senza che fosse stata in precedenza costituita in suo favore la pertinente servitù non è domanda relativa a bene immobile e va decisa secondo equità perché il risarcimento è stato chiesto per somma inferiore a quella stabilita nel secondo comma dell'art. 113 cpc.. … Tale connessione non sussiste quando la decisione sulle due domande non richieda l'accertamento di identici fatti costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi, sì che l'accoglimento od il rigetto dell'una non implichi rigetto e accoglimento dell'altra. Non sussiste rapporto di connessione tra la domanda di risarcimento del danno derivato dal comportamento della Telecom che abbia stabilito di fatto la servitù sul fondo dell'attore e la domanda riconvenzionale della stessa Telecom proposta per ottenere la costituzione coattiva di tale servitù. La connessione manca perché accoglimento e rigetto delle due domande sono indipendenti tra loro (Cass. 26/2/2003 n. 2889).

4) Tentativo di conciliazione.
Non sussiste improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, dal momento che la delibera n. 182/02 Cons., all’art. 3, prevede che “gli utenti singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato, o dalla norma in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendono agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio”: è chiaro che la predetta normativa non può trovare applicazione nella fattispecie in oggetto. In primo luogo, il tentativo di conciliazione, in quanto norma speciale non suscettibile d’interpretazione estensiva, risulta circoscritto alle controversie aventi ad oggetto diritti tutelati da accordi di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni, e non per la tutela di un diritto soggettivo, come nel caso in esame. In secondo luogo, gli attori non hanno agito in qualità di utenti, come richiesto dall’art. 3 della Delibera n. 182/02 Cons., non essendo, nel caso in esame, parti di un rapporto contrattuale, ma hanno agito ai sensi dell’art. 2043 cc.

5) Risarcimento del danno.
Non vi è dubbio che l’installazione dei pali e della linea telefonica sul fondo degli attori sia avvenuta senza il loro consenso, anche in considerazione del fatto che gli istanti, come affermato dal teste escusso, non sono beneficiari dell’adduzione di tale linea, che è al servizio esclusivo di altri utenti. Né la Telecom Italia s.p.a. ha provato in giudizio l’esistenza del necessario presupposto dell’occupazione costituito dall’adozione dei provvedimenti amministrativi di approvazione di cui al D.P.R. n. 156 del 29/03/1973, per cui in difetto di altre emergenze probatorie, il suo comportamento va sicuramente qualificato come illecito, anche in virtù del combinato disposto dell’art. 95 del R.D. n. 1198 del 19/7/1941 e dell’art. 232 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 156 del 29/03/1973. Invero, la normativa in esame stabilisce l’obbligo per l’utente del servizio telefonico di concedere gratuitamente all’esercente il servizio, l’appoggio ed il passaggio nel fondo di sua proprietà per i sostegni e le condutture occorrenti. Tale obbligo, però, non sussiste nel caso in cui le installazioni effettuate siano destinate a servire anche altri utenti. Orbene, nel caso in esame non solo la Telecom non ha provato che le opere fossero ad esclusivo servizio degli attori, ma addirittura l’escusso testimoniale prova il contrario.
Appare quindi evidente che la Telecom ha omesso di riconoscere ai legittimi proprietari un corrispettivo per il peso imposto al fondo, con ciò arrecando a questi indubbiamente un danno corrispondente al mancato ristoro per la deminutio subita della pienezza ed esclusività del loro diritto, che merita di essere risarcito in via d’equità, nella misura di Euro 1.032,00.

Né, d'altronde, può parlarsi di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dal momento che l’illiceità della condotta della convenuta perdura nell’attualità, mantenendo ancora oggi la Telecom tali impianti senza il consenso dei proprietari del fondo.

Tutt’altro impugnato, gli istanti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,

c o n c l u d o n o

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:

1) accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, accertata la mancanza di un qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento, da parte della società convenuta, della linea telefonica sulla proprietà degli attori, ritenuta l’illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta ed il diritto degli attori di ottenere il risarcimento dei danni,

2) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori per i fatti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa, nei limiti della somma di euro 1.032,00, con espressa rinunzia all’eventuale esubero;

3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Salerno, 6 Maggio 2008

Avv. Gennaro De Natale

martedì 10 novembre 2009

CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA PALI TELECOM




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

 

 

Atto di citazione

 

 

La Sig.ra ZZZ XXX, nata a Salerno il GG/MM/AAAA, cf: AAA BBB CCC, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,

 

 

p r e m e s s o

 

 

1) Che l’istante è proprietaria di un fondo rustico, sito in Salerno, località ____, frazione _________, alla via __________, riportato in catasto al foglio 00 p.lla n. 000, meglio indicato, descritto e confinato nell’allegato titolo di proprietà, che costituisce prova documentale;

 

 

2) Che su detto fondo, l’attuale Telecom Italia SpA, in assenza di qualsiasi atto di consenso e di qualsiasi titolo abilitativo, ha impiantato, ed ancora oggi continua a mantenere, una linea telefonica che si sostanzia in due sostegni a mezzo di infissi sorretta da tiranti in acciaio ed in svariati metri di linea telefonica in cavo aereo;

 

 

3) Che l’attrice non è beneficiaria di tale linea, che è al servizio esclusivo di altri utenti;

 

 

4) Che la mancanza di qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento della linea telefonica sul fondo dell’istante, determina l’illiceità della condotta della convenuta, di per sé causa di danno, implicando una limitazione del godimento della proprietà, con il conseguente diritto dell’attrice di agire giudizialmente per il risarcimento dei danni;

 

 

5) Che è interesse dell’istante ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta illecita della convenuta come sopra descritta, con riserva di agire in separato giudizio per chiedere il risarcimento in forma specifica e, quindi, la rimozione della linea telefonica abusivamente installata dalla Telecom Italia SpA; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

 

 

c i t a

 

 

Telecom Italia SpA, in persona del legale rappresentante pt, dom.to in Milano (20123) alla Piazza degli Affari n. 2, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno GG MESE ANNO, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti

 

 

C o n c l u s i o n i

 

 

voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con decisione secondo equità ex art. 113 cpc, accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, accertata la mancanza di un qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento, da parte della società convenuta, della linea telefonica sul fondo dell’istante, ritenuta l’illiceità della condotta posta in essere ed il diritto dell’attrice di ottenere il risarcimento dei danni,

 

 

1) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’istante per i fatti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa, nei limiti della somma di euro 1.032,00, con espressa rinunzia all’eventuale esubero;

 

 

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.

 

 

 

In via istruttoria, si chiede l’ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai nn. 2), 3) e 4) del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalla parole "Vero che".

 

 

Si allega titolo di proprietà, rep n. NNNNN, raccolta n. xxxxxx.

 

 

Con riserva di produrre ulteriore documentazione, richiedere ulteriori mezzi istruttori ed indicare i nominativi dei testi all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.

 

 

Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 cpc al numero di fax 089/282192.

 

 

Salerno, 16 Aprile 2008

 

 

giovedì 22 ottobre 2009

Citazione per sospensione servizio telefonico




GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Atto di citazione


L’avv. Gennaro De Natale, in giudizio ex art. 86 cpc, con studio in Salerno alla Via Ogliara n. 36,


p r e m e s s o


- Che l'istante è titolare di contratto di utenza telefonica con la Telecom Italia SpA, contrassegnata dal numero 089/282192 con linea ADSL, servizio Alice Tutto Incluso;


- Che, nel periodo luglio-agosto 2009, e dallo 01/10/2009 al 6/10/2009, si sono verificate delle frequenti interruzioni al servizio ADSL, rendendo impossibile all’istante di usufruire sia del collegamento internet che del numero aggiuntivo 089/7014270, il tutto per un periodo complessivo pari ad oltre 20 giorni;


- Che le Contrattuali della Telecom, all’art. 27, prevedono che qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio, ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile di abbonamento corrisposto dal cliente per ogni giorno solare di sospensione indebita;


- Che il 50% del canone mensile di abbonamento al servizio Alice Tutto Incluso corrisposto dall’istante è pari ad euro 16,97, così determinato: Canone bimestrale come da fattura allegata = 67,89; canone mensile 67,89/2 = 33,94; 50% del canone mensile = 16,97;


- Che tale indennizzo va moltiplicato per ogni giorno di sospensione indebita del servizio, così come previsto dall’art. 27 delle Condizioni Contrattuali Telecom;


- Che, pertanto, in base alle precedenti considerazioni, spetta all’istante la somma di euro 339,40 (16,97 x 20);


- Che il tentativo di conciliazione, esperito presso la CCIAA di Salerno, non ha sortito esito positivo;


- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c i t a


Telecom Italia SpA in persona del LRPT, con sede in Piazza degli Affari n. 2 – 20123 Milano, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno 16 Gennaio 2010, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


1) Dichiarare l’obbligo della convenuta al pagamento dell’indennità per i motivi descritti in narrativa;


2) Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 339,40;


3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.



In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi, con riserva di indicare circostanze e nominativi dei testimoni, nonché ulteriori mezzi di prova, all’udienza ex art. 320 cpc.
Si allegano i seguenti documenti:


1) Fattura Telecom Italia.

2) Documentazione relativa al tentativo di conciliazione promosso presso la CCIAA di Salerno.

Riserve e salvezze illimitate.


Salerno, 12 Ottobre 2009


Avv. Gennaro De Natale

mercoledì 14 ottobre 2009

RECUPERO CREDITI E PRIVACY





Nel mese di Agosto 2006, TIZIO sottoscrive un contratto di finanziamento con la Finanziaria ALFA, per un piccolo acquisto di beni mobili.

Nel mese di novembre 2008, a causa di un disguido determinato da motivi di salute, il consumatore paga in ritardo due rate del suddetto prestito.

Pochi giorni dopo la scadenza dell’ultima rata, una funzionaria (così qualificatasi) della società DELTA, incaricata da ALFA per il recupero del credito vantato nei confronti di Tizio, telefona all’abitazione di quest’ultimo, comunicando alla figlia ed al genero (di Tizio) che il padre era insolvente e che doveva pagare immediatamente le rate scadute altrimenti sarebbero scattati i pignoramenti e l’iscrizione al CRIF.

Il comportamento della funzionaria, naturalmente, crea notevole imbarazzo all’istante, nonché grave disagio nell’ambiente familiare, ed è da considerarsi illegittimo.

Infatti, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento del 30/11/2005, ha prescritto, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30/06/2003 n.196) ai titolari di trattamenti di dati personali, nell’ambito dell’attività di recupero crediti, le misure necessarie ed opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

All’Autorità garante per la privacy sono pervenute numerose segnalazioni concernenti illegittimi trattamenti di dati personali (e comportamenti) posti in essere a danno dei debitori in occasione dello svolgimento di attività di recupero crediti.

Le risultanze hanno evidenziato l’esistenza di alcune prassi finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale.

In particolare, le modalità di ricerca, presa di contato, sollecitazione, o altrimenti connesse all’esazione della somma dovuta, si manifestano nelle forme più varie: sollecitazioni su utenze di telefonia fissa o mobile, con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto della chiamata; in tali casi, l’attività preordinata al recupero crediti, coinvolge non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest’ultimo (ad esempio, familiari, conoscenti o vicini di casa).

Al fine di rendere conformi alla legge i trattamenti effettuati nell’ambito dell’attività di recupero crediti, il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c.), del Codice, ha prescritto ai titolari del trattamento l’adozione delle misure necessarie di seguito specificamente indicate, evidenziando che il creditore deve comunque adoperarsi affinché i principi richiamati nel provvedimento del 30 novembre 2005 siano rispettati nell’attività materiale di recupero crediti, anche se affidata terzi, e che gli interessati, ove i comportamenti tenuti in sede di recupero crediti integrino un illecito civile (per quanto attiene al profilo del risarcimento del danno eventualmente subito) o penale (in quanto suscettibili di integrare fattispecie di reato quali le molestie o le minacce), possano ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza.

Principio di liceità di trattamento.
Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività di recupero crediti deve osservare il principio di liceità nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento (attuato da taluni operatori economici) consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi, rispetto al debitore, (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta).

Principio di correttezza nel trattamento.
In occasione dello svolgimento delle attività di recupero crediti deve altresì essere osservata la clausola generale di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice): in base ad essa sono preclusi, sia in fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi), comportamenti suscettibili di incidere sulla dignità, qui riguardata sul solo piano della disciplina di protezione dei dati personali.


Sono pertanto illecite le operazioni di trattamento consistenti nel sollecitare il pagamento con modalità che palesino ad osservatori esterni il contenuto della comunicazione.


Attesa la natura delle informazioni trattate e l’elevato rischio di diffusione a terzi di informazioni personali relative al debitore, è pertanto necessario che le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza del solo debitore, ricorrendo a plichi chiusi, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente, prive di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione; mai, quindi, attraverso comunicazioni telefoniche a terzi, anche se conviventi.

Dalle considerazioni sopra esposte, risulta che, qualora vengano violate tali norme, si ha diritto al risarcimento del danno morale causato dalla lesione della riservatezza e della dignità personale.


Il danno è costituito dalle sofferenze e mortificazioni della sfera emotiva per il sentimento di vergogna provato a causa delle illegittime comunicazioni della società a terzi, nonché per il sentimento di preoccupazione ingenerato dalla falsa e subdola comunicazione della società congegnata in modo tale da indurre il destinatario a credere che da lì a poco sarebbe stata attivata una procedura coattiva di esazione del debito.

Tali comportamenti, tra l’altro, sembrano anche contrari al disposto della direttiva 2005/29/CEE, che sanziona proprio le cd pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, tra le quali rientra anche quella attuata dalla società di recupero crediti nel caso in esame.

Nei fatti innanzi descritti si dovrebbe ravvisare violazione e lesione dei diritti alla riservatezza ed alla dignità personale, diritti costituzionalmente garantiti da norme immediatamente precettive.

La suddetta situazione ben può ritenersi sensibilmente pregiudizievole della dignità della persona: costituisce, infatti, conseguenza che rientra nell’id quod plerumque accidit che una persona in una simile circostanza sia lesa nella sua dignità, reputazione ed immagine, che vengono inevitabilmente offuscate da (ed in) simili situazioni.

giovedì 8 ottobre 2009

RECESSO DA CONTRATTO TELEFONICO





La legge 40/07, art. 3, comma 1°, ha previsto una tutela specifica per tutti coloro che stipulano contratti per adesione (sono quei contratti predisposti dalle società tramite formulari), con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche.

In base a questa norma, gli utenti possono recedere dal contratto senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore; possono inoltre recedere senza un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.

Per di più, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che le suddette tutele vadano applicate anche agli utenti non residenziali, ossia la cosiddetta utenza business o affari.

Infatti, anche questa tipologia di utenza non gode di un sostanziale potere negoziale, in quanto si limita semplicemente a sottoscrivere i contratti predisposti dal contraente cd forte.

Tra questi utenti rientrano molte piccole e medie imprese; tuttavia, nonostante le dimensioni, che talora possono essere notevoli, anche loro sono limitate nella trattativa con i colossi della telefonia e dell’informazione poiché, come il normale consumatore, possono soltanto accettare tutte le clausole contrattuali oppure non aderire al contratto.

Pertanto, come stabilito dall’Autority, anche gli utenti business possono recedere dal contratto con le stesse garanzie previste per il piccolo consumatore.

Chiaramente tali garanzie sono applicabili anche ai lavoratori autonomi, artigiani, professionisti, ecc..

lunedì 5 ottobre 2009

SERVIZIO TELEFONICO NON ATTIVATO





Un utente Telecom stipula un contratto di utenza telefonica (Happy Italy Affari) con la Wind Telecomunicazioni SpA (denominata anche Infostrada).

Tale tipologia di contratto prevedeva il passaggio a Wind come operatore telefonico esclusivo, con il conseguente distacco dalla linea Telecom ed il pagamento di un'unica bolletta telefonica della Wind.

Successivamente, questa persona riceveva una comunicazione dalla Wind nella quale si spiegava che il servizio di Infostrada come operatore telefonico non poteva essere attivato subito.

La Wind-Infostrada, nonostante i numerosi solleciti telefonici al call center non ha mai attivato i servizi richiesti.

Il povero utente, dalla data di stipula del contratto (26/10/2004) sino al 5/01/2009, ha corrisposto il canone, per la medesima utenza telefonica, sia alla Telecom che alla Wind-Infostrada, anche se quest'ultima avrebbe dovuto provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla disdetta del canone Telecom.

La suddetta vicenda, a conferma del fatto che non si tratta di un caso isolato, è stata oggetto di studio da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e tale indagine è sfociata nel provvedimento sanzionatorio n. 19679, pubblicato sul bollettino n. 12/2009, di cui riportiamo ampi stralci.

Le segnalazioni pervenute all'Autorità lamentano il fatto che la sottoscrizione di offerte di Wind, che prevedevano il passaggio ad un operatore telefonico unico, non si è tradotta nel venir meno del canone Telecom.
Per alcune offerte pubblicizzate sul sito web della Wind-Infostrada, tra cui anche quella per cui è causa, viene chiaramente indicato non paghi più il canone Telecom.

Le condotte contestate a Wind consistono, in particolare, nell’aver indotto in errore i consumatori riguardo alle caratteristiche e alle condizioni economiche delle proprie offerte commerciali, laddove prospetta la possibilità di non dover più sopportare l’onere del canone Telecom, senza adeguatamente informarli che tale circostanza è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni e che, in mancanza di una migrazione alla rete di Wind il consumatore avrebbe diritto solo ad un rimborso, peraltro parziale, del canone Telecom.

La pratica commerciale posta in essere da Wind … consiste nel non aver correttamente informato i clienti finali circa l’effettiva possibilità di interrompere il rapporto commerciale con Telecom. In particolare, Wind nella prospettazione della propria offerta commerciale avrebbe volontariamente confuso, nella dizione “No canone Telecom”, la fine del rapporto contrattuale con l’operatore incumbent e il rimborso, in alcuni casi parziale, del canone dovuto a Telecom per la gestione della linea. Inoltre, nella fase di commercializzazione dei servizi offerti non avrebbe sufficientemente chiarito ai clienti finali se questi avrebbero avuto accesso ai servizi offerti da Wind in modalità ULL o in modalità CPS.

In sostanza, l’ingannevolezza della pratica posta in essere da Wind appare derivare dalle modalità complessive seguite da Wind per ingenerare nel consumatore finale la convinzione di poter accedere immediatamente alla rete dell’operatore telefonico, interrompendo contestualmente il rapporto commerciale con Telecom.

[Si ricorda che su una fattispecie analoga il Tribunale di Torino, Sez. I, con sentenza del 20 novembre 2006, aveva ritenuto scorretto ed in violazione del Codice del Consumo nel testo allora vigente il comportamento di Wind, laddove prometteva genericamente l’accesso diretto ai servizi di Infostrada, accesso che però non era in grado di garantire. Recentemente la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino].

In conclusione, secondo l’orientamento consolidato dell’Autorità relativo al settore della telefonia sia fissa che mobile (maturato sotto l’egida della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui agli articoli 18 e seguenti del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 146/07, che ha introdotto la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette), caratterizzato dal proliferare di offerte promozionali anche molto articolate, nonché da complessi profili tecnici, completezza e comprensibilità delle informazioni si caratterizzano come un onere minino del professionista al fine di consentire la percezione dell’effettiva convenienza della proposta. In questa prospettiva, la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta promozionale pubblicizzata.

Alla luce di tali considerazioni, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge.

In particolare, risulta ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto nella sua presentazione complessiva è idonea ad indurre in errore il consumatore circa la reale possibilità di recedere immediatamente dal contratto con Telecom, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Tale pratica risulta altresì ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Consumo, in quanto omette ovvero presenta in modo non immediatamente comprensibile informazioni rilevanti circa le caratteristiche, condizioni economiche e limitazioni dell’offerta pubblicizzata, di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

giovedì 1 ottobre 2009

OMISSIONI NELL’ELENCO TELEFONICO





L’art. 23 delle condizioni generali di abbonamento Telecom stabilisce che “Il Cliente, previo consenso, viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al Servizio Telefonico della rete urbana di appartenenza, con le indicazioni dallo stesso fornite all’atto della richiesta del Servizio… Telecom Italia aggiorna l’elenco telefonico della rete urbana di appartenenza con cadenza annuale…”

Tuttavia, può capitare che, nell’elenco abbonati Telecom, i dati identificativi di qualche abbonato vengano omessi, con i conseguenti ed inevitabili danni a carico del malcapitato.

Cosa si può fare in proposito?

La soluzione la forniscono le stesse condizioni contrattuali della Telecom: esse prevedono, in caso di omissioni nell’elenco telefonico (art. 28, comma 2) un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbonamento corrisposto dal cliente.

In tali casi non bisogna nemmeno provare di avere sofferto un danno, perchè è la stessa Telecom che riconosce il diritto all’indennità al semplice verificarsi della omissione. L’unica prova da fornire è la copia della pagina dell’elenco con il nominativo mancante.

Poiché la Telecom non sempre risponde ai solleciti, prima di rivolgersi al Giudice, a pena di improcedibilità, è necessario esperire il tentativo di conciliazione presso il Corecom o, in mancanza di questo, presso la Camera di Commercio

martedì 29 settembre 2009

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER FINANZIAMENTO



TRIBUNALE CIVILE DI PRATO

Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

Il Sig. ___________, nato a Salerno, il ____________, ed ivi residente alla via ___________ n. 6, cf ____________________, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale del Foro di Salerno, presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, propone formale

O P P O S I Z I O N E

avverso il decreto ingiuntivo n. ____________, Reg. Gen. _________, Cron. _________, emesso il ___________ dal Tribunale di Prato per la somma di euro 3.111,44 oltre interessi e spese, notificato all’opponente in data _______ ad istanza della società ___________, in quanto tale decreto è ingiusto ed illegittimo per i seguenti

M O T I V I

F A T T O

Nel mese di marzo 2006, il Sig. _____________ ha sottoscritto, nei locali della Snc _______________ di Salerno, un contratto di acquisto di beni mobili nonchè contestuale contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto degli stessi (all. 3).

Tuttavia, poiché a tutt’oggi tali beni non sono stati ancora consegnati da parte del venditore _________ (all. 4), unico beneficiario delle somme erogate dalla __________ SpA, il Sig. ______, con racc.te ar n. _______ del 7/7/2006, ha dapprima chiesto la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento assoluto del venditore (all. 5), ed in seguito la risoluzione del contratto di finanziamento, il quale ultimo era finalizzato all’acquisto dei suddetti beni (all. 6).

DIRITTO

1) Incompetenza per territorio del giudice adito.

E’ da rilevare, preliminarmente, la totale mancanza di correttezza della società ___________ SpA che, in palese spregio delle norme in materia di competenza territoriale, ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al giudice del luogo in cui la società stessa ha la sede operativa, e ciò all’evidente e palese scopo di scoraggiare qualsiasi iniziativa difensiva dell’opponente che risiede nel Comune di Salerno.

Appare opportuno, pertanto, ricordare alla opposta le norme in materia di competenza territoriale previste dal codice di procedura civile nonché dalle leggi speciali:

A) l’art. 18 cpc stabilisce che è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio;

B) l’art. 20 cpc stabilisce che è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione;

C) l’art. 33 lett. U, D. Lgs. 06/09/05 n. 206 (Codice del Consumo), stabilisce che si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Tale disposizione, tra l’altro già contenuta nell’art. 1469 bis cc, si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista ha stabilito la competenza territoriale esclusiva (foro esclusivo speciale: Cass. 8/3/05 n. 5007) del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto (Cass. Ord. 13/6/06 n. 13642; Cass. 29/4/05 n. 8980; Cass. 28/6/05 n. 13890; Cass. 8/3/05 n. 5007; Cass. SS. UU. 1/10/03 n. 14669; Cass. 28/06/2005 n. 13890). Orbene, poiché l’opponente risiede a Salerno, che è anche il luogo in cui è sorta e deve eseguirsi l’obbligazione, ne discende che, alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso per decreto ingiuntivo doveva essere proposto dinanzi al Tribunale di Salerno: di conseguenza l’opposto decreto è da considerarsi invalido (Cass. 16/3/1999 n. 2352) o nullo (Cass. 5/6/1991 n. 6380), e quindi va revocato.

Risulta pertanto palese il grave pregiudizio economico che la ___________ SpA ha procurato all’opponente, in quanto, costringendolo a doversi difendere in un altro Foro, ha riversato sul soggetto debole costi aggiuntivi, pregiudicando così, sia il diritto alla difesa alla parte debole, sia il diritto del debitore alla correttezza ed equità nel rapporto negoziale.

In buona sostanza, si può affermare che la deroga alla competenza territoriale illegittimamente operata dalla società opposta costituisce un mezzo di pressione psicologica per ottenere, in maniera quanto mai scorretta, il pagamento di somme in realtà non dovute.

2) Risoluzione dei contratti di compravendita e di finanziamento per inadempimento.

Nel merito, e senza con ciò voler abbandonare l'eccezione che precede, va sottolineato che nel contratto a prestazioni corrispettive, verificatosi l'inadempimento non di scarsa importanza di una parte, l'altra può rifiutare l'adempimento, anche prima della domanda giudiziale di risoluzione (Cass. 31/7/1987 n. 6643), ciò che è stato fatto dall’opponente con racc.te ar ___________ del 7/7/2006 (all. 6).

Nel caso di specie si verte in tema di mutuo di scopo e di negozi collegati, e, pertanto, è applicabile il principio di diritto già fissato dalla Corte di Cassazione con la ben nota sentenza 20/1/1994 n. 474, per cui: Posto che nel contratto di mutuo è previsto lo scopo, consistente nel reimpiego della somma mutuata per l'acquisto del veicolo, e che in virtù del collegamento negoziale della somma concessa in mutuo beneficia il venditore, in seguito al venir meno dello scopo nel negozio di mutuo, concretato dalla risoluzione della compravendita dell'autoveicolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore.
Il suddetto principio di diritto è stato successivamente condiviso e precisato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito (Ved., ex plurimis, Cass. 23/04/2001 n. 5966; App. Milano, 6/2/2001; Trib. Milano 15/1/2001).

Nel caso in esame ricorre un collegamento negoziale specifico, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinano per l'adempimento di una funzione unica, e le vicende e, addirittura, la disciplina di ciascuno di essi sono variamente legate all'esistenza ed alla sorte dell'altro: il nesso tra più negozi, infatti, fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sull'esecuzione dell'altro.

Ciò si verifica perché il collegamento dipende dalla circostanza che uno dei due negozi trova la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro, dalla funzione cui un negozio adempie rispetto all'altro, dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i negozi instaurando tra di essi una connessione teleologica.

Il collegamento obiettivato nel contenuto dei diversi negozi fa sì che essi siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro.

Infatti, dal nesso di interdipendenza fra i negozi deriva che, secondo un'affermazione ricorrente nella giurisprudenza, le vicende dell'uno debbono ripercuotersi su quelle dell'altro, condizionandone la validità e l'efficacia (Cass. 6/9/1991 n. 9388). Pertanto i negozi concorrenti, nella loro combinazione, producono effetti giuridici ulteriori, non coincidenti con l'efficacia di ciascuno, in modo che venga ad instaurarsi un rapporto giuridico autonomo che ha nel collegamento la sua fonte genetica (Cass. 9/4/1983, n. 2520).

Lo specifico collegamento negoziale, cui dà luogo il cosiddetto contratto di mutuo di scopo (o di finanziamento finalizzato), consiste nella erogazione del credito a medio o a lungo termine, in cui acquista rilievo, accanto alla causa genericamente creditizia, il motivo specifico per il quale il mutuo viene concesso. La clausola di destinazione della somma mutuata si inserisce nel contratto, in modo da conformarlo alle esigenze che si intendono raggiungere, ragion per cui, secondo la terminologia corrente, il contratto si funzionalizza. Con il cosiddetto contratto di mutuo di scopo, cioè, il mutuante (finanziaria) pone un vincolo all'utilizzazione delle somme concesse in mutuo. La destinazione da imprimersi alle somme, dalla sfera dei motivi, si inserisce nel negozio, fino a tradursi nella funzione. L'impiego del capitale, da motivo estraneo alla struttura, entra a far parte del regolamento contrattuale: non a caso, infatti, il modulo contrattuale contiene la dicitura Richiesta di finanziamento per acquisto Beni/Servizi (all. 3).

In virtù della inserzione della clausola di reimpiego, il creditore acquista influenza per quanto attiene alla utilizzazione del capitale mutuato. A carico del mutuatario insorge una vera e propria obbligazione, consistente nella utilizzazione della somma nel modo previsto, secondo la diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni.

Stando alla giurisprudenza, il mutuo cosiddetto di scopo o di destinazione, cioè preordinato al perseguimento di determinate finalità, è caratterizzato dal fatto che il sovvenuto non solo si obbliga a restituire la somma mutuata, con la corresponsione dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto, compiendo l'attività in concreto programmata, sì che un tale impegno interviene nel sinallagma contrattuale con rilevanza corrispettiva dell'attribuzione della somma (Cass. S.U. 27/12/1997 n. 13046; Cass. 10/6/1981 n. 3752).

Il mutuo di scopo, dunque, si caratterizza per il fatto che una somma di danaro viene consegnata al mutuatario (o addirittura ad altro soggetto, parte nel diverso contratto necessario per il raggiungimento dello scopo, come nella fattispecie) esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (Cass. 12/4/1988, n. 2876).

Risulta, quindi, pienamente condivisibile l'orientamento espresso dalla citata Cass. n. 474/1994 e ribadito da successive pronunce, secondo cui, venuto meno il contratto per cui il mutuo è concesso in seguito alla intervenuta risoluzione consensuale della compravendita dei beni, il mutuante (finanziaria) sia legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuo in sostanza beneficia (Cass. 23/4/2001 n. 5966).

Infatti, nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d'essere.

Il soggetto che in via definitiva beneficia della somma concessa in mutuo, non è il mutuatario (acquirente), ma il venditore dei beni, che rispetto al mutuo è terzo.

Il mutuatario (acquirente), il quale impiega la somma secondo la destinazione prevista in contratto, sostanzialmente non ricava alcun vantaggio, perché non consegue la proprietà dell'oggetto per il cui pagamento il mutuo gli viene concesso. In difetto del sinallagma della fattispecie complessiva risultante dal collegamento negoziale, il venditore, che riceve la somma mutuata, sicuramente deve restituirla (Cass. 23/4/2001 n. 5966).

Nel caso di specie, dunque, la (finanziaria) Spa non può pretendere dall’acquirente-consumatore il pagamento delle rate del mutuo finalizzato all’acquisto di beni che non sono mai stati consegnati, bensì deve, per quanto sopra eccepito, chiedere alla Snc (venditore) la restituzione delle somme che quest’ultima ha incassato senza avere consegnato la merce.

Tuttavia, la finanziaria preferisce agire giudizialmente nei confronti dei malcapitati consumatori (contro i quali è fin troppo semplice porre in essere illegittime quanto scorrette strategie processuali), piuttosto che contro il venditore, anche e soprattutto perché, essendo la Snc venditore in stato di fallimento (all. 7), dovrebbe accontentarsi del pagamento dei crediti in moneta fallimentare, e quindi in misura notevolmente ridotta.

3) Domanda riconvenzionale. Per le considerazioni innanzi svolte, la finanziaria è tenuta a restituire al Sig. _______ la somma di euro 515,32 da quest’ultimo indebitamente versata (all. 8) quale prima rata del finanziamento sottoscritto: la risoluzione, infatti, ha efficacia retroattiva (art. 1458 cc), il che significa che non soltanto il contratto risolto non produce più effetti per l’avvenire, ma che pure le prestazioni già eseguite ex uno latere devono essere restituite. Pertanto, con il presente atto, l’opponente spiega formalmente domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la restituzione della somma di euro 515, 32 indebitamente versata.

4) Per tutto quanto sopra esposto, ed in considerazione del comportamento palesemente scorretto dimostrato dalla finanziaria, l’opponente promuove domanda per lite temeraria ex art. 96 cpc, specificando che i danni di cui si chiede il risarcimento derivano dal dolo o dalla colpa grave consistente nell’avere omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto fare ritenere infondata la propria pretesa (Cfr. Trib. Bologna 27/01/2005). Infatti, incorre in colpa grave chi ha agito o insistito in una pretesa coscientemente infondata, ossia senza il minimo esame della giustezza e ragionevolezza della pretesa (Cass. 83/1973); la temerarietà della lite, pertanto, deve essere ravvisata nella coscienza dell’infondatezza della domanda o eccezione (mala fede), o nella carenza della normale diligenza volta all’acquisizione di detta coscienza (colpa grave) (Cass. 3/6/83 n. 3799; Cass. 23/5/1990 n. 4651; Cass. 27/9/1994 n. 7101; Cass. 21/7/2000 n. 9579; Cass. 8/1/2003 n. 73).

Presupposti per la condanna al risarcimento del danno a titolo di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 cpc sono, oltre alla totale soccombenza, il danno della controparte e quel particolare stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave (Cass. Sez. Un. 30/9/1989 n. 3948; Cass. 18/2/1994 n. 1592).

Quanto alla prova ed alla quantificazione di tale danno, la Suprema Corte ha stabilito che non è neppure necessario che l’interessato deduca e dimostri uno specifico danno, potendo il Giudice desumere detto danno da nozioni di comune esperienza (Cass. 3/8/2001 n. 10731; Cass. 5/5/2003 n. 6796) e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all’iniziativa del tutto ingiustificata e scorretta dell’avversario e spesso senza che ciò possa essere adeguatamente compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese processuali (Cass. 18/2/1994 n. 1592).

Per tutto quanto sopra esposto, e con ogni più ampia riserva di meglio aggiungere, variare e provare, anche all’esito delle eccezioni e deduzioni di controparte, l’opponente, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

C I T A

La società _____________ SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in ____, rapp.ta e difesa dall’avv. ____________, con studio in Prato alla via ________, a comparire dinanzi al Tribunale di Prato, all’udienza del giorno _________, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per ivi sentir accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra esposti:

1) In via preliminare, per i motivi di cui in premessa, dichiarare la propria incompetenza territoriale, e, per l’effetto, revocare l’opposto decreto perché invalido o nullo e rimettere le parti dinanzi al competente Tribunale di Salerno;

2) Nel merito, in accoglimento dei motivi sopra esposti, dichiarare l’avvenuta risoluzione dei contratti di compravendita e di mutuo e, per l’effetto, revocare l’opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;

3) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la Società _______ SpA alla restituzione della somma di euro 515,32 indebitamente corrisposta dal Sig. ________, maggiorata di interessi legali;

4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante;

5) Condannare l’opposta, che risulta avere agito con mala fede o colpa grave, al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, che si quantificano in euro 2.000,00.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 183 c.p.c., si invita la convenuta a costituirsi in giudizio nelle forme stabilite dall’art. 166 cpc almeno 20 giorni prima della fissata udienza, con avvertenza che, in difetto, sarà dichiarata la sua contumacia e che, in tal caso, l'emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 cpc, per cui non potrà proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, indicare mezzi di prova o produrre documenti.

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara che il valore della causa è di € 3.111,44.

Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 cpc al numero di fax _______ e/o all’indirizzo di posta elettronica _____________.

Salerno, 2 Aprile 2007

Avv. Gennaro De Natale